§ 3.5.130 - L.R. 25 febbraio 2010, n. 21.
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:25/02/2010
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Oggetto e obiettivi
Art. 2.  Principi generali
Art. 3.  Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Art. 4.  Programmazione
Art. 5.  Approvazione e attuazione del piano della cultura
Art. 6.  Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento
Art. 7.  Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
Art. 8.  Progetti locali
Art. 9.  Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Art. 10.  Ambito di applicazione
Art. 11.  Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Art. 12.  Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Art. 13.  Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Art. 14.  Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Art. 15.  Funzioni della Regione
Art. 16.  Ecomuseo
Art. 17.  Sistemi museali
Art. 18.  Attività dei musei
Art. 19.  Attività degli ecomusei
Art. 20.  Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 21.  Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 22.  Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Art. 23.  Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Art. 24.  Funzioni della Regione
Art. 25.  Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 26.  Attività della rete documentaria regionale
Art. 27.  Cooperazione
Art. 28.  Le reti documentarie locali
Art. 29.  Ambito di applicazione
Art. 30.  Istituzioni culturali
Art. 31.  Tabella regionale
Art. 32.  Progetti annuali
Art. 33.  Finalità
Art. 34.  Funzioni della Regione
Art. 35.  Sistema regionale dello spettacolo
Art. 36.  Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Art. 37.  Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Art. 38.  Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Art. 39.  Forme del sostegno regionale
Art. 40.  Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Art. 41.  Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Art. 42.  Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Art. 43.  Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Art. 44.  Fondazione Sistema Toscana
Art. 44 bis.  Programma di attività e bilancio
Art. 44 ter.  Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana
Art. 45.  Finalità e oggetto
Art. 46.  Modalità dell’intervento regionale
Art. 47.  Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Art. 48.  Funzioni della Regione
Art. 49.  Oggetto e obiettivi
Art. 49 bis.  Particolari tipologie strutturali cinematografiche
Art. 50.  Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Art. 51.  Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Art. 51 bis.  Sistema della rete distributiva
Art. 52.  Norma finanziaria
Art. 53.  Regolamento di attuazione
Art. 54.  Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
Art. 55.  Abrogazioni
Art. 56.  Esercizio delle funzioni regionali
Art. 57.  Disposizioni transitorie
Art. 58.  Entrata in vigore


§ 3.5.130 - L.R. 25 febbraio 2010, n. 21.

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.

(B.U. 3 marzo 2010, n. 12)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale) [1];

 

Considerato quanto segue:

1. Al fine di conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali, è opportuno il riordino in un testo unico delle leggi regionali in materia di musei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, promozione della cultura musicale e della cultura contemporanea;

2. La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni e delle istituzioni culturali in una norma specifica costituisce la garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilità dei diritti stessi;

3. La potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica consente di dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 42/2004, preveda procedure di natura concorsuale per l’affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, in alternativa alla gestione diretta da parte dell’amministrazione titolare. Poiché, in caso di gestione indiretta, l’amministrazione mantiene poteri di indirizzo e vigilanza sul soggetto gestore che vengono esercitati con lo strumento del contratto di servizio, la norma prevede l’emanazione con deliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo di contratto di servizio, al fine di garantire una sufficiente omogeneità nello svolgimento di tali attività;

4 La presenza di complessi di beni culturali, materiali e immateriali, con peculiari esigenze di fruizione e di valorizzazione richiede la previsione di un’istituzione museale dedicata, denominata ecomuseo;

5. Il pieno ed effettivo adeguamento agli standard tecnico-

scientifici e di funzionamento dei musei, rende necessaria la previsione di una procedura di accreditamento delle strutture museali, che viene svolta dalla struttura regionale competente con il supporto consultivo di una commissione tecnica in cui siano presenti le professionalità adeguate. Il termine di centoventi giorni per la conclusione di tale procedura appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa cui è chiamata la competente struttura regionale, con il supporto consultivo di una commissione tecnica appositamente costituita;

6. L’esigenza di rafforzare l’impianto cooperativo nella materia dei servizi bibliotecari e archivistici, rende opportuna la previsione di reti documentarie locali, in cui il livello di integrazione tra biblioteche ed archivi sia ulteriormente rafforzato e in cui sia possibile una piena condivisione delle competenze professionali;

7. L’attuazione della normativa statale sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, rende necessaria la previsione di un ruolo della Regione nella gestione dell’archivio regionale della produzione editoriale;

8. L’esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale, impone la previsione di requisiti d’accesso più stringenti, che siano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonio culturale posseduto ed allo svolgimento di attività continuativa di notevole valore scientifico e culturale;

9. Poiché la materia dei beni paesaggistici non si risolve unicamente nella disciplina della pianificazione e del governo del territorio, è necessario definire il ruolo della Regione per quanto concerne la valorizzazione culturale del paesaggio;

10. La disciplina della materia dello spettacolo è caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell’ambito dello spettacolo al fine di assicurare un’azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema è previsto l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo.

