§ 3.5.31 - L.R. 31 luglio 1989, n. 47.
Istituzione Fondazione «Toscana Spettacolo». [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:31/07/1989
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione culturale di cui all'art. 4 dello Statuto e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, promuove la costituzione ai sensi del [...]
Art. 2.      1. E' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 50.000.000 per il concorso della Regione alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione e di L. 150.000.000 per le spese di primo [...]


§ 3.5.31 - L.R. 31 luglio 1989, n. 47. [1]

Istituzione Fondazione «Toscana Spettacolo». [2]

(B.U. 9 agosto 1989, n. 45).

 

Art. 1.

     1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione culturale di cui all'art. 4 dello Statuto e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, promuove la costituzione ai sensi del Codice Civile e partecipa alle attività della Fondazione «Toscana Spettacolo».

     2. La Giunta regionale compie gli atti necessari per il perfezionamento della costituzione della Fondazione.

     3. L'erogazione della quota della Regione di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione è subordinata all'approvazione dello Statuto della stessa da parte del Consiglio regionale.

     4. (Abrogato) [3].

 

     Art. 2.

     1. E' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 50.000.000 per il concorso della Regione alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione e di L. 150.000.000 per le spese di primo impianto.

     2. (Abrogato) [4].

     3. L'onere di L. 200.000.000 derivante dal precedente primo comma per l'anno 1989 farà carico ai capitoli che vengono istituiti con la successiva variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

     4. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio di previsione per l'anno 1989, sono apportate per analogo importo le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Vedi Del. C. 26 luglio 1989, n. 357 Fondazione «Toscana Spettacolo» - Approvazione Statuto; Del. C. 26 luglio 1996, 270: «L.R. 47/89. Fondazione Toscana Spettacolo. Approvazione nuovo Statuto»; Del. C. 16 luglio 1997, n. 251: «L.R. 47/1989. Approvazione nuovo Statuto della Fondazione Toscana Spettacolo»; Del. C. 17 dicembre 1997, n. 411: «Approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione Toscana Spettacolo».

[3] Comma abrogato con L.R. 12 marzo 1992, n. 8, art. 5 (B.U. 19 marzo 1992, n. 16).

[4] Comma abrogato con L.R. 12 marzo 1992, n. 8, art. 5 (B.U. 19 marzo 1992, n. 16).