§ 6.1.262 - L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.
Legge finanziaria per l’anno 2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:22/12/2006
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 30 ter della l.r. 25/1998.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2003.
Art. 4.  Conferma agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili
Art. 5.  Variazioni aliquota IRAP.
Art. 6.  Determinazione canoni di coltivazione di sostanze minerali.
Art. 7.  Determinazione canoni di coltivazione di risorse geotermiche.
Art. 8.  Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 40/2005.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2006.
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 3/2006.
Art. 11.  Norma di copertura finanziaria.
Art. 12.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 26/2000.
Art. 13.  Norma di copertura finanziaria.
Art. 14.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 59/1996.
Art. 15.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996.
Art. 16.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 59/1996.
Art. 17.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996.
Art. 18.  Comitato tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio del credito.
Art. 19.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 32/1974.
Art. 20.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 32/1974.
Art. 21.  Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale.
Art. 22.  Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi.
Art. 23.  Razionalizzazione della spesa di personale.
Art. 24.  Finanziamento delle strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione.
Art. 25.  Potenziamento delle attività di recupero delle tasse automobilistiche regionali.
Art. 26.  Incremento delle risorse destinate al servizio civile regionale.
Art. 27.  Finanziamento di iniziative in materia di politiche di pari opportunità e di genere.
Art. 28.  Istituzione di fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all’articolo 6 della l.r. 45/2000.
Art. 29.  Potenziamento patrimonio informativo e documentario delle biblioteche toscane.
Art. 30.  Organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni galileiane.
Art. 31.  Celebrazione del Giorno della Memoria.
Art. 32.  Contributo straordinario all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.
Art. 33.  Anticipazione straordinaria in favore dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura.
Art. 34.  Istituzione di fondo di anticipazione in favore dell’ARTEA
Art. 35.  Interventi a favore della mobilità.
Art. 36.  Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura - Onlus.
Art. 36 bis.  Interventi per il superamento della crisi idrica dell’Isola di Giannutri.
Art. 36 ter.  Riduzione dello stanziamento previsto per l’anno 2007 in favore del Consorzio LaMMa e rifinanziamento delle attività svolte dall’Istituto di Biometereologia IBIMET del CNR.
Art. 37.  Entrata in vigore.


§ 6.1.262 - L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

Legge finanziaria per l’anno 2007.

(B.U. 29 dicembre 2006, n. 39).

 

TITOLO I

Disposizioni in materia tributaria

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

(Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica

dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996.

     1. Al comma 4 dell’articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) le parole “comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera c)”.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 30 ter della l.r. 25/1998.

     1. Il comma 2 dell’articolo 30 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è abrogato.

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2003. [1]

     1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), le parole: “su istanza e senza obbligo di presentare nuovamente la documentazione sanitaria” sono abrogate.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

 

     Art. 4. Conferma agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili

     1. L’agevolazione imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dall’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), prorogata dall’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l’anno 2004), è confermata per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2007-2009.

     2. L’agevolazione di cui al comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

 

     Art. 5. Variazioni aliquota IRAP.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote IRAP sono soggette alle variazioni di incremento previste nell’allegato A alla presente legge.

     2. Per i soggetti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare l’incremento di aliquota previsto dal comma 1 è applicabile a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2007.

 

Capo V

Determinazione canoni di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche

 

     Art. 6. Determinazione canoni di coltivazione di sostanze minerali.

     1. A decorrere dall’anno 2007 il canone dovuto dai titolari di concessioni minerarie è determinato nell’importo di euro 34,20, nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatto salvo l’aggiornamento di cui al comma 3.

     2. L’importo di cui al comma 1 è dovuto per ettaro di superficie compresa entro i limiti della concessione; il canone minimo è determinato in euro 534,41.

     3. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno precedente. L’aggiornamento decorre dall’anno 2007.

 

     Art. 7. Determinazione canoni di coltivazione di risorse geotermiche.

     1. A decorrere dall’anno 2007 il canone dovuto dai titolari di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche è determinato nell’importo di euro 570,07, nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 5 del d.lgs. 112/1998, fatto salvo l’aggiornamento di cui al comma 2.

     2. L’importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti della concessione, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevato nell’anno precedente. L’aggiornamento decorre dall’anno 2007.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia finanziaria

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 40/2005.

     1. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: “anni venti” sono sostituite dalle seguenti: “anni trenta”.

 

Capo II

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2006.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), sono aggiunte, in fine, le parole: “con esclusione dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi e degli aumenti degli oneri conseguenti all’applicazione di leggi nazionali”.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 3/2006.

     1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 3/2006 è inserito il seguente:

     “Art. 2 bis. Direttive della Giunta regionale.