11. In materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico, la separatezza cronologica tra l’autorizzazione regionale e gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa, con le conseguenti difficoltà di gestione, rende necessario allocare la funzione autorizzativa al livello comunale, prevedendo la contestualità delle procedure. La Regione continua ad esercitare una funzione di governo complessivo della materia, attraverso la predisposizione di indicatori e la gestione della banca dati informativa [2];

12. Nel campo della cultura musicale, si rende necessaria anche la promozione delle attività di alta formazione finalizzate alla crescita professionale dei musicisti, oltre che della formazione di base;

13. Nel campo della cultura contemporanea, si rende necessaria la previsione di un sistema regionale dell’arte contemporanea che sia finalizzato al coordinamento ed alla più stretta integrazione degli istituti che operano nel settore;

14. Le disposizioni relative all’accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, introducono nuove funzioni regionali, per cui le assunzioni di personale necessarie al loro efficace espletamento non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa regionale relativa alla razionalizzazione delle spese per il personale;

15. Poiché l’individuazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale è demandata ad una deliberazione di Giunta, si rende necessaria una disposizione transitoria che proroghi fino all’approvazione di tale atto la validità della tabella regionale delle istituzioni culturali che è attualmente vigente;

16. Si rende necessaria una disposizione transitoria anche per garantire l’efficacia ultrattiva della legge regionale che dispone l’erogazione di contributi alle Fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana, della legge regionale che disciplina la partecipazione della Regione alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole e di quella che dispone la fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana: poiché a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge è disposta l’abrogazione delle tre suddette leggi, occorre stabilire che esse continuano a dispiegare efficacia fino all’approvazione del piano della cultura, allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra gli atti della programmazione regionale.

16 bis. È necessario conservare l’efficacia alle disposizioni di cui al capo I del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, fino all’emanazione delle disposizioni di modifica del medesimo regolamento in conformità alla presente legge [3].

 

Si approva la presente legge

 

TITOLO I

Principi generali e disposizioni in materia di programmazione

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. Oggetto e obiettivi

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell’ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.

2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:

a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;

b) qualificazione dell’offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l’innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;

c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;

d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l’innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero dei cittadini;

e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;

f) promozione dell’educazione alla musica e al canto corale e dell’alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali;

g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intendendo per musica popolare contemporanea ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l’hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l’elettronica;

h) promozione e valorizzazione delle pubblicazioni culturali della Toscana con particolare riguardo alle riviste e alle produzioni della piccola e media editoria;

i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l’attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l’integrazione nel sistema regionale dell’offerta di servizi culturali;

l) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l’informazione e la formazione;

m) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell’offerta culturale e favorendo l’emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;

n) promozione della semplificazione burocratica, anche in collaborazione con lo Stato, in particolare per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo;

o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno,

p) [promozione e valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica] [4].

 

     Art. 2. Principi generali

1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:

a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un’attività culturale;

b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo, attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell’intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;

c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell’impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura;

d) la cooperazione, l’integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;

e) l’integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l’istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;

f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati;

g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali;

h) la promozione dell’innovazione tecnologica e organizzativa.

2. La Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.

3. La Regione Toscana riconosce inoltre il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economiche e occupazionali.

 

     Art. 3. Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati

1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.

2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :

a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004;

b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’articolo 102 del d. lgs. 42/2004;

c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 112 del d.lgs. 42/2004;

d) individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali all’attività di tutela;

e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo.

3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell’ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l’organizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l’integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell’articolo 113 del d.lgs. 42/2004, gli istituti dei soggetti privati.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di programmazione

e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni

e delle attività culturali

 

     Art. 4. Programmazione [5]

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi [6]:

a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’articolo 31;

b) per il sostegno regionale degli enti di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;

c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38 [7];

d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale);

e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;

f) in favore delle fondazioni di cui all’articolo 43, comma 4;

g) per il finanziamento di cui all’articolo 46, comma 4;

h) in materia di arte contemporanea di cui all’articolo 48, comma 4;

h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7 [8].

4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.

 

     Art. 5. Approvazione e attuazione del piano della cultura [9]

1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4, quale piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è approvato dal Consiglio regionale e attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di politiche culturali.

2. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, previo invio delle proposte di atti al Consiglio regionale contestualmente alla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, seconda quanto specificato nell’articolo 54.

4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano della cultura di cui all’articolo 4 nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.

 

     Art. 6. Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento

1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal DEFR per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri [10]:

a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;

b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;

c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;

d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;

e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;

f) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;

g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 7. Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali [11]

1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, attua le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:

a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;

b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d’intervento riproducibili;

c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;

d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.

 

     Art. 8. Progetti locali [12]

1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano della cultura di cui all’articolo 4.

2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei seguenti principi:

a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;

b) promozione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;

c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;

d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;

e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;

f) valorizzazione dell’attività di ricerca e di sperimentazione;

3. Gli enti locali coordinano i progetti locali in relazione all’ambito territoriale di competenza.

4. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano della cultura di cui all’articolo 4, approvano l’elenco dei progetti ammissibili e assegnano i relativi finanziamenti; i relativi atti sono trasmessi per conoscenza alla Commissione consiliare competente.

