§ 3.10.19 - Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 28.
Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia- Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:09/04/1990
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Vincolo provvisorio e modalità per la sua rimozione.
Art. 3.  Vincolo definitivo.
Art. 4.  Vincoli susseguenti ad agevolazioni finanziarie.
Art. 5.  Sanzioni.


§ 3.10.19 - Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 28.

Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia- Romagna.

(B.U. n. 32 del 12 aprile 1990).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna intende garantire la conservazione delle strutture ricettive che, per capacità o per dislocazione, sono in grado di rispondere alle esigenze del mercato avviando un processo di qualificazione dell'offerta turistica.

 

     Art. 2. Vincolo provvisorio e modalità per la sua rimozione.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive indicate all'art. 8 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, concernente la legge quadro per il turismo, site nei Comuni della regione Emilia-Romagna, sono provvisoriamente vincolate alla specifica destinazione d'uso.

     2. La rimozione del vincolo provvisorio di cui al comma 1 può essere autorizzata nei limiti di cui al comma 3 quando sia dimostrata la non convenienza economica-produttiva della gestione della struttura ricettiva.

     3. All'autorizzazione di cui al comma 2 provvede il Comune il quale può autorizzare la conseguente modifica della destinazione d'uso degli immobili, nei limiti e con le modalità dei rispettivi strumenti urbanistici.

     4. Per le strutture alberghiere aventi una capacità ricettiva non inferiore a quaranta camere l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta della Giunta regionale, la quale provvede tenuto conto degli obiettivi della programmazione regionale.

     5. Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettive inferiori a venti camere, situate nei comuni costieri della riviera emiliano-romagnola, ai soli fini della rimozione del vincolo provvisorio di cui al comma 1, la non convenienza economica della gestione si intende dimostrata in considerazione dello stato di crisi del settore di conseguenza dei gravi fenomeni di eutrofizzazione del mare. In questo caso il Comune, oltre la rimozione del vincolo provvisorio, può autorizzare la modifica della destinazione d'uso degli immobili anche in deroga ai limiti fissati dalla vigente normativa urbanistica o dalle previsioni di piano, a condizione che detti immobili siano trasformati, nei termini fissati dal Comune stesso, in pertinenze e in strutture di servizio di altre aziende alberghiere oppure in complessi residenziali abitativi e all'ulteriore condizione che ogni unità abitativa abbia i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa sull'edilizia residenziale o nelle strutture previste alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, concernente disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche.

 

     Art. 3. Vincolo definitivo.

     1. I Comuni, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 217 del 1983, provvedono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistica delle strutture ricettive riferita in particolare a quelle esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, tenuto conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale.

     2. In dette varianti debbono essere disciplinati i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di cui al comma 4.

     3. Fino alla data di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, adottate dai singoli Comuni ai sensi del comma 1, permane il vincolo provvisorio di cui all'art. 2 il quale però non può avere una durata superiore ai sette anni.

     4. Dalla data di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici di cui al comma 3, le strutture ricettive di cui all'art. 8 della Legge n. 217 del 1983 destinate ad insediamenti turistico-ricettivi, sono vincolate a tempo indeterminato alla specifica destinazione d'uso.

     5. Il vincolo può essere rimosso quando sia dimostrata la non convenienza economica di gestione dell'azienda ricettiva con le modalità previste dal comma 2.

     6. Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettiva non inferiore a quaranta camere, l'autorizzazione allo svincolo è inoltre subordinata a specifico nulla osta rilasciato dalla Giunta regionale [1].

     7. Le trasformazioni delle aziende ricettive in pertinenza o servizi di altre aziende ricettive a seguito della rimozione del vincolo provvisorio o definitivo, non sono soggette al contnbuto di cui alla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente norme per l'edificabilità dei suoli, in quanto non costituenti trasformazioni essenziali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 1988.

 

     Art. 4. Vincoli susseguenti ad agevolazioni finanziarie.

     1. Nel caso in cui la rimozione del vincolo di cui agli articoli 2 e 3 sia anteriore alla scadenza del vincolo conseguente a finanziamenti agevolati concessi per la medesima struttura ricettiva, si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art. 8 della Legge n. 217 del 1983 e quanto disposto, in materia, da leggi regionali o statali.

 

     Art. 5. Sanzioni.

     1. La mutazione d'uso totale o parziale in violazione del vincolo previsto dagli articoli 2 e 3 o del vincolo connesso a finanziamenti, fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni e previo, in ogni caso, la restituzione dei contributi o delle agevolazioni percepite, è punita con la sanzione amministrativa da 258 Euro a 1.549 Euro a vano. Per i campeggi ed i villaggi turistici la sanzione è fissata da un minimo di L25 Euro ad un massimo di 154 Euro per piazzola [2].

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.