§ 2.3.49 - L.R. 26 novembre 1998, n. 85.
Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:26/11/1998
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Forme di raccordo e processi di concertazione.
Art. 3.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 4.  Funzioni conferite agli enti locali.
Art. 5.  Esercizio associato delle funzioni
Art. 6.  Poteri sostitutivi.
Art. 7.  Attribuzione delle risorse.
Art. 8.  Riordino delle normative di settore.
Art. 9.  Ambito di applicazione.
Art. 10.  Effetti abrogativi.
Art. 11.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 12.  Funzioni attribuite ai Comuni.
Art. 13.  Funzioni relative ai servizi sociali.
Art. 14.  Funzioni relative agli invalidi civili.
Art. 15.  Fondo regionale per l'assistenza sociale.
Art. 16.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 17.  Funzioni conferite ai Comuni.
Art. 18.  Modalità di esercizio delle funzioni regionali.
Art. 19.  Criteri di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni.
Art. 20.  Modifiche all'art. 12 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.
Art. 21.  Abrogazione delle lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.
Art. 22.  Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.
Art. 23.  Sostituzione dell'art. 14 bis della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.
Art. 24.  Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.
Art. 25.  Decorrenza.
Art. 26.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 27.  Funzioni attribuite alle Province.
Art. 28.  Modifiche all'art. 14 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70.
Art. 29.  Modifiche all'art. 15 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70.
Art. 30.  Modifiche all'art. 16 della L.R. 3 agosto 1994, n. 70.
Art. 31.  Modifica dell'art. 19 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70.
Art. 32.  Abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 17 luglio 1989, n. 45.
Art. 33.  Funzioni della Regione.
Art. 34.  Funzioni delle Province.
Art. 35.  Funzioni dei Comuni.
Art. 36.  Funzioni degli enti locali.
Art. 37.  Norme di rinvio.


§ 2.3.49 - L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(B.U. 4 dicembre 1998, n. 40).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge, in attuazione del comma 5 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli Enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali, spettacolo, conferiti alla Regione ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di seguito chiamato decreto), recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

     2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 2. Forme di raccordo e processi di concertazione. [1]

     1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati del processo di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta Regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane della Toscana da queste formalmente costituite.

     3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa [2].

     4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio Regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22.

 

     Art. 3. Funzioni riservate alla Regione.

     1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

     a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

     b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;

     c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;

     d) il coordinamento dei sistemi informativi;

     e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.

     1 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) [3].

 

     Art. 4. Funzioni conferite agli enti locali. [4]

     1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi del precedente art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni secondo quanto stabilito ai successivi articoli.

     2. Nelle materie oggetto della presente legge le funzioni già disciplinate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui al successivo art. 8.

     3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli Enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Esercizio associato delle funzioni [5]. [6]

     1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali [7]

     2. [8].

     3. [9].

     4. Fino alla costituzione della Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell'area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza Metropolitana (Co.Met.), le modalità di coordinamento e d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Poteri sostitutivi.

     1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1 Cos., la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

     a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;

     b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;

     c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

     2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta Regionale, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lettera a), la Giunta Regionale si sostituisce all'ente inadempiente, negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione [10].

     3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti leggi attribuiscono al CORECO, su segnalazione della Giunta Regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.

     4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

 

     Art. 7. Attribuzione delle risorse.

     1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro i limiti dei beni e delle risorse trasferiti dallo Stato alla Regione, questa attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

     2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al precedente comma.

 

     Art. 8. Riordino delle normative di settore. [11]

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al complessivo riordino delle normative di settore relative alle materie oggetto dei capi II, IV, V, VI e VII della presente legge.

     2. Il riordino è finalizzato, fra l'altro:

     a) alla semplificazione delle procedure amministrative;

     b) allo snellimento delle attività istruttorie, anche mediante affidamento all'esterno di compiti procedurali e istruttori non discrezionali;

     c) alla accelerazione dei tempi di erogazione dei finanziamenti a qualunque titolo effettuati;

     d) alla definizione delle modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Regione e degli enti locali;

     e) alla revisione degli strumenti di cooperazione, coordinamento e concertazione previsti dalla legislazione di settore.

 

     Art. 9. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 del presente capo si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge, anche non in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

     Art. 10. Effetti abrogativi. [12]

 

Capo II

TUTELA DELLA SALUTE

 

     Art. 11. Funzioni riservate alla Regione.

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'art. 115 comma 2 del decreto in materia di "salute umana" e di "sanità veterinaria", come definite dall'art. 113 del decreto stesso, spettano alla Regione che li esercita ai sensi della legislazione regionale che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale.

     2. Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del decreto la Regione, avvalendosi delle Aziende sanitarie, costituisce scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici.