 

     Art. 9. Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), nonché dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali [13].

2. Il regolamento di cui all’articolo 53, definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.

 

TITOLO II

Istituti e luoghi della cultura

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

SEZIONE I

Ambito di applicazione

 

     Art. 10. Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle biblioteche, agli archivi, agli altri istituti documentari, ai musei, ecomusei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali disciplinati dalla presente legge.

 

SEZIONE II

Diritti del pubblico degli istituti e luoghi

della cultura ed esercizio di attività accessorie

alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

 

     Art. 11. Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

1. L’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.

2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli indirizzi per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 53.

3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità.

4. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell’ambito delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28.

5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei documenti in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l’erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 53.

 

     Art. 12. Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

1. Fatto salvo il rispetto dell’articolo 117 del d.lgs. 42/2004, e al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a quelle proprie di tali strutture, nella misura in cui queste siano strumentali al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza.

2. Le strutture dell’istituto e luogo della cultura possono essere utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell’attività accessoria comporti l’utilizzazione delle strutture, purché l’utilizzazione sia compatibile con la natura dell’istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio dei servizi.

 

SEZIONE III

Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

 

     Art. 13. Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.

2. La disciplina della gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali dell’istituto e del luogo della cultura.

 

     Art. 14. Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica

1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 115 del d.lgs. 42/2004, l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta

2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche in forma associata, secondo la vigente legislazione.

3. La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l’amministrazione cui l’istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un’influenza dominante.

4. La gestione in forma indiretta si svolge mediante l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno all’amministrazione cui l’istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all’articolo 115, comma 3, del d.lgls. 42/2004.

5. Le procedure di cui al comma 4, sono definite nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ricorso all’avviso pubblico ai fini della adeguata pubblicità della procedura;

b) effettuazione della selezione sulla base di progetti sufficientemente dettagliati sotto il profilo tecnico ed economico;

c) valutazione della qualità, della congruità economica e della fattibilità tecnica dei progetti di cui alla lettera b).

6. Nei casi di gestione in forma indiretta l’amministrazione titolare dell’istituto e luogo della cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti. La Giunta regionale approva con apposita deliberazione schemi-tipo di contratto di servizio, elaborati nel rispetto dell’articolo 115, comma 5, del d.lgs. 42/2004, al fine di semplificare e rendere omogenea l’attività delle amministrazioni.

 

CAPO II

Musei ed ecomusei

 

     Art. 15. Funzioni della Regione

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:

a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell’offerta museale in Toscana tramite l’innovazione gestionale, l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l’innovazione dei linguaggi museali;

b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio;

c) promuovere e sostenere la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei;

d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;

e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;

f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo;

g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali di cui all’ articolo 17, per la migliore organizzazione dell’offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;

h) gestire i musei di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

i) promuovere l’uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

 

     Art. 16. Ecomuseo

1. Ai fini della presente legge è definito ecomuseo l’istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

 

     Art. 17. Sistemi museali

1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale di cui all’articolo 20.

2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l’attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l’intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi [14].

4. I requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 53, in coerenza con la vigente normativa statale [15].

 

     Art. 18. Attività dei musei

1. Le attività fondamentali dei musei sono:

a) la gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;

b) il contributo all’inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;

c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l’esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;

d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le Università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

 

     Art. 19. Attività degli ecomusei

1. Le attività fondamentali degli ecomusei sono:

a) la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso la conservazione di edifici secondo i criteri dell’edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e alimentari, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e i prodotti stessi;

b) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia e alle tradizioni locali;

c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi correlati all’offerta turistica ed alla valorizzazione delle produzioni locali;

d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenza ed alla promozione della loro trasmissione.

2. Ai fini del coordinamento delle attività di valorizzazione ambientale che insistono su un determinato territorio, la Giunta regionale promuove accordi con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero per i beni e le attività culturali, con gli enti di gestione di aree protette, con le province e i comuni interessati, nonché con soggetti privati.

 

     Art. 20. Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l’individuazione di obiettivi per il miglioramento:

a) organizzazione;

b) collezioni;

c) comunicazione e rapporti con il territorio [16].

2. [I requisiti relativi ai criteri di cui al comma 1 lettere b), f), g), h), sono conseguibili attraverso il sistema museale di cui all’articolo 17] [17].

 

     Art. 21. Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, costituisce il presupposto per l’ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.

2. L’istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo ed è presentata al dirigente del settore regionale competente, anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). All’istanza è allegata la documentazione, indicata nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, che è idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il procedimento di riconoscimento si conclude con un decreto dirigenziale di accoglimento ovvero di diniego dell’istanza entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa.

4. Il termine di cui al comma 3, può essere sospeso per una sola volta per un termine massimo di trenta giorni qualora sia necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa.

5. Il settore regionale competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 20, assegnando al legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, il settore regionale competente provvede alla revoca del riconoscimento.

