§ 3.5.76 - L.R. 18 febbraio 1998, n. 12.
Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:18/02/1998
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Sostegno alle attività delle istituzioni culturali.
Art. 3.  Tabella regionale.
Art. 4.  Determinazione del contributo.
Art. 5.  Adempimenti a carico delle istituzioni culturali beneficiarie dei contributi.
Art. 6.  Procedimento di formazione della tabella.
Art. 7.  Cumulo di finanziamenti.
Art. 8.  Disposizioni di prima attuazione.
Art. 9.  Abrogazioni.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 3.5.76 - L.R. 18 febbraio 1998, n. 12. [1]

Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.

(B.U. 27 febbraio 1998, n. 8).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. In attuazione delle finalità e in conformità dei principi dello Statuto regionale, la presente legge dispone misure di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale, ad eccezione di quelle operanti nei settori dello spettacolo, e attua il parziale riordino della legislazione regionale nella materia.

 

     Art. 2. Sostegno alle attività delle istituzioni culturali.

     1. La Regione sostiene l'attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale mediante l'assegnazione di contributi annuali.

     2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

     a) essere state sostituite con legge ovvero disporre di personalità giuridica;

     b) non avere finalità di lucro;

     c) svolgere attività continuativa da almeno cinque anni;

     d) svolgere in modo continuativo attività di ricerca ed elaborazione, documentata e fruibile, di rilevante valore scientifico e culturale, volta alla produzione e alla diffusione delle conoscenze, anche attraverso iniziative di formazione. Le suddette attività possono essere svolte in collaborazione con istituzioni di ricerca di altre regioni o di altri stati;

     e) svolgere l'attività sulla base di un programma triennale che assuma tra gli obiettivi la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e culturale della Toscana mediante progetti e iniziative finalizzate al suo sostegno, incremento e sviluppo;

     f) disporre di un rilevante patrimonio museale o documentario, su qualunque supporto fisico, pubblicamente fruibile in forma organizzata e continuativa e di cui sia disponibile il catalogo;

     g) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini;

     h) svolgere e fornire servizi di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca ed al patrimonio documentario;

     i) svolgere attività editoriale, diretta o indiretta, conformemente ai propri fini istituzionali;

     l) disporre di una sede adeguata e di risorse umane, finanziarie e strumentali idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

     m) esercitare una efficiente e qualificata amministrazione, da documentare tramite l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;

     n) disporre di un programma di attività per il triennio successivo da documentare.

 

     Art. 3. Tabella regionale.

     1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi annuali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in apposita tabella costituita con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

     2. La tabella è sottoposta a revisione triennale con la stessa procedura prevista dall'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 4. Determinazione del contributo.

     1. Per la determinazione del contributo riferito alla singola istituzione si tiene conto dei seguenti elementi:

     a) consistenza del patrimonio librario storico e incremento di quello corrente;

     b) consistenza e arricchimento del patrimonio museale o documentario, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi della legislazione vigente;

     c) quantità e tipologia dei servizi oggetto di pubblica fruizione;

     d) svolgimento di attività e programmi di ricerca e di elaborazione culturale di interesse pubblico, la cui rilevanza sia riscontrabile anche dai documenti contabili.

     2. La tabella di cui all'art. 3, comma 1, indica per ogni singola istituzione la quota percentuale del contributo regionale determinata in base a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

     3. L'ammontare del contributo annuale spettante a ciascuna istituzione è calcolato sullo stanziamento del bilancio annuale.

 

     Art. 5. Adempimenti a carico delle istituzioni culturali beneficiarie dei contributi.

     1. Le istituzionali culturali beneficiarie dei contributi regionali di cui alla presente legge sono tenute a documentare la destinazione dei fondi loro assegnati. A tal fine sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale la seguente documentazione:

     a) i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

     b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;

     c) le delibere e gli atti che la Giunta regionale ritenga necessario acquisire.

     2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione. La documentazione di cui al comma 1, lettera c), è trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta.

     3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1, la Giunta regionale dispone l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'art. 3. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera c) del medesimo comma 1, la Giunta regionale può disporre motivatamente la sospensione dell'erogazione del contributo annuale.

     4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, dispone la sospensione dell'erogazione del contributo annuale previsto dalla tabella di cui all'art. 3, in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale.

 

     Art. 6. Procedimento di formazione della tabella.

