§ 3.5.106 - L.R. 31 gennaio 2005, n. 19.
Norme sul sistema regionale dei beni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:31/01/2005
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Principi.
Art. 3.  Rapporti con lo Stato.
Art. 4.  Rapporti con gli enti locali.
Art. 5.  Rapporti con università, istituzioni di ricerca, istituzioni di cultura.
Art. 6.  Rapporti con soggetti privati singoli o associati.
Art. 7.  Autonomia e qualificazione tecnica e scientifica degli apparati.
Art. 8.  Forme dell’intervento regionale.
Art. 9.  Partecipazione della Regione a fondazioni, associazioni e altri organismi.
Art. 10.  Sistema informativo.
Art. 11.  Linee di indirizzo e standard tecnici.
Art. 12.  Attuazione della legge.


§ 3.5.106 - L.R. 31 gennaio 2005, n. 19. [1]

Norme sul sistema regionale dei beni culturali.

(B.U. 7 febbraio 2005, n. 8).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di tutela dei beni culturali ad essa attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o dalle intese ai sensi dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e gli indirizzi generali definiti dalla presente legge, in attuazione delle finalità indicate all’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto.

     2. La Regione promuove l’integrazione di funzioni e compiti concernenti la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene culturale, e favorisce il coordinamento e l’integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio.

 

     Art. 2. Principi.

     1. L’intervento regionale è improntato ai seguenti principi:

     a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;

     b) valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;

     c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;

     d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;

     e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;

     f) valorizzazione dell’attività di ricerca.

 

Capo II

Rapporti con lo Stato, gli enti locali, e con gli altri soggetti

 

     Art. 3. Rapporti con lo Stato.

     1. La Giunta regionale, in applicazione del principio di leale collaborazione, elabora, definisce e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, in particolare ai seguenti fini:

     a) conferimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d. lgs. 42/2004, di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale;

     b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’articolo 102 del d. lgs. 42/2004;

     c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 112 del d. lgs. 42/2004, e individuazione di adeguate forme di gestione;

     d) individuazione degli indirizzi fondamentali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela.

     2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione programma, nell’ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, la riorganizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l’integrazione fra istituti statali e istituti degli enti locali e dei soggetti privati.

 

     Art. 4. Rapporti con gli enti locali.

     1. La Regione riconosce negli enti locali territoriali i soggetti essenziali per il sistema regionale, ai quali compete la responsabilità di integrare, coordinare e gestire, nel quadro dei principi indicati dalla Regione, le relazioni fra il bene culturale ed il contesto paesaggistico e territoriale.

     2. La Giunta regionale garantisce la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di elaborazione delle proprie proposte per i fini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), e agli accordi su base regionale per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 112 del d. lgs. 42/2004.

     3. La Regione, nel rispetto dell’autonomia degli enti territoriali, detta norme sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano garantite condizioni omogenee di efficace gestione.

 

     Art. 5. Rapporti con università, istituzioni di ricerca, istituzioni di cultura.

     1. La Regione promuove e favorisce le più ampie forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, con le istituzioni di ricerca e con le istituzioni culturali o comunque interessate a finalità culturali, anche al fine di definire programmi comuni di ricerca e di studi.

 

     Art. 6. Rapporti con soggetti privati singoli o associati.

     1. La Regione riconosce il contributo di conoscenze tecniche, di esperienze, di risorse economiche ed organizzative che i privati, singoli o associati, con o senza scopo di lucro, possono apportare all’intervento pubblico per i beni culturali, e ne valorizza l’iniziativa e l’attività.

 

     Art. 7. Autonomia e qualificazione tecnica e scientifica degli apparati.

     1. La Regione valorizza l’autonomia tecnica e scientifica delle strutture all’esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali.

     2. La Regione realizza, con la collaborazione delle istituzioni interessate, iniziative per promuovere e definire la costituzione di un apparato unitario di livello regionale, caratterizzato da una posizione di autonomia tecnico-scientifica ed operativa.

 

Capo III

Strumenti attuativi

 

     Art. 8. Forme dell’intervento regionale.

     1. L’intervento regionale si avvale di forme di cooperazione quali accordi, convenzioni, contratti.

     2. Gli atti di concertazione, gli accordi, le convenzioni contengono disposizioni volte a garantire l’esecuzione ed una chiara attribuzione delle responsabilità in caso di violazione degli impegni concordati.

     3. La Giunta regionale elabora schemi-tipo di accordi, di convenzioni, di contratti, e li mette a disposizione degli enti interessati.

 

     Art. 9. Partecipazione della Regione a fondazioni, associazioni e altri organismi.

     1. La Regione partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.

     2. La partecipazione della Regione agli organismi di cui al comma 1 è prevista all’interno degli atti di programmazione di cui alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali).

 

     Art. 10. Sistema informativo.

     1. La Giunta regionale organizza e gestisce un sistema informativo in cui sono inseriti, ordinati e catalogati gli elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché per la progettazione, l’esercizio, la valutazione ed il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.

     2. Il sistema regionale:

     a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva, compresi quelli determinati dalle politiche, dai piani e dagli interventi concernenti il paesaggio, il territorio, l’ambiente;

     b) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;

     c) contribuisce ai sistemi informativi previsti a livello nazionale.

     3. Nel sistema informativo confluiscono gli accordi, le intese e gli altri atti di cui all’articolo 8.

     4. Il sistema informativo assicura la pubblicità e la trasparenza dell’intervento in materia di beni culturali e rende agevole l’accesso ai dati acquisiti, fermi i limiti derivanti dalla legislazione vigente.

     5. La Giunta trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato del sistema informativo a livello regionale e locale, e sui rapporti con il quadro delle attività di ricerca.

 

     Art. 11. Linee di indirizzo e standard tecnici.

     1. La Giunta regionale definisce indirizzi e standard tecnici per l’intervento pubblico a livello regionale e locale, e contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l’intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

     Art. 12. Attuazione della legge.

     1. La presente legge è attuata attraverso gli strumenti e le procedure di cui alla l.r. 14/1995.


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.