Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/07/2013 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 4.4.100 - L.R. 26 luglio 2013, n. 13.
Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello
(B.U. 26 luglio 2013, n. 212)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'articolo 25 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 21 della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE MARCHE PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
I PRESIDENTI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA E MARCHE
VISTA la
fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale;
- L’art. 22, comma 4, secondo cui “le aree protette regionali che insistono sul territorio di più
regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo
criteri unitari per l’intera area delimitata”;
CONSIDERATO che la Regione Marche ha istituito il Parco naturale regionale Sasso Simone e
Simoncello con
protette naturali”;
- Che, per effetto della
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, e Talamello dalla
Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 132, secondo comma della Costituzione”, il Parco
naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello insiste nel territorio della Regione
Marche e della Regione Emilia-Romagna;
- Che la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, al fine di mantenere la gestione
unitaria del territorio del Parco, hanno sottoscritto in data 22 gennaio 2010 un Protocollo di
intenti con il quale è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interregionale incaricato di
redigere un progetto di legge per istituire il Parco naturale interregionale del Sasso di
Simone e Simoncello, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge 394/199;
- Che il gruppo di lavoro interregionale ha effettuato diverse riunioni ed incontri in alcuni dei
quali sono stati coinvolti i portatori di interesse locali (amministratori, cacciatori, agricoltori,
operatori del comparto turistico) che sono stati consultati anche attraverso assemblee e
dibattiti pubblici.
- Che l’Ente Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello, cui sono state
demandate le funzioni di segreteria e coordinamento del gruppo di lavoro, con lettera a
firma del Presidente prot. 1180 del 4 ottobre 2010 ha inviato ai Presidenti delle Regioni
Marche ed Emilia Romagna, per il seguito di competenze, il progetto di legge per
l’istituzione del Parco interregionale;
- Che in conseguenza della decadenza degli organi dell’Ente Parco, dal mese di dicembre
2011 si è provveduto alla nomina, d’intesa fra le due Regioni, del Commissario
straordinario ed alle successive proroghe;
- Che nello stesso periodo sono stati effettuati diversi incontri tra le due Regioni e gli Enti
locali che hanno consentito di addivenire all’elaborazione della presente intesa.
VISTE le delibere della Giunta regionale delle Marche n. 913 del 17 giugno 2013 e della Giunta
regionale dell’Emilia Romagna n. 906 del 2 luglio 2013 con le quali le Regioni hanno approvato lo
schema di intesa per l’istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello
ed hanno autorizzato i rispettivi Presidenti alla relativa sottoscrizione.
Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il presente atto
Intesa tra le regioni Emilia-Romagna e Regione Marche per l’istituzione del Parco
Interregionale del Sasso Simone e Simoncello in attuazione della legge 3 agosto 2009, n.
117
Art. 1
( Istituzione del Parco)
1. E’ istituito il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello secondo la perimetrazione di
cui al Piano del Parco, approvato con DCRM n° 61 del 10 luglio 2007 .
2. Le funzioni regionali concernenti la gestione del Parco sono esercitate dalle Regioni Emilia-
Romagna e Marche in base a quanto sancito nella presente intesa ed a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 2
(Finalità istitutive ed obiettivi gestionali)
1. Sono finalità istitutive del Parco le seguenti:
a) la conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e
seminaturali, il mantenimento della diversità biologica, la preservazione delle caratteristiche
paesaggistiche presenti, la valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed
antropologiche locali;
b) il mantenimento dell’efficienza dei servizi ecosistemici forniti dalle risorse naturali presenti;
c) la ricerca scientifica in campo naturalistico, storico e culturale multi e interdisciplinare, la
sperimentazione, l’educazione ambientale e la formazione;
d) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
e) il recupero, il ripristino e la riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti
paesaggistici, storici e culturali degradati;
f) l’utilizzazione sostenibile, il mantenimento e la valorizzazione delle produzioni agricole
tipiche e di qualità;
g) la valorizzazione dell’area a fini ricreativi e turistici compatibili;
h) la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive ecosostenibili;
i) la promozione delle politiche di conservazione e di valorizzazione della biodiversità
nell’ambito del sistema territoriale dell’appennino centro-settentrionale attraverso l’utilizzo
delle opportunità offerte dai programmi comunitari, nazionali o interregionali e dagli accordi
e le intese tra le aree protette esistenti e con le istituzioni locali operanti nella dorsale
appenninica delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana;
j) l’armonizzazione delle normative locali inerenti la gestione naturalistica dell’area del Parco.