     1. A decorrere dall’anno 2007 la Giunta regionale impartisce direttive specifiche volte ad assicurare la coerenza delle misure regionali di razionalizzazione della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla legge finanziaria statale in relazione ad ogni singolo esercizio.

     2. Le direttive di cui al comma 1 determinano gli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di equilibrio finanziario che la Regione e gli organismi ed enti dipendenti sono tenuti a conseguire nel corso dell’esercizio.”.

 

     Art. 11. Norma di copertura finanziaria.

     1. All’onere di spesa di cui all’articolo 9 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale - spese correnti” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26

(Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 26/2000.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), è inserito il seguente:

     “2. bis I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze necessarie all’efficace ed efficiente svolgimento delle loro funzioni.”.

 

     Art. 13. Norma di copertura finanziaria.

     1. L’onere di spesa di cui all’articolo 12, quantificato in euro 20.000,00 annui per il triennio 2007-2009, trova copertura nella UPB 132 “Funzionamento degli organi politici - spese correnti” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

(Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana)

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 59/1996.

     1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), dopo le parole: “di soggetti pubblici o privati” sono aggiunte le seguenti: “diversi dalla Regione”.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996.

     1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente lettera:

     “a bis) programma delle attività comuni di cui all’articolo 16;”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 59/1996.

     1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 59/1996 dopo le parole: “attività comuni di” sono inserite le seguenti: “analisi e”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996.

     1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente:

     “a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a bis);”.

     2. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunto il seguente:

     “7 bis. Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento.”.

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di credito

 

Capo I

Disposizioni in materia di monitoraggio regionale del credito

 

     Art. 18. Comitato tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio del credito. [2]

     [1. È istituito presso la Giunta regionale un comitato tecnico di indirizzo per le attività di studio, ricerca, accentramento e rielaborazione a livello regionale dei dati sulla domanda ed offerta di credito in Toscana, ivi comprese le attività di monitoraggio dei rapporti istituzionali con il sistema bancario, svolte dall’IRPET ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 59/1996.

     2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

     a) il dirigente competente in materia di finanza, con funzioni di presidente;

     b) un dirigente competente in materia di interventi in economia, designato dal direttore generale di riferimento;

     c) il direttore dell’IRPET, o suo delegato;

     d) due rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

     e) un rappresentante delle università, designato d’intesa dai rettori delle università toscane;

     f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio delle autonomie locali;

     g) un rappresentante del sistema camerale, designato da Unioncamere;

     h) un rappresentante del sistema bancario, designato da Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana.

     3. Il comitato dura in carica cinque anni.

     4. La partecipazione al comitato è gratuita per tutti i componenti.]

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 32

(Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale FIDI TOSCANA S.p.A.

per favorire l’accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione)

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 32/1974. [3]

     [1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale FIDI TOSCANA S.p.A. per favorire l’accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione), dopo le parole: “delle garanzie” è abrogata la parola: “sussidiarie”.]

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 32/1974. [4]

     [1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 32/1974 dopo le parole: “delle garanzie” è abrogata la parola: “sussidiarie”.]

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di programmazione regionale

 

Capo I

Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale

 

     Art. 21. Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale.

     1. I sottoindicati strumenti della programmazione regionale di settore venuti a scadenza nell’anno 2006 sono prorogati al 31 dicembre 2007, salva l’acquisizione di efficacia prima di tale termine dei nuovi piani:

     a) piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 febbraio 2004, n. 11, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi regionali nei settori delle attività e dei beni culturali);

     b) piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 245 ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 ( Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

     c) piano di indirizzo energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 1 ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), abrogata dall’articolo 42 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

     d) piano regionale di azione ambientale 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 marzo 2004, n. 29 ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera e) e 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

 

Capo II

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

 

     Art. 22. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi.

     1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è allegato alla presente legge il prospetto dimostrativo di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo, contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti (Allegato B).

 

TITOLO V

Disposizioni finanziarie diverse

 

     Art. 23. Razionalizzazione della spesa di personale.

     1. A decorrere dall’anno 2007 sono stanziate annualmente nel bilancio regionale le risorse previste per l’anno 2006 dall’articolo 4 della legge regionale 19 aprile 2004, n. 22 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), dall’articolo 27 bis della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005), dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), incrementate della somma di euro 610.000,00 al netto degli oneri riflessi.

     2. Gli importi di cui al comma 1 confluiscono nelle risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002- 2003) e degli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998- 1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali).

     3. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le risorse di cui al comma 1 sono imputate alla UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - spese correnti” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

     4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 24. Finanziamento delle strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione.

     1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione), le parole “in dieci unità a tempo indeterminato” sono sostituite dalle seguenti: “in diciassette unità a tempo indeterminato per l’Agenzia della Giunta regionale ed in tredici unità a tempo indeterminato per l’Agenzia del Consiglio regionale”.

     2. Per il finanziamento degli oneri conseguenti all’applicazione della l.r.43/2006 è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

     3. Gli oneri complessivi per il finanziamento della l.r. 43/2006, ammontanti ad euro 1.970.000,00, sono allocati per euro 887.000,00 nella UPB 714 “Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale - spesa corrente” e per euro 1.083.000,00 nella UPB 715 “Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione - spesa corrente” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

     Art. 25. Potenziamento delle attività di recupero delle tasse automobilistiche regionali.

     1. A decorrere dall’anno 2007 una quota delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione in materia di tasse automobilistiche è destinata, in misura non superiore ad euro 300.000,00 annui, ad interventi di potenziamento della struttura organizzativa competente in materia e dei servizi strumentali in dotazione alla stessa.

     2. La disposizione di cui al comma 1, finalizzata all’incremento delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione in materia di tasse automobilistiche, trova applicazione anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della l.r. 3/2006.

 

     Art. 26. Incremento delle risorse destinate al servizio civile regionale.

     1. Per gli anni 2007 e 2008 le risorse destinate al finanziamento del servizio civile regionale dall’articolo 23 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) sono incrementate di euro 500.000,00 annui.

     2. Gli oneri complessivi per il finanziamento della l.r. 35/2006, ammontanti ad euro 1.000.000,00, sono allocati nella UPB 136 “Servizio civile regionale - spese correnti” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

     Art. 27. Finanziamento di iniziative in materia di politiche di pari opportunità e di genere.

     1. È autorizzata per l’anno 2007 la spesa di euro 250.000,00 per il finanziamento delle iniziative di coordinamento delle politiche di pari opportunità e di genere, attuate dalla Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f) dello Statuto, nonché per la realizzazione di iniziative connesse all’anno europeo delle pari opportunità istituito per l’anno 2007 con decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006.

     2. L’onere di spesa di cui al comma 1 trova copertura nello stanziamento della UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti”.

 

     Art. 28. Istituzione di fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all’articolo 6 della l.r. 45/2000. [5]

     [1. È istituito un fondo di rotazione, fino alla concorrenza massima complessiva di euro 5.000.000,00, destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana, della Fondazione Toscana Spettacolo e degli enti di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).

     2. L’importo dell’anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto; non può inoltre superare l’importo del contributo regionale assegnato ai sensi della l.r. 45/2000.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.

     4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell’anticipazione, senza alcun onere d’interesse, nel termine massimo di diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.

     5. Le risorse di cui al comma 1 sono stanziate, per quanto riguarda l’entrata, nella UPB 323 “Recuperi e rimborsi” e per quanto riguarda la spesa nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

     6. L’articolo 9 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 24 (Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Assestamento e seconda variazione), è abrogato.]

 

     Art. 29. Potenziamento patrimonio informativo e documentario delle biblioteche toscane.

     1. Per l’anno 2007 le risorse previste dall’articolo 15, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo), sono incrementate di euro 150.000,00 e sono destinate al finanziamento di interventi di potenziamento del patrimonio informativo e documentario delle biblioteche toscane, nonché al finanziamento di interventi connessi alle celebrazioni galileiane.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

     Art. 30. Organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni galileiane.

     1. Per l’organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni galileiane, è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di euro 170.000,00.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

     Art. 31. Celebrazione del Giorno della Memoria.

     1. La Regione Toscana, in coerenza con quanto previsto dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), che riconosce il giorno 27 gennaio come “Giorno della Memoria”, organizza direttamente o attraverso soggetti pubblici e privati cerimonie, iniziative, eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo ebraico e le deportazioni militari e politiche.

     2. All’onere di spesa di cui al presente articolo, quantificato in euro 100.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione - spese correnti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

     Art. 32. Contributo straordinario all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.

     1. Per la copertura dei maggiori oneri del personale dipendente, conseguenti al CCNL 2004/2005 del comparto e della dirigenza e per consentire l’effettuazione degli accantonamenti di competenza dell’anno 2006 per il nuovo biennio contrattuale 2006-2007, è stanziata in favore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) la somma di euro 4.800.000,00 non coperta dal contributo ordinario annuale di cui all’articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l’anno 2004).

     2. La somma di cui al comma 1 trova copertura sulle risorse del fondo sanitario regionale - UPB 243 “Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

     3. Per l’anno 2007 il contributo ordinario annuale all’ARPAT determinato ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 58/2003 è incrementato di euro 1.089.000,00; per gli anni successivi la somma così determinata costituisce base per il calcolo del contributo stesso.

     4. L’onere di spesa di cui al comma 3 trova copertura nella UPB 264 “Servizi di prevenzione - spese correnti” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

     Art. 33. Anticipazione straordinaria in favore dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura.

