§ 2.1.202 - L.R. 17 marzo 2000, n. 26.
Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:17/03/2000
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza.
Art. 4.  Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.
Art. 5.  Strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta e del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 6.  Il responsabile delle strutture speciali di supporto.
Art. 7.  Rapporto di lavoro.
Art. 7 bis.  (Strutture speciali di supporto del Portavoce dell’opposizione).
Art. 8.  Prestazioni esterne.
Art. 9.  Disposizione di bilancio.
Art. 10.  Strutture speciali di segreteria dei Gruppi consiliari.
Art. 11.  Assegnazione del personale.
Art. 12.  Rapporto di lavoro.
Art. 13.  Incarichi a tempo determinato.
Art. 14.  Il responsabile della segreteria.
Art. 14 bis.  Struttura speciale di segreteria del gruppo misto.
Art. 46.  Copertura di posti degli uffici del Consiglio regionale.
Art. 47.  Oggetto.
Art. 48.  Requisiti generali per l'accesso.
Art. 49.  Titoli di studio.
Art. 50.  Accesso alla qualifica dirigenziale.
Art. 51.  Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
Art. 52.  Bando di selezione.
Art. 53.  Posti disponibili.
Art. 54.  Graduatoria.
Art. 55.  Oggetto.
Art. 56.  Incompatibilità.
Art. 57.  Attività compatibili.
Art. 58.  Attività extraimpiego.
Art. 59.  Limite annuo dei compensi.
Art. 60.  Albi.
Art. 61.  Incarichi conferiti dagli organi politici.
Art. 62.  Incarichi professionali.
Art. 63.  Atti di autorizzazione.
Art. 64.  Collaudi e verifiche.
Art. 65.  Anagrafe delle prestazioni.
Art. 66.  Decadenza.
Art. 67.  Disposizioni speciali.
Art. 68.  Enti e Aziende regionali.
Art. 69.  Disposizioni transitorie.
Art. 70.  Abrogazioni.


§ 2.1.202 - L.R. 17 marzo 2000, n. 26. [1]

Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale. [2]

(B.U. 27 marzo 2000, n. 12).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale è disciplinato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Agli effetti della presente legge con le parole "decreto legislativo" si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La presente legge si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura operativa regionale si ispira a criteri di programmazione, di flessibilità, di controllo dei risultati, nonché agli altri criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo, con particolare riferimento a:

     a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;

     b) collegamento dell'attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

     c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni;

     d) armonizzazione degli orari di servizio in relazione alle esigenze dell'utenza;

     e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

     f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;

     g) formazione e aggiornamento del personale, ivi compreso quello appartenente alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

     3. La Regione Toscana applica il principio della separazione delle competenze e delle responsabilità degli organi istituzionali da quelle dei dirigenti.

 

TITOLO II

SEPARAZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

CAPO I

PRINCIPI

 

     Art. 3. Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza.

     1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.

     2. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

     a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo interpretativo applicativo;

     b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

     c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

     d) la definizione delle priorità, dei piani, e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

     e) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico- finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture di cui all'articolo 15, comma 2 ed all'articolo 19.

     3. La Giunta regionale, in riferimento ad individuati procedimenti, può provvedere con deliberazione a specificare, dettagliandole, le competenze della Giunta stessa e della dirigenza.

     4. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, fatto salvo il principio di autonomia del Consiglio regionale.

     5. Ai fini dell'organizzazione del Consiglio regionale, le facoltà di cui ai commi 3 e 4 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     6. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

 

     Art. 4. Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.

     1. La Giunta regionale può avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti e composti da dirigenti del centro direzionale ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra i docenti universitari, i professionisti iscritti negli appositi albi, i dirigenti pubblici e privati.

     2. Gli organismi di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta, in collegamento con il dipartimento della Presidenza della Giunta di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge.

     2. bis I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze necessarie all’efficace ed efficiente svolgimento delle loro funzioni [3].

     3. Il Presidente e ciascun componente la Giunta dispongono di un proprio ufficio con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il rapporto con la struttura operativa, cui compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa della Regione, è realizzato tramite i coordinatori di cui all'articolo 25 [4].

     4. Per ogni legislatura regionale, la Giunta, entro 90 giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione il numero del personale che può essere assegnato agli uffici di cui al comma 3. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti nella precedente legislatura. Il personale assegnato agli uffici suddetti è disciplinato dal capo II [5].