2. Sono obiettivi gestionali del Parco:
a) la conservazione dell’ambiente, della flora e della fauna ed in particolare degli habitat
d’importanza comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CE, riportati nell’allegato 2 della
presente intesa, tramite una gestione pianificata e un attento controllo degli interventi
colturali eventualmente connessi;
b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell’area;
c) la conservazione e la valorizzazione dei beni storico culturali più rappresentativi del
Montefeltro;
d) il mantenimento e la riscoperta delle culture tradizionali locali con particolare riferimento
agli aspetti della civiltà rurale nei suoi rapporti con l’utilizzo dei beni naturali;
e) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il loro controllo al fine di
assicurare la funzionalità ecologica degli ecosistemi presenti;
f) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l’informazione, l’educazione e la fruizione
ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;
g) il coinvolgimento delle aziende agricole operanti nel territorio dell’area protetta alle scelte di
programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti
dallo statuto dell’Ente di gestione.
Art. 3
(Ente di gestione)
1. L’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (di seguito
denominato Ente di gestione) ha personalità di diritto pubblico ed è dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile. Ha sede legale nel Comune di
Carpegna.
2. All’Ente di gestione compete, in attuazione delle finalità indicate alla presente intesa, la
gestione del Parco, ivi compresi i siti della Rete Natura 2000 situati al suo interno.
3. L’Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la partecipazione delle comunità locali e
la più ampia informazione sulla sua attività gestionale.
Art. 4
(Statuto)
1. Lo statuto disciplina, in attuazione della presente intesa, le procedure di nomina, la durata e le
modalità di funzionamento degli organi dell’Ente di gestione, la sua organizzazione interna, le
forme di pubblicità degli atti, le modalità e le forme della partecipazione e della consultazione
delle comunità locali e dei principali portatori di interesse che operano all’interno del Parco.
2. Lo statuto è approvato dalla Comunità del Parco entro trenta giorni dal suo insediamento.
Art. 5
(Organi dell’Ente di gestione)
1. Sono organi dell’Ente di gestione:
a) la Comunità del Parco;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
2. I componenti degli organi dell’Ente di gestione sono individuati con le procedure previste dallo
statuto.
Art. 6
(Comunità del Parco)
1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante nominato dalla Regione Marche, un
rappresentante nominato dalla Regione Emilia Romagna, un rappresentante nominato dalla
Provincia di Pesaro Urbino, un rappresentante nominato dalla Provincia di Rimini e dai
rappresentanti nominati dai comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco,.
2. La Comunità del Parco:
a) approva lo statuto dell’Ente di gestione;
b) nomina il Consiglio direttivo
c) nomina il Presidente
3. La Comunità del Parco, su proposta del Consiglio direttivo:
a) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
b) adotta il Piano per il Parco;
c) approva il programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
d) approva il regolamento del Parco nonché il regolamento di cui all’art. 24.
4. La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio al Consiglio direttivo sulla:
a) nomina del Revisore dei conti
b) nomina del Direttore del Parco;
c) dotazione organica dell’Ente di gestione.
5. La quota di partecipazione al voto dei componenti la Comunità del Parco è determinata dallo
statuto secondo i seguenti parametri:
a). 25% territorio di ogni Comune compreso all’interno del Parco;
b). 25% numero di abitanti compresi nel territorio del Parco sommati alla metà degli abitanti
ricompresi nell’area contigua;
c). 1% per ogni provincia
d). 48% risorse finanziarie, umane o materiali messe a disposizione all’Ente per l’esercizio
delle specifiche attività gestionali.
6. Lo statuto prevede altresì maggioranze qualificate, di percentuale e teste:
a). nell'approvazione dello Statuto dell’Ente di gestione;
b). nella nomina il Consiglio Direttivo;
c). nella nomina del Presidente fra persone di particolare qualificazione in materia di gestione
dell’ambiente e del territorio
d). nell'approvazione il Bilancio di previsione e del conto consuntivo;
e). nell'adozione del Piano Territoriale del parco.
Art. 7
(Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, di cui uno con funzioni
di Vice Presidente.
2. Il Vice-Presidente ed i consiglieri sono eletti tra i componenti della Comunità del Parco.
3. Lo Statuto disciplina, in attuazione della presente intesa, le procedure di nomina del
Presidente, del Vice-presidente e dei Consiglieri nel rispetto dei seguenti principi:
a. adeguata rappresentanza di entrambe le Regioni;
b. alternanza;
c. preminenza dei rappresentanti nominati dai Comuni.
4. Lo statuto individua l’eventuale partecipazione, senza diritto di voto, di due portatori di
interessi.
5. Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi
dell’Ente.
Art. 8
(Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente di gestione, convoca e presiede la
Comunità del Parco ed il Consiglio direttivo e vigila sull’esatta e tempestiva esecuzione dei
provvedimenti deliberati.
2. Il Presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi
Al Presidente spetta un’indennità pari al 20% dell’ indennità di carica spettante ad un
consigliere regionale delle Marche
Art. 9
(Il Revisore dei conti)
1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da
un Revisore unico, scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto
all'articolo 16, comma 25, del
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge 14 settembre 2011, n.
148.
Art. 10
(Consulta del Parco)
1. L’Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e
promuovendo la partecipazione delle comunità locali alle scelte dell’Ente di gestione; a tale
scopo provvede ad istituire una Consulta, composta secondo le modalità stabilite dallo statuto
e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste
e degli enti maggiormente rappresentativi e interessati all’attività del Parco.
2. La Consulta si riunisce su tematiche, di norma poste alla sua attenzione dalla Comunità del
Parco o dal Consiglio direttivo, attinenti, in particolare, la tutela dell’ambiente, il turismo e
l’agricoltura.
3. Essa, in particolare, esprime un parere sui seguenti atti:
a) documento preliminare del Piano per il Parco;
b) proposta di Regolamento del Parco;
c) proposta del Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
d) bilancio annuale di previsione;
e) altri atti per i quali lo statuto richieda il parere.
Art. 11
(Compensi)
1. Ai componenti degli organi dell'Ente di gestione, ad eccezione del Presidente ai sensi del
comma 3 dell’articolo 8, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle
funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.
Art. 12
(Personale)
1. L’Ente di gestione svolge i suoi compiti con proprio personale. Al personale dell’Ente di
gestione, ivi compreso il Direttore, si applica la normativa prevista per il contratto di lavoro del
comparto Regioni ed Autonomie Locali.
2. In caso di soppressione dell’Ente di gestione il personale viene trasferito alle Regioni in
proporzione al rispettivo territorio.
3. I posti previsti nella dotazione organica, approvata dal Consiglio direttivo, possono essere
coperti anche da personale comandato dalle Regioni o dagli Enti Locali territorialmente
interessati.
Art. 13
(Direttore)
1. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell’Ente di gestione ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il
Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente.
2. Il Direttore svolge le funzioni di segretario della Comunità del Parco, del Consiglio direttivo e
della Consulta.
3. la nomina, la conferma e la revoca del Direttore sono specificate dallo statuto nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge.
Art. 14
(Sorveglianza territoriale)
1. L’Ente di gestione esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio utilizzando proprio personale
avente funzioni di Polizia di cui all’art. 12 della Legge
sull'ordinamento della polizia municipale).
2. l’Ente di gestione può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo Forestale
dello Stato, delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano
riconosciute dalle rispettive leggi regionali anche le funzioni di sorveglianza territoriale ed
ambientale.
3. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di Polizia Locale nonché agli ufficiali ed
agenti di Polizia Giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.
Art. 15
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Ente di gestione è costituito dai beni trasferiti dall’ Ente di gestione del Parco
regionale del Sasso Simone e Simoncello, dalle Regioni, dagli Enti Locali rappresentati nella
Comunità del Parco nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.
