§ 4.4.100 - L.R. 26 luglio 2013, n. 13.
Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/07/2013
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 4.4.100 - L.R. 26 luglio 2013, n. 13.

Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello

(B.U. 26 luglio 2013, n. 212)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'articolo 25 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), dell'articolo 41 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) è ratificata l'Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'istituzione del Parco interregionale di Sasso Simone e Simoncello in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione) nel testo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 

INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE MARCHE PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

 

I PRESIDENTI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA E MARCHE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” che detta principi

fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di

promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale;

- L’art. 22, comma 4, secondo cui “le aree protette regionali che insistono sul territorio di più

regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo

criteri unitari per l’intera area delimitata”;

CONSIDERATO che la Regione Marche ha istituito il Parco naturale regionale Sasso Simone e

Simoncello con legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e gestione delle aree

protette naturali”;

- Che, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 recante “Distacco dei comuni di

Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, e Talamello dalla

Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della

Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 132, secondo comma della Costituzione”, il Parco

naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello insiste nel territorio della Regione

Marche e della Regione Emilia-Romagna;

- Che la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, al fine di mantenere la gestione

unitaria del territorio del Parco, hanno sottoscritto in data 22 gennaio 2010 un Protocollo di

intenti con il quale è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interregionale incaricato di

redigere un progetto di legge per istituire il Parco naturale interregionale del Sasso di

Simone e Simoncello, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge 394/199;

- Che il gruppo di lavoro interregionale ha effettuato diverse riunioni ed incontri in alcuni dei

quali sono stati coinvolti i portatori di interesse locali (amministratori, cacciatori, agricoltori,

operatori del comparto turistico) che sono stati consultati anche attraverso assemblee e

dibattiti pubblici.

- Che l’Ente Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello, cui sono state

demandate le funzioni di segreteria e coordinamento del gruppo di lavoro, con lettera a

firma del Presidente prot. 1180 del 4 ottobre 2010 ha inviato ai Presidenti delle Regioni

Marche ed Emilia Romagna, per il seguito di competenze, il progetto di legge per

l’istituzione del Parco interregionale;

- Che in conseguenza della decadenza degli organi dell’Ente Parco, dal mese di dicembre

2011 si è provveduto alla nomina, d’intesa fra le due Regioni, del Commissario

straordinario ed alle successive proroghe;

- Che nello stesso periodo sono stati effettuati diversi incontri tra le due Regioni e gli Enti

locali che hanno consentito di addivenire all’elaborazione della presente intesa.

VISTE le delibere della Giunta regionale delle Marche n. 913 del 17 giugno 2013 e della Giunta

regionale dell’Emilia Romagna n. 906 del 2 luglio 2013 con le quali le Regioni hanno approvato lo

schema di intesa per l’istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello

ed hanno autorizzato i rispettivi Presidenti alla relativa sottoscrizione.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il presente atto

Intesa tra le regioni Emilia-Romagna e Regione Marche per l’istituzione del Parco

Interregionale del Sasso Simone e Simoncello in attuazione della legge 3 agosto 2009, n.

117

 

Art. 1

( Istituzione del Parco)

1. E’ istituito il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello secondo la perimetrazione di

cui al Piano del Parco, approvato con DCRM n° 61 del 10 luglio 2007 .

2. Le funzioni regionali concernenti la gestione del Parco sono esercitate dalle Regioni Emilia-

Romagna e Marche in base a quanto sancito nella presente intesa ed a quanto previsto dai

rispettivi ordinamenti.

Art. 2

(Finalità istitutive ed obiettivi gestionali)

1. Sono finalità istitutive del Parco le seguenti:

a) la conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e

seminaturali, il mantenimento della diversità biologica, la preservazione delle caratteristiche

paesaggistiche presenti, la valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed

antropologiche locali;

b) il mantenimento dell’efficienza dei servizi ecosistemici forniti dalle risorse naturali presenti;

c) la ricerca scientifica in campo naturalistico, storico e culturale multi e interdisciplinare, la

sperimentazione, l’educazione ambientale e la formazione;

d) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;

e) il recupero, il ripristino e la riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti

paesaggistici, storici e culturali degradati;

f) l’utilizzazione sostenibile, il mantenimento e la valorizzazione delle produzioni agricole

tipiche e di qualità;

g) la valorizzazione dell’area a fini ricreativi e turistici compatibili;

h) la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive ecosostenibili;

i) la promozione delle politiche di conservazione e di valorizzazione della biodiversità

nell’ambito del sistema territoriale dell’appennino centro-settentrionale attraverso l’utilizzo

delle opportunità offerte dai programmi comunitari, nazionali o interregionali e dagli accordi

e le intese tra le aree protette esistenti e con le istituzioni locali operanti nella dorsale

appenninica delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana;

j) l’armonizzazione delle normative locali inerenti la gestione naturalistica dell’area del Parco.

2. Sono obiettivi gestionali del Parco:

a) la conservazione dell’ambiente, della flora e della fauna ed in particolare degli habitat

d’importanza comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CE, riportati nell’allegato 2 della

presente intesa, tramite una gestione pianificata e un attento controllo degli interventi

colturali eventualmente connessi;

b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell’area;

c) la conservazione e la valorizzazione dei beni storico culturali più rappresentativi del

Montefeltro;

d) il mantenimento e la riscoperta delle culture tradizionali locali con particolare riferimento

agli aspetti della civiltà rurale nei suoi rapporti con l’utilizzo dei beni naturali;

e) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il loro controllo al fine di

assicurare la funzionalità ecologica degli ecosistemi presenti;

f) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l’informazione, l’educazione e la fruizione

ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;

g) il coinvolgimento delle aziende agricole operanti nel territorio dell’area protetta alle scelte di

programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti

dallo statuto dell’Ente di gestione.

Art. 3

(Ente di gestione)

1. L’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (di seguito

denominato Ente di gestione) ha personalità di diritto pubblico ed è dotato di autonomia

amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile. Ha sede legale nel Comune di

Carpegna.

2. All’Ente di gestione compete, in attuazione delle finalità indicate alla presente intesa, la

gestione del Parco, ivi compresi i siti della Rete Natura 2000 situati al suo interno.

3. L’Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la partecipazione delle comunità locali e

la più ampia informazione sulla sua attività gestionale.

Art. 4

(Statuto)

1. Lo statuto disciplina, in attuazione della presente intesa, le procedure di nomina, la durata e le

modalità di funzionamento degli organi dell’Ente di gestione, la sua organizzazione interna, le

forme di pubblicità degli atti, le modalità e le forme della partecipazione e della consultazione

delle comunità locali e dei principali portatori di interesse che operano all’interno del Parco.

2. Lo statuto è approvato dalla Comunità del Parco entro trenta giorni dal suo insediamento.

Art. 5

(Organi dell’Ente di gestione)

1. Sono organi dell’Ente di gestione:

a) la Comunità del Parco;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

2. I componenti degli organi dell’Ente di gestione sono individuati con le procedure previste dallo

statuto.

Art. 6

(Comunità del Parco)

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante nominato dalla Regione Marche, un

rappresentante nominato dalla Regione Emilia Romagna, un rappresentante nominato dalla

Provincia di Pesaro Urbino, un rappresentante nominato dalla Provincia di Rimini e dai

rappresentanti nominati dai comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco,.

2. La Comunità del Parco:

a) approva lo statuto dell’Ente di gestione;

b) nomina il Consiglio direttivo

c) nomina il Presidente

3. La Comunità del Parco, su proposta del Consiglio direttivo:

a) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b) adotta il Piano per il Parco;

c) approva il programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;

d) approva il regolamento del Parco nonché il regolamento di cui all’art. 24.

4. La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio al Consiglio direttivo sulla:

a) nomina del Revisore dei conti

b) nomina del Direttore del Parco;

c) dotazione organica dell’Ente di gestione.

5. La quota di partecipazione al voto dei componenti la Comunità del Parco è determinata dallo

statuto secondo i seguenti parametri:

a). 25% territorio di ogni Comune compreso all’interno del Parco;

b). 25% numero di abitanti compresi nel territorio del Parco sommati alla metà degli abitanti

ricompresi nell’area contigua;

c). 1% per ogni provincia

d). 48% risorse finanziarie, umane o materiali messe a disposizione all’Ente per l’esercizio

delle specifiche attività gestionali.

6. Lo statuto prevede altresì maggioranze qualificate, di percentuale e teste:

a). nell'approvazione dello Statuto dell’Ente di gestione;

b). nella nomina il Consiglio Direttivo;

c). nella nomina del Presidente fra persone di particolare qualificazione in materia di gestione

dell’ambiente e del territorio

d). nell'approvazione il Bilancio di previsione e del conto consuntivo;

e). nell'adozione del Piano Territoriale del parco.

Art. 7

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, di cui uno con funzioni

di Vice Presidente.

2. Il Vice-Presidente ed i consiglieri sono eletti tra i componenti della Comunità del Parco.

3. Lo Statuto disciplina, in attuazione della presente intesa, le procedure di nomina del

Presidente, del Vice-presidente e dei Consiglieri nel rispetto dei seguenti principi:

a. adeguata rappresentanza di entrambe le Regioni;

b. alternanza;

c. preminenza dei rappresentanti nominati dai Comuni.

4. Lo statuto individua l’eventuale partecipazione, senza diritto di voto, di due portatori di

interessi.

5. Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi

dell’Ente.

Art. 8

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente di gestione, convoca e presiede la

Comunità del Parco ed il Consiglio direttivo e vigila sull’esatta e tempestiva esecuzione dei

provvedimenti deliberati.

2. Il Presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi

Al Presidente spetta un’indennità pari al 20% dell’ indennità di carica spettante ad un

consigliere regionale delle Marche

Art. 9

(Il Revisore dei conti)

1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da

un Revisore unico, scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto

all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per

la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge 14 settembre 2011, n.

148.

Art. 10

(Consulta del Parco)

1. L’Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e

promuovendo la partecipazione delle comunità locali alle scelte dell’Ente di gestione; a tale

scopo provvede ad istituire una Consulta, composta secondo le modalità stabilite dallo statuto

e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste

e degli enti maggiormente rappresentativi e interessati all’attività del Parco.

2. La Consulta si riunisce su tematiche, di norma poste alla sua attenzione dalla Comunità del

Parco o dal Consiglio direttivo, attinenti, in particolare, la tutela dell’ambiente, il turismo e

l’agricoltura.

3. Essa, in particolare, esprime un parere sui seguenti atti:

a) documento preliminare del Piano per il Parco;

b) proposta di Regolamento del Parco;

c) proposta del Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;

d) bilancio annuale di previsione;

e) altri atti per i quali lo statuto richieda il parere.

Art. 11

(Compensi)

1. Ai componenti degli organi dell'Ente di gestione, ad eccezione del Presidente ai sensi del

comma 3 dell’articolo 8, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle

funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 12

(Personale)

1. L’Ente di gestione svolge i suoi compiti con proprio personale. Al personale dell’Ente di

gestione, ivi compreso il Direttore, si applica la normativa prevista per il contratto di lavoro del

comparto Regioni ed Autonomie Locali.

2. In caso di soppressione dell’Ente di gestione il personale viene trasferito alle Regioni in

proporzione al rispettivo territorio.

3. I posti previsti nella dotazione organica, approvata dal Consiglio direttivo, possono essere

coperti anche da personale comandato dalle Regioni o dagli Enti Locali territorialmente

interessati.

Art. 13

(Direttore)

1. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo

dell’Ente di gestione ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il

Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente.

2. Il Direttore svolge le funzioni di segretario della Comunità del Parco, del Consiglio direttivo e

della Consulta.

3. la nomina, la conferma e la revoca del Direttore sono specificate dallo statuto nel rispetto delle

vigenti disposizioni di legge.

Art. 14

(Sorveglianza territoriale)

1. L’Ente di gestione esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio utilizzando proprio personale

avente funzioni di Polizia di cui all’art. 12 della Legge L. 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro

sull'ordinamento della polizia municipale).

2. l’Ente di gestione può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo Forestale

dello Stato, delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano

riconosciute dalle rispettive leggi regionali anche le funzioni di sorveglianza territoriale ed

ambientale.

3. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di Polizia Locale nonché agli ufficiali ed

agenti di Polizia Giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

Art. 15

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’Ente di gestione è costituito dai beni trasferiti dall’ Ente di gestione del Parco

regionale del Sasso Simone e Simoncello, dalle Regioni, dagli Enti Locali rappresentati nella

Comunità del Parco nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.

2. In caso di soppressione dell’Ente di gestione il suo patrimonio immobiliare viene trasferito alle

Regioni nel cui territorio insiste.

Art. 16

(Piano per il Parco)

1. Il Piano per il Parco è lo strumento principale di governo dell’area protetta in coerenza con i

piani paesistici delle Regioni Marche ed Emilia- Romagna.

2. Il Piano per il Parco articola il territorio in zone omogenee in relazione agli usi funzionali dello

stesso, sulla base della seguente classificazione:

a) Zona A: riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) Zona B: riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie,

ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio che non

siano strettamente connesse alla tutela dell’ambiente o al raggiungimento delle finalità del

Parco. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione

delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse

naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammessi, gli interventi di manutenzione

ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia );

c) Zona C: aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai

criteri generali fissati dall'Ente Parco, sono consentite le attività agro-silvo-pastorali,

turistiche ed agrituristiche nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata

anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 3,

comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia), salvo le norme di piano sulle destinazioni

d’uso;

d) Zona D: aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema,

più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite

attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita

socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori;

e) “area contigua” che ha funzione di transizione e connessione tra il restante territorio del

Parco e le aree esterne ad esso. In tale zona il Piano prevede le condizioni di sostenibilità

ambientale che devono essere osservate dalla pianificazione territoriale comunale nella

definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità

istitutive del Parco; in tale area il Parco stabilisce inoltre le eventuali misure di disciplina

della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Piano per il Parco inoltre:

a) individua il perimetro definitivo del Parco;

b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi nel

territorio e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e

culturali;

c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove

infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala

regionale e provinciale;

d) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

e) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del

Parco possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio

interessato, ed in particolare, per quanto attiene le attività agricole;

f) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C e D del Parco e può contenere

direttive per le aree contigue.

4. Il Piano per il Parco riconosce le particolari utilizzazioni e destinazioni d’uso derivanti

dall’esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini

fondamentali del Parco.

5. In tutte le zone del Parco e nell’area contigua è vietato l’insediamento di qualsiasi attività di

smaltimento e recupero dei rifiuti.

6. Nel Parco sono in ogni caso vietate le attività e le opere che possono compromettere la

salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e

alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;

b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono

consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali

o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

d) la modificazione del regime delle acque;

e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente di

gestione Parco;

f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli

biogeochimici;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura,

se non autorizzati;

h) l'uso di fuochi all'aperto;

i) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Art. 17

(Procedimento di approvazione

del Piano per il Parco )

1. Il Consiglio direttivo elabora un documento preliminare del piano.

2. Per l’esame del documento preliminare il Presidente convoca una conferenza di pianificazione.

3. Alla conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare le due Regioni, le Province, i

Comuni e le loro forme associative territorialmente interessate nonché i Comuni e le Province

contermini. La conferenza si confronta altresì con le associazioni economiche e sociali e con

quelle ambientaliste.

4. A seguito della conclusione della conferenza di pianificazione di cui al comma 2 il Piano è

adottato dalla Comunità del Parco ed è depositato presso la sede dell’Ente di gestione e le

sedi delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati per sessanta giorni dall’ultima

pubblicazione dell’avviso di adozione nel Bollettino Ufficiale delle Regioni e nei siti informatici

dell’Ente di gestione e delle due Regioni

5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5, possono fare osservazioni i

seguenti soggetti:

a) enti ed organismi pubblici;

b) associazioni economiche, sociali, ambientali e quelle costituite per la tutela degli interessi

diffusi;

c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti.

6. Entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5, la

Comunità del Parco controdeduce alle osservazioni presentate adottando definitivamente il

piano ed inviandolo alle Regioni.

7. Il Piano è approvato d’intesa fra le due Regioni.

8. Il Piano per il Parco è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed

è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

9. Il Piano per il Parco è pubblicato nei Bollettini ufficiali delle due Regioni ed è immediatamente

vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 18

(Effetti del Piano per il Parco )

1. Le previsioni normative del Piano, a carattere generale e particolare, secondo l’articolazione

delle varie zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica e prevalgono

sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione territoriale generali

o di settore dei Comuni.

2. Dalla data di adozione del piano di cui all’articolo 16, le amministrazioni pubbliche sospendono

ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che

siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato o tali da comprometterne o renderne

più gravosa l'attuazione nonché all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione

territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato. Salvo

diversa previsione di legge, la sospensione di cui al periodo precedente opera fino alla data di

entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione.

3. Il Piano può contenere per le “aree contigue” direttive per l’adeguamento obbligatorio dei piani

comunali e di quelli provinciali di settore, prevedendo i termini per l’adeguamento.

4. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti pianificatori,

generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del Piano per il Parco e attraverso i

medesimi, danno attuazione agli indirizzi e alle direttive in esso contenute.

5. L’Ente di gestione verifica l’attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni

attraverso i pareri di conformità ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli.

6. Le opere previste dal Piano per il Parco sono di pubblica utilità. Il Piano qualora preveda la

localizzazione puntuale di interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l’apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio.

Art. 19

(Disciplina gestionale dei Siti della rete Natura 2000)

1. L’Ente di gestione adotta le misure di conservazione e, se necessario, uno specifico piano di

gestione per i Siti della rete Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco. Qualora il sito ricada in

parte nel territorio del Parco ed in parte nel territorio di un altro ente gestore gli atti di cui al

primo periodo del presente comma sono adottati dall’Ente che ha la maggiore porzione di

territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell’altro.

2. Qualora le misure di conservazione e l’eventuale piano di gestione comportino vincoli, limiti e

condizioni all’uso e trasformazione del territorio l’Ente di gestione le adotta nell’ambito del

Piano per il Parco.

3. Le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall’Ente di gestione per il proprio territorio e dagli

enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente dalle due Regioni, per le aree

contigue.

Art. 20

(Nulla osta e parere di conformità)

1. L’Ente di gestione del Parco, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità

della legge istitutiva, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per

interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all’assetto

ambientale e paesaggistico per le zone “A”, “B” e “C”. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta,

il nulla-osta si intende rilasciato. L’Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può

rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.

2. I piani ed i regolamenti degli enti, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad

interventi, impianti ed opere da realizzare all’interno delle zone “D” e delle “aree contigue” sono

sottoposti, preventivamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di

conformità dell’Ente di gestione Parco che lo esprime rispetto alle finalità e alla normativa di cui

alla legge istitutiva, al Piano per il Parco e al relativo Regolamento.

Art. 21

(Regolamento del Parco)

1. Il regolamento del Parco disciplina le attività consentite e le loro modalità attuative in

conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano per il Parco. Si possono

prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali

del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale.

2. Il regolamento è elaborato contestualmente al Piano per il Parco ed è approvato, di norma,

successivamente all’approvazione del medesimo e comunque entro e non oltre sei mesi.

3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regioni Emilia-Romagna e Marche ed

acquista efficacia in seguito alla pubblicazione.

4. Il procedimento di approvazione del regolamento, per la parte non espressamente disciplinata

dalla presente intesa, è normato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Attraverso il regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di

agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei

residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell’area contigua.

Art. 22

(Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco)

1. Nell’ambito delle finalità istituzionali del Parco e delle previsioni del Piano, nonché delle

modalità attuative individuate dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi dei Programmi

regionali di settore l’Ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle regionali e degli

enti locali atte a favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti. A tal fine

predispone, un Programma triennale di gestione e valorizzazione (di seguito denominato

Programma), di cui il Programma Triennale dei LLPP costituisce allegato integrante, attraverso

il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione.

2. Il Programma definisce gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la

valorizzazione del patrimonio naturale e i relativi costi di realizzazione e manutenzione.

Art. 23

(Misure di incentivazione)

1. La priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali per gli interventi, impianti ed

opere previsti nel Piano per il Parco è perseguita attraverso le disposizioni vigenti presso le

Regioni con riferimento al territorio di rispettiva competenza.

Art. 24

(Promozione e tutela delle attività agricole e forestali)

1. Le attività agricole e forestali presenti nel perimetro del Parco, condotte secondo i principi della

sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.

2. I rapporti tra l’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più

rappresentative delle due Regioni in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle

imprese agricole e forestali presenti all'interno dell’area protetta, si ispirano al metodo della

concertazione.

3. La priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali per gli interventi, impianti ed

opere delle aziende agricole e forestali che ricadano all’interno del Parco indicati dai piani e dai

programmi in campo agricolo e in quello di sviluppo rurale, è perseguita attraverso le

disposizioni vigenti presso le Regioni con riferimento al territorio di rispettiva competenza.

Art. 25

(Gestione e controllo della fauna selvatica e dell’attività venatoria nell’area contigua)

1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica del Parco con quella

dei territori regionali limitrofi la pianificazione e la gestione faunistica del Parco, fermo restando

le esigenze di conservazione degli equilibri ecologici e di tutela delle specie, si coordina, con la

pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale. La gestione faunistica deve

promuovere la funzionalità ecologica delle componenti naturali presenti in un rapporto di

compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti.

2. La pianificazione e la gestione faunistica del Parco devono basarsi sulla conoscenza delle

risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante

periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite

sentito il parere preventivo dell’ISPRA per quel che riguarda la fauna omeoterma.

3. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l’Ente di gestione

avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea

abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.

4. Nel territorio del Parco, con esclusione delle zone A), sono possibili interventi di controllo delle

popolazioni faunistiche qualora resi necessari per assicurare la funzionalità ecologica.

5. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l’utilizzo di metodi

ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati

dall’Ente di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea

abilitazione, appositamente formati ed autorizzati dal Parco. In caso di fauna omeoterma è

necessario acquisire il parere dell’ISPRA.

6. Allo scopo di preservare l’integrità e la funzionalità degli ecosistemi, l’Ente di gestione

provvede al monitoraggio, ed ove opportuno, al controllo o all’eradicazione delle specie

alloctone.

7. Nelle aree contigue del Parco, l’esercizio venatorio è consentito secondo le disposizioni

nazionali vigenti in materia.

8. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato dalla Comunità del Parco e di

durata almeno triennale, stabilisce le misure di disciplina dell’attività faunistico venatoria

nell’area contigua.

9. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede l’Ente di gestione del Parco in forma

diretta ovvero, previa convenzione con altro soggetto previsto dalle leggi regionali di settore.

10. L’ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo

svolgimento dell’attività venatoria nell’area contigua.

Art. 26

(indennizzo)

1. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine del Parco può essere corrisposto un

indennizzo anche parziale per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni

agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi delle normative vigenti.

2. Per i danni prodotti all’interno dell’area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei

confronti delle quali è consentito l’esercizio venatorio, gli oneri dell’indennizzo sono posti a

carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.

Art. 27

. (Vigilanza e poteri sostitutivi)

1. La vigilanza sull’Ente di gestione è esercitata dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche

attraverso le rispettive Giunte regionali che possono anche disporre ispezioni per accertare il

regolare funzionamento. Gli atti necessari ad esercitare la vigilanza sono assunti dalla Regione

maggiormente interessata territorialmente previo parere favorevole o su proposta dell’altra .

2. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi dell’Ente può essere nominato, previa

diffida, un commissario ad acta per il compimento degli atti obbligatori per legge o per

l’esecuzione degli impegni validamente assunti. La nomina del commissario ad acta è effettuata

secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Comunità del Parco ed il Consiglio direttivo sono sciolti, previa diffida e con le modalità di cui

al precedente comma 1 per persistenti inattività, per violazioni di legge o per gravi

inadempienze. In questi casi si procede con le modalità di cui al precedente comma 1 alla

nomina di un commissario straordinario per il compimento degli atti obbligatori e per il tempo

strettamente necessario al loro rinnovo.

Art. 28

(Sanzioni)

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 e le sanzioni previste dalle vigenti leggi, a chiunque violi le disposizioni contenute

nel piano e nel regolamento del Parco, nelle misure di conservazione o nei piani di gestione dei

Siti della rete Natura 2000 è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata dal comma 2,

una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 2500,00, oltre alla riduzione in

pristino a spese del trasgressore.

2. Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l’obbligo della riduzione in pristino a spese del

trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l’estirpazione o l’abbattimento di ogni specie vegetale

soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell’area

protetta;

b) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura e l’uccisione di ogni capo di fauna selvatica

soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell’area

protetta;

c) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non

comportano trasformazioni geomorfologiche;

d) da Euro 2.000,00 ad Euro 15.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che

comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie

ed impiantistiche, ivi compresa l’apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie,

previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;

e) da Euro 2.000,00 ad Euro 15.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l’alterazione

di habitat e di specie naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protetti

ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Il Regolamento del Parco può provvedere a dettagliare le fattispecie di cui al comma precedente,

ad articolare le corrispondenti sanzioni ed a definirne i criteri di applicazione.

4. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l’Ente di

gestione procede all’esecuzione in danno degli obbligati.

5. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato,

compresi gli animali abbattuti.

6. L’entità della sanzione, irrogata dall’Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità

dell’infrazione desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell’azione;

b) dall’entità del danno effettivamente cagionato;

c) dal pregio del bene danneggiato;

d) dalla possibilità e dall’efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;

e) dall’eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

7. All’Ente di gestione compete l’irrogazione e l’introito della sanzione.

8. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 29

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento dell’Ente di gestione concorrono:

a) i contributi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;

b) i contributi degli enti locali interessati territorialmente, nonché di altri soggetti pubblici e

privati;

c) i proventi derivanti dalle attività svolte;

d) i diritti e canoni riguardanti l’utilizzazione dei beni mobili e immobili appartenenti all’ente o

dei quali abbia la gestione;

e) i proventi derivanti dalle sanzioni.

2. La gestione dei finanziamenti è effettuata secondo criteri unitari, senza vincolo territoriale.

Art. 30

(Norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali che approva la presente intesa

l’Ente di gestione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente Parco regionale del

Sasso Simone e Simoncello istituito ai sensi dell’art. 36 della legge regionale Marche n.15 del

28 aprile 1994 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).

2. Il Commissario straordinario nominato per l’amministrazione dell’Ente Parco regionale del

Sasso Simone e Simoncello è incaricato, dalla data di cui al comma 1, a compiere tutti gli

adempimenti necessari all’attivazione dell’Ente di gestione.

3. L’Ente di gestione esercita le sue funzioni attraverso il Commissario incaricato ai sensi del

comma 2 sino alla nomina del Presidente. Il Commissario incaricato ha la legale

rappresentanza dell’Ente.

4. La dotazione organica ed il patrimonio iniziale dell’Ente di gestione derivano dall’Ente Parco

regionale del Sasso Simone e Simoncello.

5. Fino all’approvazione dei nuovi strumenti da parte dell’Ente Parco interregionale del Sasso

Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale

Sasso Simone e Simoncello.

6. Le disposizioni della presente intesa per quanto riguarda le competenze delle Province trovano

applicazione sino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma da 14 a 19 dell’articolo 23 del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il

consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214 .

7. In sede di prima applicazione della presente legge il Presidente di cui all’art. 8 è nominato

d’intesa tra i Presidenti delle Regioni sulla base di una terna di nomi proposti dagli enti locali

territorialmente interessati. L’assemblea degli enti locali è convocata e presieduta dal Sindaco

del Comune di Carpegna

Art. 31

(Norme finali)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente intesa trovano applicazione le disposizioni di cui alla

legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), le disposizioni di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le

disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le normative delle

Regioni per il territorio di rispettiva competenza.

 

Allegato 1

Habitat di cui alla Direttiva 92/43/CE presenti nel Parco Interregionale del Sasso Simone e

Simoncello

 

Codice

Descrizione

*6210

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su susbstrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

*6110

Formazioni erbose calcicole, rupicole o basofile dell’Alisso-Sedion albii

*9180

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

*91AA

Boschi orientali di quercia bianca

*91E0

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

*9210

Faggeti degli appennini con Taxus ed Ilex

5130

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

91L0

Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

92A0

Foresta a galleria di Salix alba e Populus alba

91M0

Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile