§ 3.7.59 - L.R. 5 giugno 1989, n. 12.
Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:05/06/1989
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 3.7.59 - L.R. 5 giugno 1989, n. 12.

Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori.

(G.U.R. n. 28 del 7 giugno 1989).

 

Art. 1. [1]

     1. Al fine di perseguire l'obiettivo del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi e degli allevamenti ovi-caprini dalla brucellosi, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e 23 gennaio 1968, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovi-caprini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati affetti da brucellosi, in aggiunta all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un'indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

     2. L'Assessore regionale per la sanità è tenuto ad adeguare annualmente, con proprio decreto, la misura dell'indennità integrativa prevista dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, nella stessa misura percentuale di incremento annuo apportata dai provvedimenti statali in materia, nei limiti dello stanziamento della presente legge [2].

     3. La corresponsione della predetta indennità aggiuntiva è subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali, del diritto a percepire le indennità di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni.

     4. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai precedenti commi e per favorire l'effettuazione degli interventi di risanamento negli allevamenti, ai veterinari liberi professionisti, autorizzati ad effettuare le operazioni di cui ai decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968, per ogni capo bovino sottoposto a controllo è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni nazionali in vigore, un compenso di lire 2.000. In ogni caso il compenso non può superare complessivamente lire 3.000.

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.

 

     Art. 2. [3]

     1. Allo scopo di ottenere l'indennità di cui all'articolo 1, i proprietari devono produrre istanza all'unità sanitaria locale competente per territorio. Rimane valida, anche per l'ottenimento della predetta indennità aggiuntiva, la documentazione prodotta ai sensi del decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni, per l'ottenimento dell'indennità di abbattimento prevista dalla normativa nazionale.

 

     Art. 3. [4]

     1. L'Assessore regionale per la sanità accredita annualmente alle unità sanitarie locali i fondi necessari per il pagamento delle misure integrative previste dalla presente legge sulla base dei programmi di risanamento predisposti dalle singole unità sanitarie locali.

     2. Le somme assegnate sono iscritte nei bilanci delle singole unità sanitarie locali in un capitolo appositamente istituito e distinto da quello cui affluiscono le somme accreditate sul Fondo sanitario nazionale per l'esecuzione dei piani di risanamento.

 

     Art. 4. [5]

     1. L'indennità è concessa alle aziende in cui l'abbattimento dei capi è avvenuto a partire dal 4 giugno 1986.

     2. L'indennità è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

 

     Art. 5. [6]

     1. I prestiti e le agevolazioni contributive previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e dall'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono concessi per gli allevamenti sottoposti ai piani di risanamento di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive proroghe e modificazioni, con precedenza rispetto alle altre istanze, indipendentemente dall'eventuale godimento da parte dell'allevatore interessato di precedenti prestiti non ancora estinti e dal massimale.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettere b e d della legge 8 novembre 1986, n. 752, e per la prevenzione, la cura ed il controllo delle malattie diffusive del bestiame, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia che si impegnino a realizzare programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana.

     2. Le associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongono il programma di attività per l'esercizio finanziario successivo che, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     3. La vigilanza sull'attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste anche per quanto concerne l'accertamento dei risultati conseguiti.

     4. Il contributo di cui al comma 1, ivi compresi gli aiuti concessi per le medesime finalità da altri organismi pubblici regionali, nazionali e comunitari, non può superare l'ammontare del novantacinque per cento della spesa ammessa.

     4-bis. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di ciascun anno, nelle more dell'approvazione e finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, è autorizzato ad erogare entro il mese di marzo una anticipazione pari al 30 per cento dell'importo finanziato l'anno precedente [7].

     5. Alla spesa di cui al presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 16318 e 16319 del bilancio della Regione.

     6. Per l'esercizio finanziario 1989 non si applica il disposto dei commi 2 e 4.

     7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può affidare all'Istituto sperimentale zootecnico le azioni di selezione del bestiame per i libri genealogici, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica agronomico-veterinaria per la lotta all'ipofecondità del bestiame di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 8 novembre 1986, n. 752 [8].

     8. Per lo svolgimento dell'attività predetta l'Istituto sperimentale zootecnico potrà stipulare apposite convenzioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con gli enti di cui al comma 1, accedendo comunque alla fruizione dell'organizzazione territoriale delle attrezzature e del personale dei medesimi enti [9].

     8-bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7 ed in particolare:

1) per il servizio dei controlli funzionali, nella misura del personale tecnico (controllori zootecnici) all'uopo formati ed abilitati allo svolgimento del servizio, in possesso del codice identificativo nazionale univoco ed attestato dall'Associazione italiana allevatori, con poliennale esperienza nel servizio, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie, parametrati sulla base di quanto previsto dalle linee guida del Programma dei controlli funzionali dettata dal Mipaaf (Manuale forfait) sempre con comprovata poliennale esperienza nel servizio;

2) per i servizi di assistenza tecnica agronomico-veterinaria, nella misura dei tecnici agronomi e veterinari dotati di poliennale esperienza nei servizi, regolarmente qualificati e formati, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie per l'attuazione compiuta dei servizi [10].

     9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative [11].

 

     Art. 7.

     1. La spesa autorizzata per le finalità della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09: Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza.

     2. All'onere di lire 7.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1989, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 L.R. 4 aprile 1995, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[6] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[7] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 6 aprile 1996, n. 17.

[8] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[9] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[10] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8 e così modificato dall'art. 88 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[11] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.