     1. Ai fini dell'inserimento nella tabella, le istituzioni culturali di cui all'articolo 2 presentano apposita domanda, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente la revisione triennale.

     2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di deliberazione avente ad oggetto la tabella di cui all'articolo 3, entro il 30 novembre.

     3. Il Consiglio regionale approva entro il 31 gennaio la proposta di delibera di cui al comma 2.

 

     Art. 7. Cumulo di finanziamenti.

     1. Le istituzioni culturali beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non accedono ai finanziamenti di cui alla Legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 "Norme per la promozione delle attività culturali e educative, relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali" concessi dalle Province ai sensi della Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 "Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali".

     2. Per l'esercizio finanziario 1998 ai fini dell'osservanza di quanto previsto dal comma precedente, le Province, all'atto della formazione della graduatoria di cui al quarto comma dell'art. 4 della Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 escludono le istituzioni culturali già inserite in tabella.

 

     Art. 8. Disposizioni di prima attuazione.

     1. In sede di prima applicazione la tabella di cui all'articolo 3 è valida per un biennio. I programmi di cui all'art. 2, secondo comma, lettere e) e n) si intendono di durata biennale.

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito atto, determina le modalità per la presentazione delle domande di inserimento in tabella.

     3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'atto di cui al comma 2, le istituzioni culturali presentano domanda di inserimento nella tabella.

     4. Entro i successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di delibera relativa alla costituzione della tabella da approvarsi nei trenta giorni successivi.

     5. Per il primo biennio di costituzione della predetta tabella, vi sono inserite di diritto le seguenti istituzioni culturali, costituite dalla Regione Toscana o a cui la Regione medesima ha aderito con legge: Fondazione "Primo Conti", Fondazione "Giovanni Michelucci", Fondazione "Franco Antonicelli", Fondazione "Licia e Carlo Ludovico Ragghianti", Fondazione "Scienza e Tecnica", Fondazione "Primo Levi", Fondazione "Piero della Francesca".

     6. L'atto di cui al comma 2 del presente articolo, contiene l'indicazione dei documenti che le istituzioni di cui al comma precedente devono presentare per la determinazione del contributo secondo quanto disposto all'art. 4.

 

     Art. 9. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     L.R. 7 settembre 1979, n. 47 «Partecipazione della Regione Toscana agli atti esecutivi della fondazione "Primo Conti" - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche»;

     L.R. 28 marzo 1981, n. 36 «Partecipazione della Regione Toscana alle attività della fondazione "Franco Antonicelli"»;

     L.R. 14 dicembre 1981, n. 87 «Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della fondazione "G. Michelucci" di Fiesole»;

     L.R. 12 luglio 1983, n. 53 «Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della fondazione "Licia e Carlo Ludovico Ragghianti" di Lucca»;

     L.R. 4 febbraio 1987, n. 9 «Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della fondazione "Scienza e tecnica" di Firenze»;

     L.R. 14 aprile 1990, n. 47 «Partecipazione della Regione Toscana alla fondazione di cultura ebraica "Primo Levi"»;

     L.R. 11 maggio 1991, n. 19 «Partecipazione della Regione Toscana alla fondazione "Piero della Francesca" con sede a Sansepolcro».

     2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dagli atti adottati sulla base delle leggi indicate nel comma 1 fino alla data di abrogazione delle stesse.

     3. Continuano a produrre efficacia fino al termine dagli stessi previsto gli atti adottati in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, lettera b, della L.R. 7 settembre 1979, n. 47 «Partecipazione della Regione Toscana agli atti esecutivi della fondazione "Primo Conti" - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche».

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'anno 1998, si fa fronte con le variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che vengono apportate come segue:

     In diminuzione

     Cap. 16380 "Fondo per interventi finanziari di parte corrente nei settori delle attività e dei ben culturali" (L.R. 1.2.1995, n. 14)

     L. 1.000.000.000.=

     Cap. 962 "Contributo alla Fondazione di cultura ebraica Primo Levi (L.R. 14.4.90, n. 47)"

     L. 50.000.000.=

     di nuova istituzione

     cap. 16385 "Fondo per il sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale" (L.R. 18.2.1998, n. 12)

     L. 1.050.000.000.=

     2. Per gli esercizi successivi all'esercizio finanziario 1998 si farà fronte con la legge di bilancio.

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.