 

     Art. 22. Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei

1. E’ istituita la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.

2. La Commissione è composta da cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale, ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi della Regione).

3. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 53.

 

     Art. 23. Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei

1. Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti a provvedere alla catalogazione dei beni a qualunque titolo detenuti e a collaborare con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione per la catalogazione degli altri beni presenti nel territorio di riferimento, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 42/2004.

2. Le schede redatte confluiscono nel catalogo dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero per i beni e le attività culturali, e nel sistema informativo di cui all’articolo 9.

 

CAPO III

Biblioteche e archivi

 

     Art. 24. Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria regionale, costituita dalla Regione insieme al complesso delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti aderenti alle reti stesse.

2. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, svolge le seguenti attività:

a) tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, le raccolte librarie, nonché i libri, le stampe e le incisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 42/2004 [18];

b) supporta l’organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza;

c) garantisce l’apertura e l’incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliografia, archivistica e scienza della documentazione come strumento di supporto all’esercizio dei propri compiti;

d) promuove la valorizzazione degli archivi di propria competenza e del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati attraverso le reti documentarie locali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli enti locali;

e) cura la qualificazione e la formazione professionale del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;

f) cura le attività d’indagine, di ricerca, di studio e di divulgazione connesse all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

g) promuove e indirizza l’elaborazione e l’attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e di iniziativa comunitaria.

 

     Art. 25. Archivio della produzione editoriale regionale

1. La Regione individua l’archivio della produzione editoriale regionale ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico) ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).

2. L’archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l’accesso del pubblico ai patrimoni documentari.

3. I criteri per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 2, nonché delle attività finalizzate al funzionamento dell’archivio sono definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 53.

 

     Art. 26. Attività della rete documentaria regionale

1. Le diverse tipologie di istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), adempiono le loro specifiche funzioni e perseguono i loro scopi mediante:

a) il reperimento, l’acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l’organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;

b) la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi;

c) la predisposizione e l’erogazione dei servizi informativi e documentari, con modalità e secondo standard tecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;

d) l’assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l’acquisizione di informazioni e documenti;

e) l’offerta, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni dei giovani, dei ragazzi e della scuola;

f) l’allestimento e l’organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all’accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti, eliminando le barriere fisiche e culturali che possano costituire impedimento alla piena fruizione degli spazi e dei servizi;

g) l’organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;

h) la messa a disposizione degli utenti di accessi per la fruizione di informazioni e servizi in rete telematica;

i) la promozione del libro e della lettura.

2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.

 

     Art. 27. Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

3. La Regione, al fine di garantire l’ottimizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza istituzionale e per l’integrazione delle reti documentarie toscane all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

 

     Art. 28. Le reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale:

a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;

b) adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria e del relativo incremento annuale;

c) adeguatezza della dotazione di personale in termini di quantità e di competenza professionale;

d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche.

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli altri istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì partecipare alla rete locale i comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.

4. I requisiti specifici relativi ai criteri di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 53.

5. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 4. Tale comunicazione può avvenire anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009 [19].

6. I soggetti interessati individuano, per ciascuna rete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti e gli standard organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 53.

7. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 6, previa comunicazione dei dati di cui al comma 5.

 

CAPO IV

Istituzioni culturali

 

     Art. 29. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti strutture:

a) le istituzioni operanti nel settore dello spettacolo;

b) gli istituti storici della Resistenza di cui alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio politico, storico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

c) le istituzioni promosse e partecipate in misura prevalente dagli enti locali per la gestione e valorizzazione in “house” dei beni culturali;

d) gli istituti la cui attività prevalente è costituita dall’organizzazione di scuole e di corsi di formazione;

e) le fondazioni bancarie.

 

     Art. 30. Istituzioni culturali

1. La Regione sostiene l’attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.

2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;

b) non hanno finalità di lucro;

c) svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;

d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs 42/2004, ovvero di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 42/2004, e di cui siano disponibili l’inventario e il catalogo;

e) dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie:

1) archivio;

2) biblioteca;

3) museo;

f) garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d), ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs 42/2004;

g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;

h) annoverano tra le proprie finalità istituzionali l’attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);

i) dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

 

     Art. 31. Tabella regionale

1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 2.

2. La tabella di cui al comma 1, ha validità quinquennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica sulla permanenza dei requisiti.

3. Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 53.

4. Alle istituzioni iscritte nella tabella è riconosciuto un contributo finanziario annuale il cui importo è determinato con gli atti di cui all’articolo 4, comma 3 [20].

5. L’inserimento di un’istituzione culturale nella tabella regionale non costituisce motivo di esclusione dall’accesso agli ulteriori finanziamenti per l’attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento [21].

 

     Art. 32. Progetti annuali [22]

1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4, prevede ulteriori finanziamenti a sostegno di specifici progetti di attività delle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all’articolo 31.

2. I progetti di attività delle istituzioni culturali vengono presentati, selezionati e valutati dalla Regione con le procedure e le modalità previste dal piano della cultura di cui all’articolo 4.

 

TITOLO III

Beni paesaggistici

 

CAPO I

Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici

 

     Art. 33. Finalità

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 131, comma 5 del d.lgs. 42/2004, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici e a tal fine:

a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio, come previsto dalla convenzione europea del paesaggio, recepita dall’Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

b) sostiene i programmi di gestione dei siti UNESCO e supporta gli enti locali che intendono promuovere il riconoscimento di nuovi siti;

c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso attività di ricerca, catalogazione e diffusione dei relativi dati;

d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.

 

TITOLO IV

Promozione e organizzazione di attività culturali

 

CAPO I

Sistema regionale delle attività teatrali, musicali,

di danza, cinematografiche e audiovisive

 

     Art. 34. Funzioni della Regione

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:

a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall’articolo 35;

b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell’attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali;

c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;

d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell’attività dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;

e) individua, con le modalità di cui all’articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;

f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;

g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l’innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l’inserimento nel sistema distributivo regionale;

h) favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;

i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;

l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandone la presenza nell’offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all’articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i). Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;

m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;

n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull’intero territorio regionale;

o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo [23].

 

     Art. 35. Sistema regionale dello spettacolo

1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell’offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l’incentivazione di reti teatrali.

2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e dagli organismi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l’attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana, secondo le modalità di cui all'articolo 4 [24].

 

     Art. 36. Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo [25]

1. La Regione accredita gli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), che svolgono attività, anche in forma associata, nell'ambito della promozione e dell’innovazione dello spettacolo dal vivo.

2. L’accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) sede operativa nella Regione Toscana;

b) qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;

c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo;

d) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;

e) qualificata direzione artistica.

3. I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.

4. Gli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l’accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all’articolo 39.

5. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l’accreditamento.

 

     Art. 37. Commissione regionale dello spettacolo dal vivo

1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all’articolo 35, comma 1.

2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l’elaborazione degli atti di cui all’articolo 4, comma 3, in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurare l’integrazione funzionale degli interventi [26].

3. La Commmissione è composta:

a) da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;

b) dal responsabile della struttura organizzativa della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.

4. La Commissione articola la sua attività in sottocommissioni nei settori della prosa, della danza e della musica, compresa la musica popolare contemporanea.

5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla l.r. 5/2008.

6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.

8. I requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 53.

 

     Art. 38. Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

1. La Regione promuove e sostiene la produzione e la diffusione del cinema di qualità in Toscana, sostiene le sale d’essai e promuove la formazione del pubblico alla fruizione critica e consapevole del cinema e delle produzioni multimediali.

2. La Regione sostiene le sale cinematografiche singole e associate, che costituiscono strumenti per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio e la qualificazione culturale della loro programmazione [27].

3. La Regione sostiene inoltre i festival del cinema di elevato livello culturale, che concorrono ad assicurare la promozione del cinema di qualità, il pluralismo delle proposte culturali e la formazione del pubblico.

 

     Art. 39. Forme del sostegno regionale

1. Il sostegno finanziario della Regione si attua mediante:

a) il concorso alle spese per l’attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell’attuazione delle politiche regionali di promozione delle attività culturali;

b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale ;

c) il concorso alle spese per l’attività dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;

d) il concorso alle spese per l’attività della Fondazione Rete Toscana Classica;

e) il concorso alle spese per l’attività dell’Associazione Siena Jazz [28].

2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi [29]:

a) per progetti degli organismi di rilevanza regionale di cui all’articolo 36 [30];

b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all’articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione del pubblico;

d) per progetti di realizzazione di festival;

e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare;

e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale [31].

3. L’ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all’articolo 4, comma 3 [32].

 

     Art. 40. Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti

1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2, sono i seguenti:

a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;

b) svolgimento per almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione;

c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.

2. I requisiti specifici sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 53.

3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all’articolo 39, comma 2, lettere b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale [33].

4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 53.

 

     Art. 41. Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo

1. E’ istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d).

2. L’importo dell’anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può inoltre superare l’importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.

4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell’anno in cui l’anticipazione è concessa [34].

 

     Art. 42. Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione.

2. Le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’esercizio, il proprio programma di attività per l’anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi del PRS, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l’indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni [35].

3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione. La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento.

4. L’ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione [36].

 

     Art. 43. Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato [37]

1. La Regione sostiene l’attività della Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, di cui è socia ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).

2. [La Regione sostiene inoltre la Fondazione Teatro Metastasio di Prato ai sensi della legge regionale 2 luglio 1996, n. 51 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Teatro Metastasio di Prato), in qualità di teatro stabile di produzione ad iniziativa pubblica, riconosciuto ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470 (Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163)] [38].

3. La Regione sostiene inoltre l’Orchestra Camerata Strumentale di Prato riconoscendone, oltre all’indubbio valore artistico, un alto valore formativo per giovani strumentisti che hanno ricevuto opportunità di alta qualificazione nella disciplina dell’orchestra attraverso l’acquisizione di un ampio repertorio che va dal barocco alla musica contemporanea, e valutando l’importanza dell’attività di promozione della cultura musicale che la Camerata svolge nelle scuole.

4. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 3, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3 [39].

 

     Art. 44. Fondazione Sistema Toscana [40]

1. La Fondazione Sistema Toscana opera secondo le modalità dell’in house providing per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione:

a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza;

b) promozione dell’integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;

c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;

d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità

e) la promozione e la valorizzazione dell’identità toscana.

2. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi “in house providing”.

3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 44 bis e 44 ter, ed è approvato secondo le procedure di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

 

     Art. 44 bis. Programma di attività e bilancio [41]

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, delibera gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana, tenendo conto, in particolare, delle attività previste ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).

2. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno:

a) il programma di attività per l’anno successivo nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 1;

b) il bilancio di previsione, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo.

3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

4. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana.

 

     Art. 44 ter. Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana [42]

1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:

a) bilancio di previsione;

b) bilancio di esercizio;

c) programma annuale di attività;

d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;

e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;

f) atti relativi alla dotazione organica;

g) contratti di consulenza.

2. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana nomina il presidente, il direttore generale e il comitato scientifico. Il presidente è nominato tra i componenti del consiglio di amministrazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), previo parere della competente commissione consiliare, e stabilisce l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione Sistema Toscana. Il bilancio di previsione è approvato, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

5. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui al comma 1, lettere da d) a g), entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.

6. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 44 bis.

7. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.

 

CAPO II

Promozione della cultura musicale

 

     Art. 45. Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana promuove la cultura musicale sostenendo, anche con propri contributi finanziari, la formazione di base, anche attraverso la rete territoriale delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali, e l’alta formazione, quali strumenti per la crescita di una cultura musicale diffusa e per la specializzazione professionale dei musicisti.

2. Non rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, le attività concertistiche e di produzione musicale.

 

     Art. 46. Modalità dell’intervento regionale

1. L’intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 45, si attua mediante:

a) il sostegno agli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale;

b) la promozione ed il sostegno di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata anche all’aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica;

c) il sostegno finanziario agli enti locali territoriali, nonché agli enti e alle associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano corsi per la formazione musicale nei settori della musica colta, jazz, popolare contemporanea, delle scuole di musica, delle bande musicali e del canto corale.

2. I criteri generali per il sostegno ai soggetti di cui al comma 1, sono i seguenti:

a) la qualità dei contenuti didattici dei corsi;

b) la documentata professionalità dei docenti;

c) la qualità delle proposte di ricerca e sperimentazione didattica.

3. I requisiti specifici sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 53.

4. I criteri e le modalità di finanziamento sono individuate dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3 [43].

 

     Art. 47. Fondazione Scuola di Musica di Fiesole

1. La Regione Toscana sostiene l’attività della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, costituita con l’adesione della Regione stessa, allo scopo di promuovere e sviluppare l’educazione e la formazione musicale.

2. La Regione Toscana contribuisce, unitamente ai Comuni di Firenze e di Fiesole ed alla Provincia di Firenze, alle spese di funzionamento della sede della fondazione, e definisce con tali enti le necessarie intese.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla fondazione un contributo annuale nella misura determinata con deliberazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 [44].

 

CAPO III

Promozione della cultura contemporanea

 

     Art. 48. Funzioni della Regione

1. La Regione promuove l’innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità dalla comunità scientifica.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurando il pluralismo dell’offerta culturale e la formazione del pubblico;

b) promozione della cooperazione e coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nel settore per la costruzione di un sistema regionale dell’arte contemporanea da svilupparsi in un quadro progettuale unitario con l’obiettivo di interagire con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali; a tale fine individua nel Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato il soggetto preposto al coordinamento del sistema;

c) promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale, con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea;

d) promozione del dibattito culturale contemporaneo, ivi incluso quello relativo alla storia culturale della Toscana, al fine di garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero alle espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali, anche attraverso il sostegno a iniziative editoriali e all’editoria piccola, media e periodica toscana di ambito culturale.

3. Il sostegno alla piccola, media e periodica editoria toscana si realizza, in particolare, mediante le seguenti azioni:

a) l’istituzione dell’elenco regionale delle riviste toscane di cultura, al quale potranno essere iscritte le riviste di cultura in possesso dei requisiti che saranno individuati con il regolamento di cui all’articolo 53;

b) la promozione della conoscenza delle riviste toscane di cultura iscritte nell’elenco regionale e delle loro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali informativi all’interno dei vari strumenti di comunicazione istituzionale;

c) la promozione della conoscenza dei piccoli e medi editori e delle loro produzioni editoriali attraverso la creazione di canali informativi entro i vari strumenti di comunicazione istituzionale;

d.) la presentazione di pubblicazioni, incontri con gli autori, convegni e conferenze, cui la Regione provvede assicurando il coordinamento con gli enti e le istituzioni locali e scolastiche;

e) l’attività di intermediazione con gli enti locali, consorzi, aziende pubbliche e private, associazioni, al fine di favorire la conclusione di accordi, convenzioni tra i piccoli e medi editori ed i canali della distribuzione;

f) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi editori, anche avvalendosi della collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

g) la diffusione della fruizione dei prodotti editoriali e delle riviste di cultura attraverso i sistemi bibliotecari presenti nella Regione;

h) la partecipazione dei piccoli e medi editori e delle riviste di cultura alle fiere del libro, nazionali e internazionali, avvalendosi delle proprie strutture, di APET-Toscana Promozione e della Fondazione Sistema Toscana;

i) la previsione di contributi straordinari per progetti relativi all’innovazione multimediale al fine di un’ampia diffusione dei contenuti culturali.

4. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS [45].

4 bis. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3 [46].

 

CAPO IV

Autorizzazione all’esercizio cinematografico

 

     Art. 49. Oggetto e obiettivi

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all’ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Nell’ambito dei principi di cui all’ articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell’esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:

a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata, anche promuovendo l’adozione da parte degli esercenti di una carta dei servizi, nella quale siano specificati anche gli standard tecnici di proiezione, le caratteristiche dell’allestimento delle sale e degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;

c) valorizzare la funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;

d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

 

     Art. 49 bis. Particolari tipologie strutturali cinematografiche [47]

1. Nel rispetto dell’articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica “multisala”:

a) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;

b) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;

c) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.

 

     Art. 50. Autorizzazione all’esercizio cinematografico

1. La realizzazione, la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l’ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala [48].

1 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:

a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura;

b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi, tale condizione si applica anche alle imprese individuali [49].

1 ter. Ai fini dell’individuazione degli indicatori di cui all’articolo 51, comma 1, sono considerati anche i posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione.

Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala [50].

2. L’autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata, nel rispetto degli indicatori di cui all’articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenze dei servizi, ai sensi della l.r. 40/2009.

2 bis. Ai fini dell’autorizzazione all’apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla quale partecipano i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”). In conformità all’articolo 28, comma 2, della l.r. 40/2009, qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l’unanimità, ai fini dell’autorizzazione si tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti nello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del d.p.g.r. 15/R/2009 [51].

2 ter. Per le medie e grandi multisala l’autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività [52].

3. Il comune territorialmente competente definisce altresì la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

4. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. L’inattività dell’esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall’autorizzazione.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le ulteriori tipologie di intervento soggette ad autorizzazione [53].

 

     Art. 51. Indicatori regionali, monitoraggio e informazione

1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull’andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.

1 bis. Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell’ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività [54].

1 ter. Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio [55].

1 quater. La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell’anno precedente [56].

1 quinquies. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1 bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater [57].

2. [La Giunta regionale realizza e mette a disposizione dei comuni un sistema informativo della rete distributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 50, comma 1. La Giunta regionale realizza altresì il monitoraggio sulle autorizzazioni rilasciate e ne comunica annualmente i risultati in occasione della trasmissione del documento di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 5, comma 3] [58].

 

     Art. 51 bis. Sistema della rete distributiva [59]

1. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all’articolo 51, è istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, viene aggiornato annualmente a seguito dell’acquisizione dei dati ufficiali rilasciati dai titolari dei dati stessi.

3. Il sistema informativo di cui al comma 1, fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fonti informative del sistema e sono definite le relative modalità operative di organizzazione e di funzionamento.

 

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 52. Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono definite, a partire dall’esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il DEFR [60].

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 22, comma 4, stimati in euro 7.500,00 per l’annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nell’unità previsionale di base (UPB) 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2011;

3. [Agli oneri derivanti dall’articolo 37, comma 7, stimati in euro 22.500,00, per l’annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nella UPB 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2011] [61].

4. Le risorse di cui all’articolo 41, comma 1, determinate nell’importo massimo di euro 5.000.000,00, sono stanziate, per quanto riguarda l’entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura- spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011;

5. Agli oneri derivanti dall’articolo 56, stimati annualmente in euro 114.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.

6. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione:

UPB di uscita 631 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”, per euro 114.000,00

UPB di entrata 323 “Recuperi e rimborsi”, per euro 5.000.000,00

In aumento:

UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 114.000,00

UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 5.000.000,00

Anno 2011

In diminuzione:

UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”, per euro 114.000,00

UPB di entrata 323 “Recuperi e rimborsi”, per euro 5.000.000,00

In aumento:

UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 114.000,00

UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 5.000.000,00.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 53. Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:

a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all’articolo 9;

b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell’articolo 11;

c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell’articolo 11;

d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all’articolo 17;

e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 20;

f) le modalità di presentazione e i contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 21;

g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22;

h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28, comma 2;

i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all’articolo 28, comma 6;

l) le attività finalizzate all’individuazione dell’archivio della produzione editoriale regionale di cui all’articolo 25;

m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all’articolo 31, comma 3;

n) i requisiti, le modalità e i termini per l’accreditamento degli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 36 [62];

o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 37;

p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all’articolo 40, comma 1;

q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all’articolo 40, comma 3;

r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all’articolo 46, comma 3;

s) i requisiti per l’iscrizione all’elenco delle riviste toscane di cultura di cui all’articolo 48, comma 3;

t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all’autorizzazione di cui all’articolo 50;

t bis) gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell’articolo 51 [63];

t ter) le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater dell’articolo 51 [64].

 

     Art. 54. Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali [65]

1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della l.r. 1/2015.

 

     Art. 55. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a) legge regionale 7 maggio 1980, n. 44 (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione "Orchestra regionale Toscana");

b) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);

c) legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo);

d) legge regionale 12 marzo 1992, n. 8 (Modifiche alla legge regionale n. 75 del 1984, concernente contributi all’Associazione Teatro regionale Toscano, alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana, alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana ed alla legge regionale n. 47 del 1989, concernente l’istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo);

e) legge regionale 29 luglio 1994, n. 57 (Integrazione alla legge regionale n. 27 del 1987 sulla partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);

f) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);

g) legge regionale 21 maggio 1997, n. 37 (Integrazione alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale);

h) legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale);

i) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);

l) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);

m) legge regionale 27 gennaio 2004, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);

n) articolo 20 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”, alla legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 “Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale”, alla legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 “Interventi per la promozione di una cultura di pace”, alla legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 “Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale”);

o) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico) ;

p) legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali);

q) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana);

r) articolo 19 e articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l’anno 2006);

s) legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);

t) articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007);

u) articolo 12 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);

2. A decorrere dalla data di approvazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a) legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana);

b) legge regionale 6 maggio 1987, n. 27 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);

c) articolo 2 e articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2008, n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 “Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana”. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 “Costituzione della Mediateca regionale toscana”).

3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 56. Esercizio delle funzioni regionali

1. Le funzioni in materia di accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo previste dalla presente legge, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

 

     Art. 57. Disposizioni transitorie

1. La validità della tabella regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009 – 011 è prorogata fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 31, comma 1.

2. Il piano integrato della cultura approvato ai sensi della l.r. 27/2006, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, resta operante per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva a quella della sua approvazione, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999.

3. Sino alla data di approvazione del piano della cultura da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 75/1984, alla l.r. 27/1987 ed agli articoli 2 e 3 della l.r. 42/2008.

4. Il contributo annuale alla fondazione Sistema Toscana è erogato nell’importo già previsto con riferimento all’anno 2008 ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 42/2008.

4 bis. La Commissione di cui all’articolo 37 è nominata il secondo anno di vigenza del piano della cultura di cui all’articolo 4 [66].

 

     Art. 58. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2019, n. 78.

[2] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[3] Punto aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2019, n. 78.

[4] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 14 febbraio 2012, n. 5.

[5] Articolo sostituito dall'art. 75 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[6] Alinea così sostituito dall'art. 37 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[7] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 37 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[9] Articolo modificato dall'art. 37 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e abrogato dall'art. 76 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[10] Alinea così modificato dall'art. 77 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[11] Articolo già modificato dall'art. 38 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2, dall'art. 78 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[12] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[13] Comma così modificato dall'art. 79 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 dicembre 2019, n. 78.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 dicembre 2019, n. 78.

[16] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2019, n. 78.

[17] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2019, n. 78.

[18] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[19] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[20] Comma già modificato dall'art. 39 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 81 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[21] Comma così modificato dall'art. 81 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[22] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[23] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73 e così ulteriormente modificato dall'art. 82 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[24] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[25] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73.

[26] Comma così modificato dall'art. 83 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[27] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[28] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73 e così ulteriormente modificato dall'art. 85 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[29] Alinea così modificato dall'art. 85 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[30] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73.

[32] Comma così sostituito dall'art. 85 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[33] Comma sostituito dall'art. 40 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73.

[34] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68.

[35] Comma così modificato dall'art. 86 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[36] Comma sostituito dall'art. 40 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e così modificato dall'art. 86 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[37] Rubrica così modificata dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73.

[38] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73.

[39] Comma sostituito dall'art. 41 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e così modificato dall'art. 87 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[40] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2016, n. 59 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 novembre 2018, n. 61.

[41] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2016, n. 59 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 novembre 2018, n. 61.

[42] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2016, n. 59 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 novembre 2018, n. 61.

[43] Comma così modificato dall'art. 88 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[44] Comma sostituito dall'art. 43 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e così modificato dall'art. 89 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[45] Comma già sostituito dall'art. 90 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[46] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[47] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[48] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[49] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[50] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[51] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[52] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[53] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[54] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[55] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[56] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[57] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[58] Comma abrogato dall'art. 91 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[59] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[60] Comma così modificato dall'art. 92 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[61] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[62] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 73.

[63] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[64] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 30 maggio 2011, n. 20.

[65] Articolo così sostituito dall'art. 93 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[66] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.