     5. Il Presidente e ciascun componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto, nonché ciascun gruppo consiliare, dispongono di propri uffici per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 [6].

     6. Per ogni legislatura regionale, il Consiglio, entro 120 giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il numero del personale che può essere assegnato agli uffici di cui al comma 5. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti nella precedente legislatura. Il personale assegnato agli uffici di cui al comma 5 è disciplinato, rispettivamente, dal capo II e dal capo III [7].

 

CAPO II

STRUTTURE SPECIALI DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

 

     Art. 5. Strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta e del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. [8]

     1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un proprio ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta, compreso il Presidente stesso, di un proprio ufficio di segreteria, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un proprio ufficio di gabinetto e ciascun componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, compreso il Presidente stesso, di un proprio ufficio di segreteria, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3.

 

     Art. 6. Il responsabile delle strutture speciali di supporto.

     1. A ciascuna delle strutture speciali di supporto di cui all'articolo 5, comma 1, è preposto un responsabile, il cui incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta, relativamente all'ufficio di gabinetto, e con deliberazione della Giunta regionale, relativamente agli uffici di segreteria. I provvedimenti sono disposti su proposta nominativa degli amministratori interessati. Il rapporto con il responsabile della struttura speciale si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente. Il contratto è rinnovabile e revocabile con le stesse forme e si risolve di diritto con la cessazione dell'incarico dell'amministratore stesso [9].

     2. A ciascuna delle strutture speciali di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, è preposto un responsabile, il cui incarico è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta nominativa dei singoli componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa comunicazione a quest'ultimo. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1 [10].

     3. I responsabili delle strutture speciali di supporto possono essere scelti:

     a) fra i dirigenti e il personale regionale appartenente alla categoria D o alla categoria C [11];

     b) fra i dirigenti e il personale appartenente alla categoria D o alla categoria C di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche [12];

     c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere [13].

     4. Nella dotazione organica complessiva delle strutture regionali è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo preposti alle strutture speciali di supporto di cui all'articolo 5.

     4 bis. Il responsabile dell’ufficio di gabinetto di cui all’articolo 5, comma 1, adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente della Giunta regionale [14].

 

     Art. 7. Rapporto di lavoro.

     1. Per il responsabile delle strutture speciali di supporto che sia scelto tra i dirigenti e i funzionari direttivi regionali, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), la sottoscrizione del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 6, comma 1 comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella posizione di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

     2. Per il responsabile delle strutture di supporto di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento [15].

     3. Al personale di cui ai commi 10 e 11 si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 13 [16].

     4. I responsabili delle strutture speciali di supporto non possono essere titolari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico, nonché, qualora siano scelti fra i dirigenti e i funzionari regionali, per i due anni successivi [17].

     5. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determinano, d’intesa, il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica [18].

     6. Tale trattamento non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di area di coordinamento, per i responsabili degli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, ed a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente la Giunta regionale e di ciascun componente l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale [19].

     7. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale può essere corrisposta, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta, una specifica indennità in sostituzione della retribuzione di risultato, non superiore a quanto attribuito a tale titolo

dall'Amministrazione ai dirigenti ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro [20].

     8. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al comma 7. Il provvedimento della Giunta regionale è adottato su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo [21].

     9. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, può essere corrisposta mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta, una specifica indennità a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario [22].

     10. Il personale dipendente assegnato all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta può essere reclutato con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, tra il personale non appartenente all'amministrazione regionale. Con propria deliberazione, la Giunta regionale determina i criteri di reclutamento, il numero e le categorie di tale personale, per il quale trova applicazione quanto disposto al comma 9 e al successivo articolo 13, commi 2, 3 e 4 [23].

     10 bis. Una quota non superiore al cinquanta per cento del personale dipendente assegnato agli uffici di segreteria di supporto a ciascun componente della Giunta, con arrotondamento all’unità superiore, può essere reclutata con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, tra il personale non appartenente all’amministrazione regionale [24].

     11. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di supporto del Presidente e di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Il provvedimento della Giunta regionale è adottato su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo [25].

 

          Art. 7 bis. (Strutture speciali di supporto del Portavoce dell’opposizione). [26]

     1. Le disposizioni inerenti ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche al Portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto.

 

     Art. 8. Prestazioni esterne.

     1. La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.

     2. La Giunta disciplina altresì, con propria deliberazione, i criteri generali ed i requisiti per il conferimento dei suddetti incarichi e per la determinazione dei compensi.

