§ 3.5.162 - L.R. 13 novembre 2018, n. 61.
Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:13/11/2018
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Attività per la Regione Toscana
Art. 3.  Programma di attività
Art. 4.  Finanziamento
Art. 5.  Bilancio
Art. 6.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 7.  Organi
Art. 8.  Direttore
Art. 9.  Controllo analogo
Art. 10.  Statuto
Art. 11.  Norme finali e transitorie
Art. 12.  Abrogazioni
Art. 13.  Norma finanziaria


§ 3.5.162 - L.R. 13 novembre 2018, n. 61.

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010.

(B.U. 21 novembre 2018, n. 52)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Visto il parere istituzionale obbligatorio favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 16 ottobre 2018;

 

Considerato quanto segue:

1. La Fondazione Sistema Toscana, costituita dalla Regione Toscana nel 2004, ha svolto un ruolo di primo piano nell’ambito della promozione del territorio regionale e della sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata. Dal 2010, dopo la fusione per incorporazione con la Mediateca Regionale Toscana, ha sviluppato e tuttora sostiene le attività in campo cinematografico ed audiovisivo, riportando importanti risultati sul territorio;

2. La Fondazione Sistema Toscana ha ampliato le proprie competenze ed attività a supporto dell’amministrazione regionale, acquisendo un’importanza strategica sempre più rilevante, sia in termini di impegno finanziario, sia in termini di più stretta interlocuzione con l’amministrazione regionale per le politiche di settore;

3. Il progressivo potenziamento del ruolo della Fondazione Sistema Toscana ha comportato l’avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all’interno della Fondazione stessa, realizzatosi principalmente attraverso alcune modifiche statutarie, nell’ambito della composizione del consiglio di amministrazione, i cui membri sono interamente nominati dal Consiglio regionale;

4. La Regione ha contemporaneamente avviato un percorso di razionalizzazione delle proprie società in house, sia al fine di semplificare i propri rapporti con tali organismi, sia al fine di attuare la recente normativa statale in materia di esercizio del controllo analogo contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

5. In esito a tale percorso sono state approvate la legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008) e la legge regionale 16 maggio 2018, n. 23 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009);

6. In coerenza con il percorso avviato, si rende opportuno rivisitare la normativa vigente relativa alla Fondazione Sistema Toscana al fine di rafforzare il regime del controllo analogo esercitato dalla Regione sulla stessa, anche alla luce degli indirizzi statali adottati in tale ambito e dell'esigenza di assicurare un migliore funzionamento della Fondazione in relazione al rapporto con gli stessi uffici regionali;

7. Pertanto sono introdotte nella presente legge disposizioni analoghe a quelle previste per le società in house Sviluppo Toscana e Agenzia regionale recupero risorse, finalizzate principalmente a razionalizzare le modalità di finanziamento di Fondazione Sistema Toscana, prevedendo disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;

8. Ai fini di cui al punto 7, le attività istituzionali della Fondazione Sistema Toscana sono distinte in attività istituzionali a carattere continuativo, attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo, che vengono finanziate, nel primo caso mediante un contributo che copre tutti costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento, nel secondo caso con un contributo fissato con atto amministrativo e, nel terzo, mediante la corresponsione di un compenso sulla base di un tariffario;

9. Al fine di garantire l'adeguato esercizio del controllo analogo è prevista l'adozione di atti di indirizzo da parte della Regione, l'effettuazione di controlli e di ispezioni e, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni regionali, l'applicazione di sanzioni sia nei confronti dell'organo di amministrazione della Fondazione, sia nei confronti del direttore, in relazione alle rispettive responsabilità;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Finalità

1. La Fondazione Sistema Toscana, nel quadro dell'ordinamento regionale, opera secondo le modalità dell’”in house providing” per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione:

a) sviluppo della comunicazione digitale per la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali, della ricerca e dell'innovazione, della società dell'informazione e della conoscenza;

b) promozione dell’integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;

c) promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative;

d) attività di film commission;

e) promozione e valorizzazione dell’identità toscana e sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti.

 

     Art. 2. Attività per la Regione Toscana

1. Le attività della Fondazione Sistema Toscana si articolano in:

a) attività istituzionali a carattere continuativo, che la Fondazione svolge in modo costante e in via prevalente mediante l'impiego di risorse umane e mezzi strumentali propri e in attuazione degli atti di programmazione regionale;

b) attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo, che svolgono una funzione di potenziamento delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le attività svolte d'intesa con altre pubbliche amministrazioni sulla base di accordi stipulati con la Regione Toscana;

c) eventuali attività istituzionali a carattere non continuativo.

2. Sono attività istituzionali a carattere continuativo:

a) per lo sviluppo della comunicazione digitale: il supporto alla diffusione dei servizi digitali, agli eventi e ai progetti finalizzati alla crescita della cultura digitale, il supporto alla semplificazione amministrativa, alla partecipazione e alla collaborazione attiva dei cittadini, all'integrazione delle attività del portale “intoscana.it” con quelle del sito istituzionale della Regione e supporto alla comunicazione on line di azioni e progetti di interesse regionale;

b) per la promozione dell’integrazione fra offerta culturale e offerta turistica: la gestione e lo sviluppo del sistema digitale turistico regionale in collaborazione con le azioni di Toscana promozione turistica;

c) per la promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative: le attività della Mediateca regionale e di educazione all'immagine e alla cultura cinematografica in ambito scolastico e sociale, il supporto ai festival internazionali di cinema e alle sale tradizionali, la gestione del cinema “La Compagnia”;

d) per le attività di film commission: il sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali;

e) per la promozione e valorizzazione dell'identità toscana: il supporto alle attività di promozione del sistema economico e produttivo, anche ai fini dell'attrazione di nuovi investimenti, e del patrimonio culturale, scientifico e paesaggistico; per lo sviluppo delle politiche giovanili: il supporto all'integrazione e alla sistematizzazione delle opportunità e dei servizi a favore dei giovani; per lo sviluppo delle politiche dei diritti: il supporto allo sviluppo di attività che favoriscano, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la più ampia partecipazione dei giovani alla diffusione della cultura dei diritti.

3. L'articolazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b), è definita nel programma di attività di cui all'articolo 3.

 

     Art. 3. Programma di attività

1. La Fondazione Sistema Toscana svolge la propria attività sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale.

2. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, definisce gli indirizzi per il programma di attività della Fondazione Sistema Toscana.

3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma di attività, elaborato nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 2 ed articolato secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, unitamente al bilancio di previsione di cui all'articolo 5, comma 1.

4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma di attività e il bilancio di previsione, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento, termine decorso il quale la Giunta regionale può prescindere dal parere.

5. Il programma delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del programma stesso, o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

6. Le modalità operative per lo svolgimento delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da una convenzione quadro che regola i rapporti della Regione con la Fondazione e il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma contestualmente all'approvazione del programma di attività.

 

     Art. 4. Finanziamento

1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziate con un contributo annuale, con proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.

2. Le attività istituzionali connesse a quelle con carattere continuativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono finanziate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nell'ambito del programma di attività di cui all'articolo 3.

3. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base del tariffario approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. Bilancio

1. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il bilancio di previsione annuale, con proiezione pluriennale, corredato dalla relazione del revisore unico.

2. La Giunta regionale approva il bilancio di previsione con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del revisore unico e dalla relazione sulla gestione.

4. Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

 

     Art. 6. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, la Giunta regionale impartisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi del direttore e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa della Fondazione Sistema Toscana definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore della Fondazione.

3. Il piano di cui al comma 2, è predisposto dal direttore della Fondazione Sistema Toscana, in coerenza con il programma delle attività di cui all'articolo 3, ed è trasmesso alla Giunta regionale contestualmente allo stesso.

4. Il piano è approvato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento dal consiglio di amministrazione, previo assenso della Giunta Regionale che ne relaziona al Consiglio regionale.