2. In caso di soppressione dell’Ente di gestione il suo patrimonio immobiliare viene trasferito alle
Regioni nel cui territorio insiste.
Art. 16
(Piano per il Parco)
1. Il Piano per il Parco è lo strumento principale di governo dell’area protetta in coerenza con i
piani paesistici delle Regioni Marche ed Emilia- Romagna.
2. Il Piano per il Parco articola il territorio in zone omogenee in relazione agli usi funzionali dello
stesso, sulla base della seguente classificazione:
a) Zona A: riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) Zona B: riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie,
ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio che non
siano strettamente connesse alla tutela dell’ambiente o al raggiungimento delle finalità del
Parco. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione
delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse
naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammessi, gli interventi di manutenzione
ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia );
c) Zona C: aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai
criteri generali fissati dall'Ente Parco, sono consentite le attività agro-silvo-pastorali,
turistiche ed agrituristiche nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata
anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), salvo le norme di piano sulle destinazioni
d’uso;
d) Zona D: aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema,
più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite
attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita
socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori;
e) “area contigua” che ha funzione di transizione e connessione tra il restante territorio del
Parco e le aree esterne ad esso. In tale zona il Piano prevede le condizioni di sostenibilità
ambientale che devono essere osservate dalla pianificazione territoriale comunale nella
definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità
istitutive del Parco; in tale area il Parco stabilisce inoltre le eventuali misure di disciplina
della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
3. Il Piano per il Parco inoltre:
a) individua il perimetro definitivo del Parco;
b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi nel
territorio e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e
culturali;
c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove
infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala
regionale e provinciale;
d) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi;
e) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del
Parco possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio
interessato, ed in particolare, per quanto attiene le attività agricole;
f) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C e D del Parco e può contenere
direttive per le aree contigue.
4. Il Piano per il Parco riconosce le particolari utilizzazioni e destinazioni d’uso derivanti
dall’esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini
fondamentali del Parco.
5. In tutte le zone del Parco e nell’area contigua è vietato l’insediamento di qualsiasi attività di
smaltimento e recupero dei rifiuti.
6. Nel Parco sono in ogni caso vietate le attività e le opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e
alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono
consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali
o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
d) la modificazione del regime delle acque;
e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente di
gestione Parco;
f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli
biogeochimici;
g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura,
se non autorizzati;
h) l'uso di fuochi all'aperto;
i) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
Art. 17
(Procedimento di approvazione
del Piano per il Parco )
1. Il Consiglio direttivo elabora un documento preliminare del piano.
2. Per l’esame del documento preliminare il Presidente convoca una conferenza di pianificazione.
3. Alla conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare le due Regioni, le Province, i
Comuni e le loro forme associative territorialmente interessate nonché i Comuni e le Province
contermini. La conferenza si confronta altresì con le associazioni economiche e sociali e con
quelle ambientaliste.
4. A seguito della conclusione della conferenza di pianificazione di cui al comma 2 il Piano è
adottato dalla Comunità del Parco ed è depositato presso la sede dell’Ente di gestione e le
sedi delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati per sessanta giorni dall’ultima
pubblicazione dell’avviso di adozione nel Bollettino Ufficiale delle Regioni e nei siti informatici
dell’Ente di gestione e delle due Regioni
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5, possono fare osservazioni i
seguenti soggetti:
a) enti ed organismi pubblici;
b) associazioni economiche, sociali, ambientali e quelle costituite per la tutela degli interessi
diffusi;
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti.
6. Entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5, la
Comunità del Parco controdeduce alle osservazioni presentate adottando definitivamente il
piano ed inviandolo alle Regioni.
7. Il Piano è approvato d’intesa fra le due Regioni.
8. Il Piano per il Parco è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed
è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
9. Il Piano per il Parco è pubblicato nei Bollettini ufficiali delle due Regioni ed è immediatamente
vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 18
(Effetti del Piano per il Parco )
1. Le previsioni normative del Piano, a carattere generale e particolare, secondo l’articolazione
delle varie zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica e prevalgono
sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione territoriale generali
o di settore dei Comuni.