 

     Art. 9. Disposizione di bilancio. [27]

     1. Alla spesa relativa al personale di cui all'art. 4, comma 3 e 5, e all'art. 6 commi 1 e 2 nonché alla spesa per le prestazioni esterne di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 8 si fa fronte per l'anno 2000 mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa:

     In diminuzione

     Cap. 00220 Spese per il personale addetto ai servizi regione, stipendi, altri assegni e contributi diversi a carico ente (C.C.N.L.), L. 1.700.000.000

     Cap. 00745 Spese consulenze inerenti problematiche giuridiche di particolare rilevanza, L. 150.000.000

     In aumento con modifica declaratoria del capitolo:

     Cap. 00171 Oneri per il trattamento economico dei soggetti preposti alle strutture speciali di cui all'art. 4, commi 3 e 5, e all'art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 17/03/2000 n. 26, L. 1.700.000.000

     Cap. 00172 Oneri per consulenze e prestazioni esterne (art. 4, comma 1, e art. 8 L.R. 17/03/2000 n. 26), L. 150.000.000

     2. Agli oneri di spesa di cui al comma precedente si provvede per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

 

CAPO III

PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI

 

     Art. 10. Strutture speciali di segreteria dei Gruppi consiliari.

     1. Ogni Gruppo consiliare, costituito ai sensi del regolamento interno del Consiglio, dispone per il proprio funzionamento di una struttura speciale di segreteria la cui dotazione organica è stabilita dal Consiglio regionale ad inizio di ogni legislatura, con propria deliberazione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

     2. La dotazione organica determina il numero e le categorie del personale da assegnare.

     3. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni organiche dei gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione sono rideterminate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in modo da non eccedere complessivamente le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione. La disposizione non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a formazioni politiche costituite a livello nazionale oppure il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statutooppure il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto. [28]

     4. L'Ufficio di Presidenza, nella rideterminazione degli organici di cui al precedente comma, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque prevalenti criteri di proporzionalità tra l'assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione [29].

     5. Nel caso di fusione, durante la legislatura, di più gruppi consiliari, il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma delle dotazioni organiche dei gruppi consiliari originari [30].

 

     Art. 11. Assegnazione del personale.

     1. Il personale di cui all'articolo 10 può essere scelto:

     a) tra il personale inquadrato nel ruolo regionale;

     b) tra i dipendenti di ruolo dello Stato, degli Enti locali o di altri Enti pubblici mediante comando alla Regione Toscana.

     2. Il personale di cui al comma 1, lettera a) è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, tra il personale in servizio al Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle esigenze di servizio degli uffici consiliari.

     3. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento di trasferimento è deliberato d'intesa con la Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale provvede altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui al comma 1, lettera b).

     5. Per l'assegnazione ai Gruppi deve essere preventivamente acquisito, dal Presidente del Gruppo proponente, l'assenso scritto del dipendente.

 

     Art. 12. Rapporto di lavoro.

     1. I dipendenti regionali assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e sono posti alle dirette dipendenze funzionali dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

     2. Alla cessazione dell'incarico i dipendenti regionali assegnati ai Gruppi sono ricollocati nella struttura organizzativa di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio.

     3. L'orario di servizio del personale dei Gruppi consiliari, le modalità per l'effettuazione delle trasferte e delle missioni sono disciplinati dai rispettivi Presidenti di Gruppo, nel rispetto della normativa vigente per il personale regionale.

     4. Al personale assegnato ai Gruppi consiliari può essere corrisposta mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, una specifica indennità a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

 

     Art. 13. Incarichi a tempo determinato.

     1. Su richiesta del Presidente di ciascun gruppo consiliare, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assume mediante incarico a tempo determinato, pieno o parziale, estranei all'amministrazione regionale nel numero massimo, rispetto alla dotazione organica prevista per i gruppi consiliari, stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 10, comma 1 [31].

     2. Detta assunzione ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nella quale era stata deliberata ed è revocata in caso di scioglimento del Gruppo. Può comunque essere revocata in qualunque momento su proposta del Presidente del Gruppo, con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio presso il Gruppo a decorrere dalla data di licenziamento, ma allo stesso viene corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni, il relativo rateo di tredicesima, nonché il corrispettivo economico delle ferie eventualmente maturate nello stesso periodo.

     3. Ferma restando la durata a termine del rapporto, il trattamento economico, normativo e disciplinare degli incaricati è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale di ruolo, in quanto applicabili.