5. Il direttore della Fondazione Sistema Toscana, a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è trasmessa dal presidente della Fondazione Sistema Toscana o suo delegato alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

6. La relazione sulla qualità della prestazione, compresa la valutazione sugli obiettivi individuali del direttore della Fondazione Sistema Toscana, è approvata dal consiglio di amministrazione previo assenso della Giunta regionale, che ne relaziona al Consiglio regionale.

7. Il mancato assenso della Giunta Regionale, da rilasciarsi ai sensi dei commi 4 e 6, comporta il rinvio dei documenti al consiglio di amministrazione per l’adeguamento alle prescrizioni impartite.

 

     Art. 7. Organi

1. Sono organi della Fondazione Sistema Toscana:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il revisore unico.

2. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana è nominato dal Consiglio regionale.

3. Il consiglio di amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il presidente e il vicepresidente. Il consiglio di amministrazione nomina altresì il direttore.

4. Il funzionamento e i poteri degli organi di cui al comma 1, sono disciplinati nello statuto della Fondazione Sistema Toscana.

 

     Art. 8. Direttore

1. Il direttore, scelto in base a requisiti di comprovata professionalità ed esperienza di gestione nei settori di attività della Fondazione Sistema Toscana tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto della Fondazione Sistema Toscana.

2. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla nomina dello stesso consiglio. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.

3. Al direttore compete un trattamento economico determinato dal consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima l.r. 1/2009.

4. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni e fuori ruolo.

5. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente dal consiglio di amministrazione, che ne dispone la revoca, anche a seguito di specifico rilievo della Giunta regionale che ne relaziona al Consiglio regionale.

6. La revoca di cui al comma 5 può essere disposta, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche per i seguenti motivi:

a) responsabilità erariale per aver effettuato o autorizzato spese prive di idonea copertura;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;

c) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all'articolo 6;

d) mancato rispetto degli indirizzi e degli obblighi di cui all'articolo 9 per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.

 

     Art. 9. Controllo analogo

1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi “in house providing”, attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del revisore unico da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:

a) bilancio di previsione;

b) bilancio di esercizio;

c) programma di attività;

d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;

e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;

f) atti relativi alla dotazione organica;

g) contratti di consulenza.

2. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1.

3. Ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo, la Giunta regionale impartisce specifici indirizzi alla Fondazione Sistema Toscana e ne verifica il rispetto.

4. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui comma 1, lettere d), e), f) e g), entro trenta giorni dalla ricezione, termine decorso il quale si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.

5. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.

6. In caso di violazione da parte dell'organo di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, la Giunta regionale, con proprio atto, ne dà comunicazione al Consiglio regionale anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008.

 

     Art. 10. Statuto

1. Lo statuto della Fondazione Sistema Toscana prevede che oltre l’80 per cento del valore della produzione della Fondazione sia dedicato alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 e che la restante parte del valore della produzione sia dedicata alla realizzazione di servizi alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. Lo statuto prevede altresì che il direttore possa essere delegato dal presidente a curare ogni rapporto e comunicazione inerenti a quanto previsto dall'articolo 9.

 

     Art. 11. Norme finali e transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni ivi contenute secondo le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

2. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue il suo mandato fino alla naturale scadenza.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano con riferimento alle attività della Fondazione Sistema Toscana a decorrere dall'annualità 2019.

4. Al programma di attività per l'anno 2018 e al relativo finanziamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 44, 44 bis e 44 ter della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), abrogati dalla presente legge.

 

     Art. 12. Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 44, 44 bis e 44 ter della l.r. 21/2010.

 

     Art. 13. Norma finanziaria

1. A partire dall’annualità 2019 gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono stimati in euro 3.678.000,00 per l'anno 2019 ed euro 3.661.000,00 per l'anno 2020, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2018–2020, annualità 2019 e 2020, come segue:

Anno 2019

- per euro 1.265.000,00 sugli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 963.026,97 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 526.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 16.973,03 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 50.000,00 sugli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 857.000,00 sugli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2020

- per euro 1.265.000,00 sugli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 963.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 526.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 50.000,00 sugli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- per euro 857.000,00 sugli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.