2. Dalla data di adozione del piano di cui all’articolo 16, le amministrazioni pubbliche sospendono
ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che
siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato o tali da comprometterne o renderne
più gravosa l'attuazione nonché all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato. Salvo
diversa previsione di legge, la sospensione di cui al periodo precedente opera fino alla data di
entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione.
3. Il Piano può contenere per le “aree contigue” direttive per l’adeguamento obbligatorio dei piani
comunali e di quelli provinciali di settore, prevedendo i termini per l’adeguamento.
4. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti pianificatori,
generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del Piano per il Parco e attraverso i
medesimi, danno attuazione agli indirizzi e alle direttive in esso contenute.
5. L’Ente di gestione verifica l’attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni
attraverso i pareri di conformità ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli.
6. Le opere previste dal Piano per il Parco sono di pubblica utilità. Il Piano qualora preveda la
localizzazione puntuale di interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio.
Art. 19
(Disciplina gestionale dei Siti della rete Natura 2000)
1. L’Ente di gestione adotta le misure di conservazione e, se necessario, uno specifico piano di
gestione per i Siti della rete Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco. Qualora il sito ricada in
parte nel territorio del Parco ed in parte nel territorio di un altro ente gestore gli atti di cui al
primo periodo del presente comma sono adottati dall’Ente che ha la maggiore porzione di
territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell’altro.
2. Qualora le misure di conservazione e l’eventuale piano di gestione comportino vincoli, limiti e
condizioni all’uso e trasformazione del territorio l’Ente di gestione le adotta nell’ambito del
Piano per il Parco.
3. Le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall’Ente di gestione per il proprio territorio e dagli
enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente dalle due Regioni, per le aree
contigue.
Art. 20
(Nulla osta e parere di conformità)
1. L’Ente di gestione del Parco, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità
della legge istitutiva, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per
interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all’assetto
ambientale e paesaggistico per le zone “A”, “B” e “C”. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta,
il nulla-osta si intende rilasciato. L’Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può
rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. I piani ed i regolamenti degli enti, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad
interventi, impianti ed opere da realizzare all’interno delle zone “D” e delle “aree contigue” sono
sottoposti, preventivamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di
conformità dell’Ente di gestione Parco che lo esprime rispetto alle finalità e alla normativa di cui
alla legge istitutiva, al Piano per il Parco e al relativo Regolamento.
Art. 21
(Regolamento del Parco)
1. Il regolamento del Parco disciplina le attività consentite e le loro modalità attuative in
conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano per il Parco. Si possono
prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali
del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale.
2. Il regolamento è elaborato contestualmente al Piano per il Parco ed è approvato, di norma,
successivamente all’approvazione del medesimo e comunque entro e non oltre sei mesi.
3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regioni Emilia-Romagna e Marche ed
acquista efficacia in seguito alla pubblicazione.
4. Il procedimento di approvazione del regolamento, per la parte non espressamente disciplinata
dalla presente intesa, è normato dalla
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Attraverso il regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di
agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei
residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell’area contigua.
Art. 22
(Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco)
1. Nell’ambito delle finalità istituzionali del Parco e delle previsioni del Piano, nonché delle
modalità attuative individuate dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi dei Programmi
regionali di settore l’Ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle regionali e degli
enti locali atte a favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti. A tal fine
predispone, un Programma triennale di gestione e valorizzazione (di seguito denominato
Programma), di cui il Programma Triennale dei LLPP costituisce allegato integrante, attraverso
il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione.
2. Il Programma definisce gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la
valorizzazione del patrimonio naturale e i relativi costi di realizzazione e manutenzione.
Art. 23
(Misure di incentivazione)
1. La priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali per gli interventi, impianti ed
opere previsti nel Piano per il Parco è perseguita attraverso le disposizioni vigenti presso le
Regioni con riferimento al territorio di rispettiva competenza.
Art. 24
(Promozione e tutela delle attività agricole e forestali)
1. Le attività agricole e forestali presenti nel perimetro del Parco, condotte secondo i principi della
sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. I rapporti tra l’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più
rappresentative delle due Regioni in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle
imprese agricole e forestali presenti all'interno dell’area protetta, si ispirano al metodo della
concertazione.
3. La priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali per gli interventi, impianti ed
opere delle aziende agricole e forestali che ricadano all’interno del Parco indicati dai piani e dai
programmi in campo agricolo e in quello di sviluppo rurale, è perseguita attraverso le
disposizioni vigenti presso le Regioni con riferimento al territorio di rispettiva competenza.
Art. 25
(Gestione e controllo della fauna selvatica e dell’attività venatoria nell’area contigua)
1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica del Parco con quella
dei territori regionali limitrofi la pianificazione e la gestione faunistica del Parco, fermo restando
le esigenze di conservazione degli equilibri ecologici e di tutela delle specie, si coordina, con la
pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale. La gestione faunistica deve
promuovere la funzionalità ecologica delle componenti naturali presenti in un rapporto di
compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti.
2. La pianificazione e la gestione faunistica del Parco devono basarsi sulla conoscenza delle
risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante
periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite
sentito il parere preventivo dell’ISPRA per quel che riguarda la fauna omeoterma.
3. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l’Ente di gestione
avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea
abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.
4. Nel territorio del Parco, con esclusione delle zone A), sono possibili interventi di controllo delle
popolazioni faunistiche qualora resi necessari per assicurare la funzionalità ecologica.
5. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l’utilizzo di metodi
ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati
dall’Ente di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea
abilitazione, appositamente formati ed autorizzati dal Parco. In caso di fauna omeoterma è
necessario acquisire il parere dell’ISPRA.
6. Allo scopo di preservare l’integrità e la funzionalità degli ecosistemi, l’Ente di gestione
provvede al monitoraggio, ed ove opportuno, al controllo o all’eradicazione delle specie
alloctone.
7. Nelle aree contigue del Parco, l’esercizio venatorio è consentito secondo le disposizioni
nazionali vigenti in materia.
8. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato dalla Comunità del Parco e di
durata almeno triennale, stabilisce le misure di disciplina dell’attività faunistico venatoria
nell’area contigua.
9. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede l’Ente di gestione del Parco in forma
diretta ovvero, previa convenzione con altro soggetto previsto dalle leggi regionali di settore.
10. L’ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo
svolgimento dell’attività venatoria nell’area contigua.
Art. 26
(indennizzo)
1. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine del Parco può essere corrisposto un
indennizzo anche parziale per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi delle normative vigenti.
2. Per i danni prodotti all’interno dell’area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei
confronti delle quali è consentito l’esercizio venatorio, gli oneri dell’indennizzo sono posti a
carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.
Art. 27
. (Vigilanza e poteri sostitutivi)
1. La vigilanza sull’Ente di gestione è esercitata dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche
attraverso le rispettive Giunte regionali che possono anche disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento. Gli atti necessari ad esercitare la vigilanza sono assunti dalla Regione
maggiormente interessata territorialmente previo parere favorevole o su proposta dell’altra .
2. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi dell’Ente può essere nominato, previa
diffida, un commissario ad acta per il compimento degli atti obbligatori per legge o per
l’esecuzione degli impegni validamente assunti. La nomina del commissario ad acta è effettuata
secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La Comunità del Parco ed il Consiglio direttivo sono sciolti, previa diffida e con le modalità di cui
al precedente comma 1 per persistenti inattività, per violazioni di legge o per gravi
inadempienze. In questi casi si procede con le modalità di cui al precedente comma 1 alla
nomina di un commissario straordinario per il compimento degli atti obbligatori e per il tempo
strettamente necessario al loro rinnovo.
Art. 28
(Sanzioni)
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e le sanzioni previste dalle vigenti leggi, a chiunque violi le disposizioni contenute
nel piano e nel regolamento del Parco, nelle misure di conservazione o nei piani di gestione dei
Siti della rete Natura 2000 è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata dal comma 2,
una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 2500,00, oltre alla riduzione in
pristino a spese del trasgressore.
2. Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l’obbligo della riduzione in pristino a spese del
trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l’estirpazione o l’abbattimento di ogni specie vegetale
soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell’area
protetta;
b) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura e l’uccisione di ogni capo di fauna selvatica
soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell’area
protetta;
c) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non
comportano trasformazioni geomorfologiche;
d) da Euro 2.000,00 ad Euro 15.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che
comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie
ed impiantistiche, ivi compresa l’apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie,
previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
e) da Euro 2.000,00 ad Euro 15.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l’alterazione
di habitat e di specie naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protetti
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
Il Regolamento del Parco può provvedere a dettagliare le fattispecie di cui al comma precedente,
ad articolare le corrispondenti sanzioni ed a definirne i criteri di applicazione.
4. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l’Ente di
gestione procede all’esecuzione in danno degli obbligati.
5. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato,
compresi gli animali abbattuti.
6. L’entità della sanzione, irrogata dall’Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità
dell’infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell’azione;
b) dall’entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall’efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall’eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
7. All’Ente di gestione compete l’irrogazione e l’introito della sanzione.
8. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 29
(Disposizioni finanziarie)
1. Al finanziamento dell’Ente di gestione concorrono:
a) i contributi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;
b) i contributi degli enti locali interessati territorialmente, nonché di altri soggetti pubblici e
privati;
c) i proventi derivanti dalle attività svolte;
d) i diritti e canoni riguardanti l’utilizzazione dei beni mobili e immobili appartenenti all’ente o
dei quali abbia la gestione;
e) i proventi derivanti dalle sanzioni.
2. La gestione dei finanziamenti è effettuata secondo criteri unitari, senza vincolo territoriale.
Art. 30
(Norme transitorie)
1. Dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali che approva la presente intesa
l’Ente di gestione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente Parco regionale del
Sasso Simone e Simoncello istituito ai sensi dell’art. 36 della legge regionale Marche n.15 del
28 aprile 1994 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).
2. Il Commissario straordinario nominato per l’amministrazione dell’Ente Parco regionale del
Sasso Simone e Simoncello è incaricato, dalla data di cui al comma 1, a compiere tutti gli
adempimenti necessari all’attivazione dell’Ente di gestione.
3. L’Ente di gestione esercita le sue funzioni attraverso il Commissario incaricato ai sensi del
comma 2 sino alla nomina del Presidente. Il Commissario incaricato ha la legale
rappresentanza dell’Ente.
4. La dotazione organica ed il patrimonio iniziale dell’Ente di gestione derivano dall’Ente Parco
regionale del Sasso Simone e Simoncello.
5. Fino all’approvazione dei nuovi strumenti da parte dell’Ente Parco interregionale del Sasso
Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale
Sasso Simone e Simoncello.
6. Le disposizioni della presente intesa per quanto riguarda le competenze delle Province trovano
applicazione sino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma da 14 a 19 dell’articolo 23 del
consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 .
7. In sede di prima applicazione della presente legge il Presidente di cui all’art. 8 è nominato
d’intesa tra i Presidenti delle Regioni sulla base di una terna di nomi proposti dagli enti locali
territorialmente interessati. L’assemblea degli enti locali è convocata e presieduta dal Sindaco
del Comune di Carpegna
Art. 31
(Norme finali)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente intesa trovano applicazione le disposizioni di cui alla
legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le
disposizioni di cui alla
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le normative delle
Regioni per il territorio di rispettiva competenza.
Allegato 1
Habitat di cui alla Direttiva 92/43/CE presenti nel Parco Interregionale del Sasso Simone e
Simoncello
Codice |
Descrizione |
*6210 |
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su susbstrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) |
*6110 |
Formazioni erbose calcicole, rupicole o basofile dell’Alisso-Sedion albii |
*9180 |
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion |
*91AA |
Boschi orientali di quercia bianca |
*91E0 |
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
*9210 |
Faggeti degli appennini con Taxus ed Ilex |
5130 |
Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli |
91L0 |
Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) |
92A0 |
Foresta a galleria di Salix alba e Populus alba |
91M0 |
Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile |