Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 09/12/2002 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità della legge. |
Art. 2. Associazioni di promozione sociale. |
Art. 3. Atto costitutivo e statuto. |
Art. 4. Registri delle associazioni di promozione sociale. |
Art. 5. Registri comunali. |
Art. 6. Procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione. |
Art. 7. Forme di sostegno dell’associazionismo sociale. |
Art. 8. Fornitura di spazi e attrezzature. |
Art. 9. Contributi finanziari per il sostegno dell’associazionismo. |
Art. 10. Diritto di partecipazione e di informazione. |
Art. 11. Formazione, aggiornamento e qualificazione. |
Art. 12. Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici. |
Art. 13. Criteri di priorità per le convenzioni. |
Art. 14. Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale. |
Art. 15. Riduzione di tributi locali. |
Art. 16. Destinazione d’uso delle sedi e dei locali associativi. |
Art. 17. Attività di controllo. |
Art. 18. Oneri finanziari. |
Art. 19. Norme di indirizzo e coordinamento. |
Art. 20. Modificazioni di leggi regionali. |
Art. 21. Abrogazione di norme. |
Art. 22. Norma transitoria. |
§ 5.2.45 - L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.
Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo).
(B.U. n. 172 del 9 dicembre 2002).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1. Oggetto e finalità della legge.
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
2. La Regione favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.
3. A tal fine la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della
4. Con la presente legge, la Regione detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell’autonomia delle associazioni stesse.
Art. 2. Associazioni di promozione sociale.
1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della
a) all’attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonchè alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonchè delle tradizioni locali;
d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonchè delle relazioni sociali;
f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della
3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 3. Atto costitutivo e statuto.
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l’autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:
a) la denominazione e la sede legale;
b) lo scopo;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale;
d) l’assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
f) la democraticità dell'ordinamento interno ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale nonché l'effettività del rapporto associativo [1];
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione e l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
TITOLO II
REGISTRI DELL’ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 4. Registri delle associazioni di promozione sociale.
1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l’albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla
2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l’attività da almeno un anno.
3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, e precisamente:
a) le associazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.
4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.
5. L’iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla
6. L’iscrizione nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con l’iscrizione nei registri del volontariato di cui alla
Art. 5. Registri comunali.
1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i Comuni possono prevedere l’istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale.
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell’Ente locale, d’ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titolo a:
a) accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;
c) accedere all’assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi Comuni, così come previsto dall’articolo 8, comma 3;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall’articolo 15.
4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3.
Art. 6. Procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione.
1. Relativamente al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in attuazione dell’articolo 117, comma 6 della Costituzione, le Province e i Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti di competenza, con propri regolamenti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui all’articolo 10 della
TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 7. Forme di sostegno dell’associazionismo sociale.
1. La Regione con la presente legge favorisce l’associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.
2. La Regione favorisce altresì l’acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all’accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell’Unione Europea.
Art. 8. Fornitura di spazi e attrezzature.
1. Ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4 della
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
b) l’associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso;
c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall’associazione concessionaria.
3. Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l’uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.
Art. 9. Contributi finanziari per il sostegno dell’associazionismo.
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell’evoluzione storica dell’associazionismo;
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
c) alla formazione e all’aggiornamento degli aderenti;
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.
2. La Regione assegna altresì contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l’accesso e per l’erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 10. Diritto di partecipazione e di informazione.
1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali nell’ambito della Conferenza Regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 35 della
a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.
2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall’articolo 26 della
Art. 11. Formazione, aggiornamento e qualificazione.
1. La Regione promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.
Art. 12. Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici.
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all’articolo 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell’associazione, nonchè le loro modalità di espletamento;
b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell’espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonchè le loro condizioni di utilizzazione;
c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell’Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell’Associazione, adeguatamente all’attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
d) l’ammontare dell’eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
f) le modalità di verifica dell’attuazione della convenzione;
g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. Gli Enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.
Art. 13. Criteri di priorità per le convenzioni.
1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui all’articolo 12, comma 1, dell’associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l’attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
a) l’esperienza maturata nell’attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo adeguato all’attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
c) l’offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell’associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dall’associazione;
f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d’intervento;
g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall’ente pubblico.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all’articolo 12, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.
Art. 14. Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale. [2]
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale, quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 35 della
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1.
3. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale di cui all’articolo 2, comma 1;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionale e provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di promozione sociale di cui all’articolo 2, comma 1;
d) formulare proposte operative in materia di promozione sociale.
4. La Regione, sentito l’Osservatorio, promuove ogni quattro anni la “Conferenza regionale della promozione sociale” cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.
Art. 15. Riduzione di tributi locali.
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del
Art. 16. Destinazione d’uso delle sedi e dei locali associativi.
1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della
2. L'insediamento delle associazioni è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo [3].
Art. 17. Attività di controllo.
1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l’effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonchè in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l’iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l’amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18. Oneri finanziari.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.
Art. 19. Norme di indirizzo e coordinamento.
1. Al fine di garantire uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può emanare apposite direttive.
Art. 20. Modificazioni di leggi regionali.
1. Alla
a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
c) il comma 3 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Alla
a) il comma 4 dell’articolo 2 è così sostituito:
(Omissis);
b) il comma 1 dell’articolo 8 è così sostituito:
(Omissis);
c) il comma 1 dell’articolo 11 è così sostituito:
(Omissis).
Art. 21. Abrogazione di norme.
1. La
2. Il comma 5 dell’articolo 12 della
3. Il comma 4 dell’articolo 19 della
4. L’articolo 3 della
Art. 22. Norma transitoria.
1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli albi di cui alla
2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli albi di cui alla
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli albi e nei registri di cui al comma 1, nonchè a completare i procedimenti di iscrizione di cui al comma 2.
4. Entro centoventi giorni dall’adozione dell’atto ricognitivo di cui al comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.
5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L’eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 5 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 52 della