§ 3.5.105 - L.R. 27 dicembre 2004, n. 78.
Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:27/12/2004
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Oggetto e principi.
Art. 2.  Obiettivi generali.
Art. 3.  Autorizzazione all’esercizio cinematografico.
Art. 4.  Indirizzi regionali.
Art. 5.  Regolamento di attuazione.
Art. 6.  Monitoraggio e informazione.


§ 3.5.105 - L.R. 27 dicembre 2004, n. 78. [1]

Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico.

(B.U. 5 gennaio 2005, n. 1).

 

Art. 1. Oggetto e principi.

     1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana in materia di modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all’ampliamento di sale e arene già in attività.

     2. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti principi:

     a) centralità dello spettatore;

     b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;

     c) crescita dell’imprenditoria e dell’occupazione, qualità del lavoro e formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

     d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;

     e) valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

 

     Art. 2. Obiettivi generali.

     1. Nell’ambito dei principi di cui all’articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell’esercizio sulla base dei seguenti obiettivi generali:

     a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

     b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;

     c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

     d) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

     e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

 

     Art. 3. Autorizzazione all’esercizio cinematografico.

     1. La realizzazione, la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l’ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione, solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a trecento posti.

     2. La Regione è competente al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1.

     3. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     4. La inattività dell’esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall’autorizzazione.

     5. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. Indirizzi regionali.

     1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ed emanati previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia.

     2. Gli indirizzi sono stabiliti sulla base di indicatori che tengono conto fra l’altro dei dati quantitativi e qualitativi sull’andamento del consumo nell’ambito cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari, delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso [2].

 

     Art. 5. Regolamento di attuazione.

     1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

     a) la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all’articolo 3;

     b) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di strutture ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

 

     Art. 6. Monitoraggio e informazione.

     1. La Giunta regionale realizza un sistema informativo della rete distributiva e un sistema di monitoraggio, e comunica annualmente i risultati al Consiglio regionale.


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2006, n. 57.