§ 3.1.151 - L.R. 28 marzo 2012, n. 3.
Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:28/03/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Costituzione nuove aziende sanitarie)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 18/2007)
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.1.151 - L.R. 28 marzo 2012, n. 3.

Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale.

(B.U. 29 marzo 2012, n. 13 - 2° suppl.)

 

Art. 1. (Costituzione nuove aziende sanitarie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) si applicano, in quanto compatibili, in tutti casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 18/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Qualora si verifichi la coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio assistenziali, il comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 8 e l'assemblea dei sindaci dell'ente gestore operano in modo congiunto e contestuale, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci.".

2. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1.".

3. [L'articolo 23 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. (Forme di coordinamento sovrazonale e di integrazione funzionale dei servizi)

1. Al fine di promuovere il passaggio del servizio sanitario regionale da una fase caratterizzata dalla centralità aziendale e da logiche competitive ad una nuova fase orientata alla cooperazione interaziendale ed alla realizzazione di reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, conseguendo, in tal modo, il massimo livello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, con le stesse modalità di cui all'articolo 20 comma 2, sono costituite le Federazioni Sovrazonali, di seguito denominate FS.

2. La FS, a cui aderiscono tutte le aziende sanitarie regionali dell'area sovrazonale, è una nuova società consortile a responsabilità limitata di diritto privato.

3. Alla FS sono attribuite, progressivamente ed in tempi successivi, secondo i principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia, le funzioni di:

a) piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari;

b) gestione del materiale, dei magazzini e della logistica;

c) sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema;

d) gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali;

e) programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie, in coerenza con gli indirizzi regionali;

f) gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione (HTA e HTM);

g) gestione e organizzazione dei centri di prenotazione;

h) gestione degli affari legali.

4. Oltre alle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale individua, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del servizio sanitario regionale, i servizi amministrativi, logistici, tecnico-economali e di supporto le cui funzioni vengono espletate dalla FS.

5. La Giunta regionale provvede annualmente ad individuare gli obiettivi che le FS devono raggiungere ed ad effettuare un monitoraggio costante delle attività intraprese dalle FS.

6. Gli organi della FS sono:

a) l'Assemblea consortile, costituita dai direttori generali delle aziende sanitarie consorziate;

b) l'Amministratore unico, nominato dall'Assemblea consortile su designazione del Presidente della Giunta regionale;

c) il Collegio sindacale, nominato dell'Assemblea consortile.

7. L'Assemblea consortile è costituita dai soci della FS. I soci sono le aziende sanitarie dell'area, ciascuna delle quali ha quota paritaria di partecipazione. La quota non è trasferibile a terzi. I soci consorziati si obbligano a conferire alla FS, attraverso appositi accordi contrattuali, le funzioni operative previste dal comma 3, nonché a collaborare al conseguimento degli scopi consortili, anche mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche, le capacità professionali e i mezzi necessari. I soci hanno l'obbligo di versare contributi per il funzionamento della FS, ai sensi degli articoli 2615ter, 2472 e seguenti del codice civile.

8. L'Amministratore unico ha la responsabilità organizzativa e gestionale della FS, ne assume la rappresentanza legale e definisce entro trenta giorni dalla nomina lo statuto dell'ente che, sentita la commissione consiliare competente, è approvato dalla Giunta regionale nei successivi trenta giorni. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento della FS, nonché i criteri relativi all'entità dei contributi versati dalle aziende sanitarie alla FS. L'incarico ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno ed esclusivo. Qualora l'Amministratore unico sia dipendente pubblico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i.

9. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dall'Assemblea consortile fra i componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali afferenti alla FS senza oneri aggiuntivi per quest'ultima. Il Collegio dura in carica per lo stesso periodo del mandato dell'Amministratore unico ed è rinnovabile. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono quelli previsti per il Collegio dei revisori delle aziende sanitarie regionali in quanto compatibili.

10. La FS non ha personale proprio. La FS si avvale, per l'attuazione dei compiti istituzionali, di personale assegnato funzionalmente alla Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali. Tale personale rimane incardinato, sia relativamente allo stato giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico, nell'ente di provenienza.

11. L'Amministratore unico invia, in allegato al bilancio consuntivo, una relazione annuale sull'attività svolta all'Assemblea consortile, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente. Oltre che l'Assemblea consortile, la Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno. Su mandato della Giunta regionale, l'Assemblea consortile provvede a rimuovere l'Amministratore unico dall'incarico, qualora dalla verifica emerga una valutazione negativa del suo operato e ne dichiara la decadenza in caso di sopravvenienza di cause di incompatibilità ovvero per gravi violazioni di legge o rilevanti inadempienze contrattuali. In tale ipotesi, l'Assemblea consortile provvede al commissariamento della FS fino alla nomina del nuovo Amministratore unico, che deve essere effettuata entro novanta giorni.

12. In sede di prima attivazione, le funzioni della FS vengono effettuate presso la sede legale dell'azienda sanitaria afferente, dotata del bilancio più consistente."] [1].

4. [Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione avvia il percorso di costituzione delle FS] [2].

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2013, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2013, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.