     4. L’assunzione a tempo determinato non consente il passaggio diretto al ruolo unico regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), così come disciplinato dalla presente legge [32].

     5. E' vietata, da parte dei Gruppi consiliari, qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.

     6. Qualora la deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 6, lo preveda, e nei limiti massimi ivi stabiliti, anche gli addetti alle strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere scelti fra estranei all'amministrazione regionale e assunti con incarico a tempo determinato. Agli incaricati si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi e spetta il trattamento economico stabilito, in riferimento alle categorie del personale dipendente regionale, dalla suddetta deliberazione del Consiglio regionale [33].

 

     Art. 14. Il responsabile della segreteria. [34]

     1. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico previsto per il funzionario inquadrato in un profilo professionale appartenente alla categoria D, posizione economica D3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari composti da oltre 13 consiglieri spetta il trattamento economico dei dirigenti regionali titolari di unità operativa complessa.

     2. Qualora il responsabile venga scelto tra il personale dipendente, l'incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, previa indicazione dei Gruppi consiliari. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

     3. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari con oltre 13 consiglieri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, relativamente ai requisiti di accesso, e all'articolo 7, relativamente al trattamento economico ivi disposto per i responsabili degli uffici di segreteria dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 14 bis. Struttura speciale di segreteria del gruppo misto. [35]

     1. Al gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2.

     2. La dotazione organica della struttura speciale di segreteria del gruppo misto è costituita da una unità di personale per ogni componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso. Il componente del gruppo può richiedere, in luogo di una unità di personale, due unità a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l’amministrazione [36].

     3. Al personale di cui al comma 2 spetta il trattamento economico della categoria C, posizione economica C1.

     4. Il rapporto di lavoro o di incarico a tempo determinato del personale di cui al comma 2 è disciplinato ai sensi degli articoli 12 e 13 salvo che, per quanto disposto da quest’ultimo articolo, le funzioni previste per il presidente del gruppo siano attribuite a ciascun componente del gruppo misto.

     5. Nella struttura speciale di segreteria del gruppo misto non si costituisce la figura del responsabile di segreteria del gruppo di cui all’articolo 14.

 

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA E DELLA

STRUTTURA OPERATIVA REGIONALE

CAPO I

LA STRUTTURA OPERATIVA

 

     Artt. 15. – 21. [37]

 

CAPO II

I DIRIGENTI REGIONALI

 

     Artt. 22 – 37. [38]

 

CAPO III

I CONTROLLI

 

     Artt. 38. – 41. [39]

 

CAPO IV

DOTAZIONE ORGANICA

 

     Artt. 42. – 45. [40]

 

     Art. 46. Copertura di posti degli uffici del Consiglio regionale.

     1. I posti degli uffici del Consiglio regionale, individuati con la determinazione annuale del fabbisogno, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, sono coperti dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal coordinatore del dipartimento del Consiglio. Qualora non sia possibile provvedere entro il termine sopraindicato, il coordinatore del dipartimento del Consiglio può avanzare richiesta nominativa di assegnazione di personale inquadrato nel ruolo unico regionale di categoria corrispondente al posto da ricoprire. Il dirigente competente in materia di mobilità interna adotta il conseguente provvedimento di trasferimento entro i successivi trenta giorni.

     2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti a norma del comma 1, il dirigente competente in materia di reclutamento del personale attiva la procedura di reclutamento, secondo la normativa vigente, ovvero, a richiesta del coordinatore del dipartimento del Consiglio, avvia la procedura per il comando.

 

TITOLO IV

ACCESSO AL RUOLO UNICO REGIONALE

 

     Art. 47. Oggetto.

     1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano:

     a) i requisiti per l'accesso al ruolo unico regionale;

     b) il contenuto dei bandi di selezione;

     c) la formazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie.

     2. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente.

     3. Con regolamento del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal decreto legislativo, sono disciplinate in particolare:

     a) le modalità di accesso al ruolo unico regionale e di assunzione del personale a tempo determinato;

     b) la tipologia dei procedimenti di selezione;

     c) le categorie riservatarie e le preferenze;

     d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni;

     e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi delle commissioni di selezione;

     f) le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

     4. I compensi previsti per le commissioni di selezione dell'Amministrazione regionale trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle Aziende sanitarie della Toscana.

     5. Le procedure per l'accesso all'impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) e della legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 (Azioni positive per le dipendenti regionali).

 

     Art. 48. Requisiti generali per l'accesso.

     1. Per accedere all'impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea (U.E.) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), a tutti i posti dell'organico regionale a parità di requisiti, purchè abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;

     b) età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali; limiti superiori di età per l'accesso ad alcune figure professionali, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione, possono essere previsti dal regolamento di cui all'articolo 47, comma 3;

     c) idoneità fisica all'impiego;

     d) titolo di studio prescritto dal bando.

     2. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 49. Titoli di studio.

     1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:

     a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;

     b) categoria B:

     1. profili professionali collocati nella posizione economica B1: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta;

     2. profili professionali collocati nella posizione economica B3: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità);

     c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità);

     d) categoria D:

     1. profili professionali collocati nella posizione economica D1: diploma di laurea;

     2. profili professionali collocati nella posizione economica D3: diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

     2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione e ordinamento della scuola media statale).

     3. I bandi di selezione per posti di profilo tecnico della categoria B, posizione economica B3, possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro.

     4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'U.E. sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.

 

     Art. 50. Accesso alla qualifica dirigenziale. [41]

 

     Art. 51. Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

     1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, mediante richiesta alle sezioni circoscrizionali competenti con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali, può aver luogo per il reclutamento del personale della categoria A e della categoria B, relativamente ai profili professionali collocati nella posizione economica B1, mediante prove di idoneità effettuate da apposita commissione.

     2. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

 

     Art. 52. Bando di selezione.

     1. Il bando deve indicare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), il responsabile del procedimento concorsuale; deve inoltre contenere il riferimento alla legge regionale n. 32 del 1992, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo.

     2. Il bando deve inoltre indicare i requisiti di cui agli articoli 48, 49 e 50, nonché quanto altra si renda necessario.

     3. Il bando può prevedere l'indicazione per ambito provinciale dei posti messi a selezione.

     4. Il bando può prevedere altresì l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra l'Amministrazione regionale e gli Enti ed Aziende regionali, gli Enti locali della Toscana, le Aziende sanitarie della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.

     5. Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.)

 

     Art. 53. Posti disponibili.

     1. Si considerano posti disponibili da ricoprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi; questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

 

     Art. 54. Graduatoria.

     1. La commissione d'esame forma la graduatoria di merito dei candidati, che viene approvata dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previo accertamento della regolarità delle procedure seguite dalla commissione.

     2. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.T.; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati idonei sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 47, comma 3.

     3. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nella stessa selezione secondo l'ordine della graduatoria.

     4. La graduatoria della selezione è unica.

     5. La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuale di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione della selezione stessa per cessazione dal servizio, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione della selezione.

     6. La validità delle graduatorie può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno con apposito atto motivato del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

     7. La graduatoria può essere altresì utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

     8. La graduatoria della selezione può essere utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'eventuale modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 47, comma 3.

     9. Le graduatorie delle selezioni pubbliche possono essere utilizzate, previa intesa con l'amministrazione e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, da tutti gli Enti ed Aziende regionali, dagli Enti locali della Toscana e dalle Aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

     10. L'Amministrazione regionale può, d'intesa con le amministrazioni di cui al comma 9, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dalle stesse, solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale

dell'amministrazione titolare della graduatoria. Nell'ambito dell'intesa le amministrazioni possono prevedere che l'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporti l'esclusione dalla graduatoria.

 

TITOLO V

ATTIVITA' EXTRAIMPIEGO DEI DIPENDENTI

 

     Art. 55. Oggetto.

     1. In attuazione dell'articolo 58 del decreto legislativo, le disposizioni del presente titolo disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento di attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

 

     Art. 56. Incompatibilità.

     1. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né assumere impieghi alle dipendenze dei privati, Enti pubblici o incarichi professionali retribuiti.

     2. Il dipendente non può assumere cariche in società, eccezion fatta per le società cooperative e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché per le società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale.

     3. Sono fatte salve le eccezioni e i limiti di cui all'articolo 58.

 

     Art. 57. Attività compatibili.

     1. Sono consentite le attività che, a norma dell'articolo 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorchè comportino un compenso. Sono in particolare consentite le attività che determinano compensi derivanti da:

     a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

     b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di convenzioni industriali;

     c) partecipazione a convegni e seminari.

     2. Sono altresì consentiti:

     a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;

     b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

     3. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 non si applica la disciplina prevista dall'articolo 65.

 

     Art. 58. Attività extraimpiego.

     1. Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli del presente titolo, la Regione può:

     a) conferire al dipendente incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Regione stessa non ricompresi nei compiti di ufficio;

     b) autorizzare il dipendente ad assumere incarichi occasionali per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati.

     2. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 1, lettera b), il dipendente può essere autorizzato ad assumere cariche in società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica. Tale autorizzazione non può comunque essere rilasciata per l'assunzione delle cariche di presidente, vicepresidente, amministratore unico o delegato e di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di Enti locali, fatto salvo, per queste ultime, quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali). Non è, inoltre, consentita l'autorizzazione all'assunzione di cariche in organi di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica di rilevante dimensione economica.

     3. La facoltà del dipendente di assumere cariche in società sportive, ricreative e culturali è subordinata alla non rilevante dimensione economica delle stesse.

     4. La Giunta Regionale individua i parametri di definizione della rilevanza economica di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 59. Limite annuo dei compensi.

     1. Fermo restando il riparto di competenze fra gli organi regionali, agli incarichi di cui all'articolo 58 si accede:

     a) mediante atti dell'organo politico o del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale ai sensi dell'articolo 62, nei casi previsti dall'articolo 58, comma 1, lettera a);

     b) mediante atti di autorizzazione emanati dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale o dal coordinatore del dipartimento del Consiglio regionale per il personale assegnato al Consiglio, nei casi previsti dall'articolo 58, comma 1, lettera b).

     2. Tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi del comma 1 non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al trenta per cento del trattamento economico complessivo massimo spettante al coordinatore. Per i dipendenti inquadrati nelle categorie il compenso annuale non può superare il cinquanta per cento del trattamento economico in godimento. Sono esclusi da tale limitazione gli emolumenti derivanti da incarichi assegnati, su richiesta nominativa, da università, istituti di ricerca scientifica, Amministrazioni centrale e comunitaria, in quanto compatibili con le norme del presente titolo.

     Nel caso di compenso eccedente, riferito ad incarichi di rilevante entità, il relativo atto indica il periodo occorrente al suo riassorbimento entro i limiti di cui al comma 2. Tale periodo non può essere superiore a quattro anni.

     4. Gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi trimestralmente al Consiglio regionale.

     5. Gli atti di cui ai commi 1 e 3 possono essere revocati qualora la relativa attività non risulti più conciliabile con i compiti d'ufficio o risulti in contrasto con le norme del presente titolo.

 

     Art. 60. Albi.

     1. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera, a) è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi albi, istituiti presso il dipartimento competente in materia di personale, riguardanti partitamente:

     a) rappresentanti in enti, istituti, società, fondazioni, comitati e altri organi collegiali;

     b) revisori dei conti presso le Aziende sanitarie, società e istituzioni;

     c) commissioni giudicatrici di concorso e di esame presso la Regione, Aziende sanitarie ed Enti locali;

     d) docenze presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;

     e) progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudo di opere pubbliche;

     f) altri incarichi.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i tempi, le modalità e i requisiti per l'iscrizione agli albi.

     3. I dipendenti interessati all'iscrizione negli albi di cui al comma 1 devono presentare domanda al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, dichiarando i requisiti professionali e le esperienze acquisite.

     4. L'avvenuta iscrizione o il diniego sono comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

     5. Gli albi sono compilati per ordine alfabetico e aggiornati con periodicità almeno annuale, tenuto conto, fra l'altro, delle successive variazioni dei requisiti professionali che gli interessati sono tenuti a dichiarare.

     6. Copia degli albi e dei successivi aggiornamenti è trasmessa tempestivamente al Consiglio regionale, anche ai fini delle nomine e designazioni di competenza.

 

     Art. 61. Incarichi conferiti dagli organi politici.

     1. L'organo politico competente adotta gli atti di incarico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) avvalendosi di un'istruttoria predisposta dalla struttura competente e diretta a valutare, ai fini della conciliabilità dell'incarico con l'espletamento dei compiti di ufficio, i seguenti elementi:

     a) natura e durata dell'incarico;

     b) tempi e modi di espletamento;

     c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;

     d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;

     e) intervento finanziario della Regione.

     2. Gli incarichi sono conferiti in base a valutazione di professionalità e garantendo, in attuazione dei principi di pari opportunità, per ogni tipologia di incarico, il rispetto delle percentuali delle componenti femminile e maschile rilevabili dagli albi di cui all'articolo 60. I relativi atti devono dichiarare la conciliabilità degli elementi di cui al comma 1 con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione.

 

     Art. 62. Incarichi professionali.

     1. Il conferimento a dipendenti di incarichi professionali retribuiti, di valenza interna alla struttura regionale e non ricompresi nei compiti di ufficio, spetta al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, d'intesa con il coordinatore del dipartimento interessato all'incarico medesimo. Detti incarichi sono attribuiti in base a valutazione di professionalità e nel rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione.

     2. Con apposito provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, ivi compresi la determinazione del compenso, gli obblighi dell'incaricato ed i relativi controlli.

 

     Art. 63. Atti di autorizzazione.

     1. L'assunzione degli incarichi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b) e comma 2 ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dal coordinatore competente in materia di personale o dal coordinatore del dipartimento del Consiglio regionale, per il personale assegnato al Consiglio, i quali provvedono entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

     2. La relativa domanda è formulata dagli Enti pubblici e dai privati interessati ed è trasmessa al coordinatore del dipartimento di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire l'incarico. La domanda può essere formulata dallo stesso dipendente ed è corredata da copia della richiesta e da tutti gli elementi di valutazione di cui all'articolo 61, comma 1, forniti dal dipendente stesso sotto la propria responsabilità.

     3. Per il rilascio delle autorizzazioni al personale che comunque presta servizio presso una pubblica amministrazione diversa dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 10 del decreto legislativo.

     4. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciliabilità con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione.

     5. A tal fine devono essere esaminati preventivamente gli elementi di valutazione di cui all'articolo 61, comma 1.

 

     Art. 64. Collaudi e verifiche.

     1.Non sono ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione di dipendenti per il collaudo di:

     a) opere pubbliche per le quali l'Ente locale abbia chiesto e ottenuto, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici), l'assistenza degli uffici della Regione anche per una delle seguenti attività:

     1. progettazione;

     2. direzione;

     3. contabilizzazione;

     4. assistenza ai lavori.

     b) opere per le quali l'Ente locale può provvedere direttamente a norma dell'articolo 3 della LR 18/1975 con esclusione di quelle prive di finanziamento regionale.

     2. Non sono parimenti ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione per le attività riguardanti piani, verifiche e controlli, comunque denominati, relative ad opere di disinquinamento ambientale. Sono eccezionalmente ammissibili atti di nomina di natura commissariale, temporalmente definiti e finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di interesse regionale, fermi restando i limiti dei compensi di cui all'articolo 59, comma 2.

 

     Art. 65. Anagrafe delle prestazioni.

     1. E' istituita presso il dipartimento competente in materia di personale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui devono essere indicati tutti gli incarichi e le attività extraimpiego svolte dai dipendenti regionali, nonché i relativi compensi.

     2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato deve documentare l'entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza della nomina, designazione o autorizzazione.

     3. Ove il compenso risultasse difforme da quello previsto negli atti di cui all'articolo 59, comma 1, l'organo competente ridetermina, se del caso, il periodo occorrente al riassorbimento dell'eccedenza.

     4. Entro il mese di maggio di ogni anno copia dell'anagrafe è trasmessa al Consiglio regionale per le valutazioni di competenza.

 

     Art. 66. Decadenza.

     1. Il dipendente che assuma un incarico in violazione delle norme del presente titolo è dichiarato; decaduto dall'impiego se la situazione di incompatibilità non cessa entro il termine indicato in apposita diffida.

     2. Il compenso dovuto per le prestazioni svolte in esecuzione di un incarico assunto in violazione delle disposizioni del presente titolo è versato dall'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto delle entrate del bilancio della Regione. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disciplinari.

 

     Art. 67. Disposizioni speciali.

     1. Il regime del trattamento economico spettante ai dirigenti regionali per gli incarichi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) è definito in conformità di quanto disposto in materia dai contratti collettivi di lavoro.

     2. Disposizioni specifiche disciplinano le attività di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 68. Enti e Aziende regionali.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto da essa espressamente previsto, agli Enti e Aziende regionali il cui personale faccia parte del ruolo unico regionale, nonché all'I.R.P.E.T., alle A.T.E.R., all'Agenzia regionale di Sanità ed alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

     2. Ai principi concernenti l'organizzazione delle strutture operative di cui al titolo III, capo I è data attuazione previo adeguamento, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 69. Disposizioni transitorie. [42]

 

     Art. 70. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi:

     a) legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 (Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana), così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 45;

     b) legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 (Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale), così come modificata dalle l.r. 7 novembre 1994, n. 82, l.r. 3 novembre 1995, n. 97, l.r. 25 gennaio 1996, n. 5, l.r. 3 settembre 1996, n. 75, l.r. 9 giugno 1998, n. 30, l.r. 13 agosto 1998, n. 66 e l.r. 14 aprile 1999, n. 20;

     c) legge regionale 12 aprile 1995, n. 56 (integrazione alla l.r. 7 novembre 1994, n. 81);

     d) legge regionale 3 novembre 1995, n. 97 (Disciplina delle forme collaborative speciali per l'esercizio delle funzioni dei componenti gli organi di direzione politica della Regione Toscana), così come modificata dalla l.r. 14 aprile 1999, n. 20;

     e) legge regionale 9 luglio 1996, n. 52 (Disciplina del personale delle segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio regionale);

     f) legge regionale 9 luglio 1996, n. 53 (Disciplina del personale dei Gruppi consiliari), così come modificata dalle l.r. 19 febbraio 1998, n. 13, l.r. 13 agosto 1998, n. 65 e l.r. 14 aprile 1999, n. 20;

     g) legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 (Norme per l'accesso al ruolo unico regionale).

     2. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale):

     a) articolo 4;

     b) articolo 25;

     c) articolo 26;

     d) articolo 27, così come modificato dalla l.r. 7 novembre 1994, n. 81;

     e) articolo 44;

     f) articolo 45, limitatamente al comma 3;

     g) articolo 48;

     h) articolo 49 bis, aggiunto con l.r. 14 novembre 1991, n. 53;

     i) articolo 101;

     l) articolo 158.

     3. Resta in vigore il regolamento regionale n. 5 del 24 dicembre 1999 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato).

 

 

TABELLA A

STRUTTURA

 

CONSIGLIO REGIONALE:

DIPARTIMENTO CONSIGLIO REGIONALE.

 

GIUNTA REGIONALE:

1. DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI. 2. DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE.

3. DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

4. DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI.

5. DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'. 6. DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DEI BENI CULTURALI. 7. AVVOCATURA REGIONALE.


[1] Abrogata dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[2] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 17 aprile 2000, n. 17.

[3] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[4] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 4, 5 e 6, per effetto dell'art. 1 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[5] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 4, 5 e 6, per effetto dell'art. 1 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[6] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 4, 5 e 6, per effetto dell'art. 1 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61. Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 giugno 2005, n. 44.

[7] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 4, 5 e 6, per effetto dell'art. 1 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[11] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 maggio 2002, n. 15.

[12] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 maggio 2002, n. 15.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[14] Comma aggiunto dall’art. 25 della L.R. 5 agosto 2003, n. 44.

[15] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 10 maggio 2002, n. 15.

[16] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 10 maggio 2002, n. 15, come da ultimo rettificata con errata corrige pubblicato nel B.U. 6 giugno 2002, n. 12.

[17] Gli originari commi da 4 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 11, per effetto dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[18] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall’art. 26 della L.R. 5 agosto 2003, n. 44.

[19] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall’art. 26 della L.R. 5 agosto 2003, n. 44.

[20] Gli originari commi da 4 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 11, per effetto dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[21] Gli originari commi da 4 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 11, per effetto dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[22] Gli originari commi da 4 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 11, per effetto dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 8.

[23] Gli originari commi da 4 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 11, per effetto dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[24] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 10 maggio 2002, n. 15.

[25] Gli originari commi da 4 a 10 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 11, per effetto dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[26] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 9 giugno 2005, n. 44.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 2000, n. 62.

[28] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61, modificato dall’art. 2 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 58 e così ulteriormente modificato dall’art. 4 della L.R. 17 febbraio 2006, n. 5.

[29] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[30] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[31] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[32] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 10 maggio 2002, n. 15.

[33] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 luglio 2000, n. 61.

[35] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 17 febbraio 2006, n. 5.

[36] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 1 marzo 2006, n. 6.

[37] Articoli abrogati dall’art. 30 della L.R. 5 agosto 2003, n. 44.

[38] Articoli abrogati dall’art. 30 della L.R. 5 agosto 2003, n. 44. Il comma 5, art. 33 è stato ulteriormente abrogato dall'art. 12 della L.R. 3 maggio 2007, n. 27.

[39] Articoli abrogati dall’art. 30 della L.R. 5 agosto 2003, n. 44.

[40] Articoli abrogati dall’art. 30 della L.R. 5 agosto 2003, n. 44.

[41] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 5 agosto 2003, n. 44.

[42] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.