Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 27/03/2012 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica) |
Art. 2. (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso dei Comuni della Valle d'Aosta agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica) |
Art. 3. (Modificazioni all'allegato A alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, e alle correlate disposizioni legislative) |
Art. 4. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40) |
Art. 6. (Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali) |
Art. 7. (Variazioni allo stato di previsione della spesa) |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.2.314 - L.R. 27 marzo 2012, n. 8.
Adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 10 aprile 2012, n. 16)
Art. 1. (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)
1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalla Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 3, del
Art. 2. (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso dei Comuni della Valle d'Aosta agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)
1. Alle condizioni e per le finalità di cui all'articolo 1, è iscritto nella parte I dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 uno stanziamento, per l'anno 2012, pari a euro 7.000.000 nell'U.P.B. di nuova istituzione 1.4.02.18 (Concorso dei Comuni della Valle d'Aosta al riequilibrio della finanza pubblica).
2. Per gli anni successivi al 2012, le risorse necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono individuate nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati ai sensi dell'articolo 25 della
Art. 3. (Modificazioni all'allegato A alla
1. In deroga a quanto previsto dalla
2. L'autorizzazione di spesa di cui alla
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della
"2 bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
4. Per le finalità di cui alla
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1bis della
"2 bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento delle spese volte all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi ed interventi in materia informatica e telematica di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
6. Per le finalità di cui all'articolo 1bis, comma 2bis, della
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della
"4 bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
8. Per le finalità di cui alla
Art. 4. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. La quota aggiuntiva di risorse regionali per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 50, comma 3, lettera b), della
Art. 5. (Modificazione all'articolo 40 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 della
"a) investimenti nel settore degli impianti funiviari ai sensi della
Art. 6. (Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla
Art. 7. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate, in diminuzione, nell'allegato C e, in aumento, nell'allegato D:
a) in diminuzione
anno 2012 euro 50.996.000;
anno 2013 euro 44.046.000;
anno 2014 euro 45.046.000;
b) in aumento
anno 2012 euro 50.996.000;
anno 2013 euro 44.046.000;
anno 2014 euro 45.046.000.
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della