     1. È autorizzata l’erogazione all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) della somma di euro 2.047.000,00 quale anticipazione delle annualità 2005 e 2006 del credito da essa vantato nei confronti dell’ARTEA per le spese di gestione dell’anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del d.lgs 30 aprile 1998, n. 173).

     2. ARTEA è tenuta al rimborso dell’anticipazione di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dalla erogazione della corrispondente somma da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in attuazione dell’accordo Stato - Regioni del 4 marzo 2004. In ogni caso, ARTEA è tenuta alla restituzione delle somme entro ventiquattro mesi dalla erogazione dell’anticipazione.

     3. Le risorse di cui al comma 1 sono stanziate, per quanto riguarda l’entrata, nella UPB 323 “Recuperi e rimborsi” e per quanto riguarda la spesa nella UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spesa corrente” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

     Art. 34. Istituzione di fondo di anticipazione in favore dell’ARTEA [6]. [7]

     1. A decorrere dall’anno 2007 è costituito un fondo fino alla concorrenza massima di euro 1.000.000,00 destinato all’anticipazione in favore dell’ARTEA delle spese di gestione dell’anagrafe delle aziende agricole, come definite all’articolo 33, comma 1 [8].

     2. Il rimborso delle somme anticipate all’ARTEA ai sensi del comma 1 avviene con le modalità stabilite dall’articolo 33, comma 2.

     3. Le risorse di cui al comma 1 sono stanziate, per quanto riguarda l’entrata, nella UPB 323 “Recuperi e rimborsi” e per quanto riguarda la spesa nella UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spesa corrente” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

     Art. 35. Interventi a favore della mobilità.

     1. Al fine di realizzare un parcheggio scambiatore finalizzato a favorire l’adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell’area metropolitana fiorentina, è autorizzato un contributo straordinario di euro 900.000,00 in favore del comune di Greve in Chianti.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in tre quote annuali di pari importo.

     3. All`onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 321 “Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento” del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

 

     Art. 36. Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura - Onlus.

     1. Per l’anno 2007 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura - Onlus con sede presso l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.

     2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione; al termine dell’esercizio finanziario la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura - Onlus presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull’attività svolta, dando atto dell’utilizzazione del contributo.

     3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti” del bilancio di previsione 2007.

 

     Art. 36 bis. Interventi per il superamento della crisi idrica dell’Isola di Giannutri. [9]

     1. Per l’anno 2007 e fino al completamento dell’impianto di produzione di acqua potabile in corso di realizzazione sull’isola di Giannutri, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore dell’Autorità di ambito territoriale (AATO) n. 6 “Ombrone” i fondi necessari al trasporto di acqua potabile tramite navi cisterna.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1, stimato in euro 490.00,00, si provvede con le risorse stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 426 “Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - Spese correnti”del bilancio annuale 2007.

 

     Art. 36 ter. Riduzione dello stanziamento previsto per l’anno 2007 in favore del Consorzio LaMMa e rifinanziamento delle attività svolte dall’Istituto di Biometereologia IBIMET del CNR. [10]

     1. Per l’anno 2007, sino alla data di effettiva operatività del Consorzio denominato “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa”, promosso con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa”), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un trasferimento finanziario, nella misura massima di euro 125.000,00 mensili, in favore dell’Istituto di Biometereologia del Consiglio nazionale delle ricerche (IBIMET - CNR), al fine di garantire la prosecuzione delle attività già svolte dall’Istituto medesimo in esecuzione della convenzione quadro pluriennale stipulata tra le parti in data 30 dicembre 2004.

     2. La concreta determinazione della quota da corrispondere ai sensi del comma 1 avviene secondo i criteri definiti in apposita convenzione da stipulare tra la Regione Toscana e IBIMET- CNR.

     3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziate sulla UPB 434 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo ambientale - Spese correnti” del bilancio annuale 2007.

     4. Lo stanziamento di cui all’articolo 14, comma 4, della l.r. 35/2005, previsto sulla UPB 721 “Gestione corrente - Spese correnti” del bilancio annuale 2007 per la copertura del contributo alle spese di funzionamento del Consorzio LaMMa, è ridotto ad euro 750.000,00 per effetto della ritardata operatività del consorzio stesso.

     5. Qualora necessario, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso del presente esercizio ulteriori variazioni al bilancio annuale 2007 tra le UPB indicate ai commi 3 e 4, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

 

     Art. 37. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

ALLEGATO A

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO B

 

     (Omissis)


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 febbraio 2007, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 marzo 2000, n. 35, come modificato dall'art. 27 della L.R. 19 luglio 2012, n. 38.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2009, n. 37, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2012, n. 33.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2009, n. 37, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2012, n. 33.

[5] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Rubrica così modificata dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.

[7] Il fondo di cui al presente articolo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.

[8] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.

[9] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2007, n. 21.

[10] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2007, n. 21.