     3. I provvedimenti di urgenza di competenza della Regione, di cui all'art. 117, comma 1 del decreto, sono adottati in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

     4. Spetta alla Regione il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero di cui all'art. 124, comma 2 del decreto, e la corresponsione, ai sensi dell’articolo 115 del decreto stesso, dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) [13].

     5. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 121, comma 4 del decreto, anche avvalendosi delle Aziende unità sanitarie locali.

     6. La Regione esercita, inoltre, le funzioni di vigilanza di cui all'art. 122, comma 2 del decreto.

     7. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale [14].

 

     Art. 12. Funzioni attribuite ai Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria di cui all'art. 118, comma 2 del decreto.

 

Capo III

SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 13. Funzioni relative ai servizi sociali.

     1. Alle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali individuati all'art. 132, comma 1 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72.

     2. Per l'esercizio delle funzioni relative ai servizi sociali, i livelli ottimali sono quelli individuati dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72.

     3. Alle funzioni amministrative relative alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, individuate ai sensi dell'art. 132, comma 2 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni delle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 28, 3 ottobre 1997, n. 72, 24 novembre 1997, n. 87 e successive modificazioni.

 

     Art. 14. Funzioni relative agli invalidi civili.

     1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 130 del decreto, relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono attribuite, ai fini di assicurarne l’adeguato esercizio, ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai Comuni di Empoli e Viareggio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza delle relative aziende USL, di cui all’allegato 1 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale) [15].

     2. E' riservata alla Regione la determinazione, per tutto il territorio regionale, dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art. 130, fatta salva la competenza dei Comuni a determinarli autonomamente con risorse proprie.

     3. E' riservata alla Regione la definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di cui al comma 1 e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     4. Spetta altresì alla Regione la definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile anche nell'ambito di procedimenti, diversi da quelli previsti dal precedente comma 1, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili.

     5. In conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolti dalle Aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tramite le commissioni sanitarie presso di esse operanti, composte come previsto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [16].

 

     Art. 15. Fondo regionale per l'assistenza sociale.

     1. Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 133 del decreto ed assegnate alla Regione concorrono a formare il Fondo regionale per l'assistenza sociale di cui alla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72.

 

Capo IV

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

     Art. 16. Funzioni riservate alla Regione. [17]

     1. Nella materia oggetto del presente capo sono riservate alla Regione, oltre a quelle indicate all'art. 3 della presente legge, le funzioni amministrative di cui alle lettere a), b), c), d), f) del comma 1 dell'art. 138 del decreto, concernenti:

     1) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 18;

     2) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui al numero 1;

     3) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, secondo le disposizioni di cui all'art. 18;

     4) la determinazione del calendario scolastico;

     5) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle predette funzioni.

 

     Art. 17. Funzioni conferite ai Comuni. [18]

     1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 138 del decreto concernenti i contributi alle scuole non statali.

 

     Art. 18. Modalità di esercizio delle funzioni regionali. [19]

     1. Il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e successive modificazioni definisce le modalità di esercizio delle funzioni indicate ai numeri 2 e 5 del comma 1 dell'art. 16 della presente legge [20].

     2. Il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e successive modificazioni ed il piano regionale triennale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 definiscono le forme e le modalità delle funzioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 16, comma 1 della presente legge, nonché gli opportuni collegamenti con il piano per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52.

 

     Art. 19. Criteri di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni. [21]

     1. Il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 19 giugno 1981 n. 53 e successive modificazioni definisce i criteri di esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 17 della presente legge.

 

     Art. 20. Modifiche all'art. 12 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. [22]

     1. - 3. [23].

 

     Art. 21. Abrogazione delle lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. [24]

     1. Le lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, sono abrogate.

 

     Art. 22. Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. [25]

     1. [26].

 

     Art. 23. Sostituzione dell'art. 14 bis della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. [27]

     1. [28].

 

     Art. 24. Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. [29]

     1. [30].

 

     Art. 25. Decorrenza. [31]

     1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 della presente legge è determinata ai sensi dell'art. 138, comma 2 del decreto.

 

Capo V

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 26. Funzioni riservate alla Regione. [32]

     1. Nella materia "formazione professionale", come definita dall'art. 141 del decreto, sono riservate alla Regione, oltre a quelle indicate al precedente art. 3, le funzioni amministrative relative agli interventi sperimentali finalizzati all'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

 

     Art. 27. Funzioni attribuite alle Province. [33]

     1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale di cui all'art. 144, comma 1, lett. a) del decreto.

 

     Art. 28. Modifiche all'art. 14 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70. [34]

     1. [35].

 

     Art. 29. Modifiche all'art. 15 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70. [36]

     1. - 3. [37].

 

     Art. 30. Modifiche all'art. 16 della L.R. 3 agosto 1994, n. 70. [38]

     1. - 4. [39].

 

     Art. 31. Modifica dell'art. 19 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70. [40]

     1. [41].

 

     Art. 32. Abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 17 luglio 1989, n. 45. [42]

     1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 è abrogato.

 

Capo VI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

 

     Art. 33. Funzioni della Regione.

     1. Nelle materie oggetto del presente capo, oltre alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione:

     a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario;

     b) esercita le funzioni amministrative delegate con D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 3, art. 9, concernenti la tutela del patrimonio bibliografico;

     c) coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie tecnico- scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;

     d) formula proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

 

     Art. 34. Funzioni delle Province.

     1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine esse:

     a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;

     b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.

     2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

     3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

 

     Art. 35. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti artt. 33 e 34.

     2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, essi curano in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.

     3. Salvo le funzioni della Regione di cui all'art. 33 e delle Province di cui all'art. 34, i Comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.

     4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

 

Capo VII

SPETTACOLO

 

     Art. 36. Funzioni degli enti locali.

     1. Le funzioni amministrative in materia di spettacolo non ricomprese in quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono attribuite alle Province ed ai Comuni, che le esercitano ciascuno nel proprio ambito, secondo quanto disposto dalla legge regionale di riordino del settore di cui all'art. 8.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 37. Norme di rinvio.

     1. La disciplina degli istituti di cui all'art. 144, comma 2 del decreto è definita dal Consiglio Regionale entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo.

     2. La Regione, entro centoventi giorni dall'esecutività del DPCM di cui all'art. 150, comma 5 del decreto, determina le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei musei e degli altri beni culturali trasferiti in gestione alla Regione e agli Enti locali ai sensi del medesimo articolo, nonché le relative forme di sostegno, secondo i criteri di armonizzazione con la legislazione regionale vigente e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti titolari della gestione.

 

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1 Oggetto

Art.  2 Forme di raccordo e processi di concertazione

Art.  3 Funzioni riservate alla Regione

Art.  4 Funzioni conferite agli enti locali

Art.  5 Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni

Art.  6 Poteri sostitutivi

Art.  7 Attribuzione delle risorse

Art.  8 Riordino delle normative di settore

Art.  9 Ambito di applicazione

Art. 10 Effetti abrogativi

 

Capo II TUTELA DELLA SALUTE

Art. 11 Funzioni riservate alla Regione

Art. 12 Funzioni attribuite ai Comuni

 

Capo III SERVIZI SOCIALI

Art. 13 Funzioni relative ai servizi sociali

Art. 14 Funzioni relative agli invalidi civili

Art. 15 Fondo regionale per l'assistenza sociale

 

Capo IV ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 16 Funzioni riservate alla Regione

Art. 17 Funzioni conferite ai Comuni

Art. 18 Modalità di esercizio delle funzioni regionali

Art. 19 Criteri di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni

Art. 20 Modifiche all'art. 12 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53

Art. 21 Abrogazione delle lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della L.R.

19 giugno 1981, n. 53

Art. 22 Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53

Art. 23 Sostituzione dell'art. 14 bis della L.R. 19 giugno 1981, n. 53

Art. 24 Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53

Art. 25 Decorrenza

 

Capo V FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 26 Funzioni riservate alla Regione

Art. 27 Funzioni attribuite alle Province

Art. 28 Modifiche all'art. 14 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70

Art. 29 Modifiche all'art. 15 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70

Art. 30 Modifiche all'art. 16 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70

Art. 31 Modifica all'art. 19 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70

Art. 32 Abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 17 luglio 1989, n.

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Capo VI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Art. 33 Funzioni della Regione

Art. 34 Funzioni delle Province

Art. 35 Funzioni dei Comuni

 

Capo VII SPETTACOLO

Art. 36 Funzioni degli enti locali

 

Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Norme di rinvio

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[5] Rubrica così sostituita dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[6] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[7] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[8] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[9] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[10] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[11] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[13] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[14] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[15] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 30 giugno 2004, n. 31.

[16] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 30 giugno 2004, n. 31.

[17] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[18] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[19] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[20] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[21] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[22] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[23] Modificano l'art. 12 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.

[24] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[25] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[26] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.

[27] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[28] Sostituisce l'art. 14 bis della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.

[29] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[30] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.

[31] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[32] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[33] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[34] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[35] Sostituisce il comma 2, art. 14 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70.

[36] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[37] Modificano l'art. 15 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70.

[38] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[39] Modificano l'art. 16 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70.

[40] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[41] Sostituisce il comma 1, art. 19 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70.

[42] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.