§ 3.5.136 - L.R. 14 febbraio 2012, n. 5.
Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:14/02/2012
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Elenco regionale e logo identificativo
Art. 3 bis.  Calendario annuale delle manifestazioni storiche
Art. 4.  Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale
Art. 5.  Iscrizione delle manifestazioni all’elenco regionale
Art. 6.  Revoca dell’iscrizione dall’elenco regionale
Art. 7.  Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica
Art. 8.  Contributi finanziari e attività di valorizzazione
Art. 9.  Programma pluriennale degli interventi
Art. 10.  Relazione
Art. 11.  Modifiche alla l.r. 21/2010
Art. 12.  Norma finale
Art. 13.  Norma finanziaria


§ 3.5.136 - L.R. 14 febbraio 2012, n. 5. [1]

Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

(B.U. 22 febbraio 2012, n. 7)

 

Il Consiglio Regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’ articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità:

iordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);

 

Visto il parere istituzionale obbligatorio, ex articolo 42 dello Statuto, favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 29 novembre 2011;

 

Considerato quanto segue:

1. La Toscana è da tempo terra di rievocazioni e ricostruzioni di eventi storici largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale, prova ne sono le non poche manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente nelle zone interessate flussi turistici considerevoli. Alle spalle di tali eventi, straordinari sotto il profilo della capacità di animazione di luoghi e comunità locali, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnate nell’organizzazione degli stessi eventi e nella conservazione e diffusione di tradizioni, usi e costumi tipici del luogo che trovano nell’attività di questi soggetti strumento di perpetuazione alle nuove generazioni;

2. La Regione Toscana persegue, fra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, non solo del patrimonio storico e artistico in senso lato, ma anche la “valorizzazione delle distinte identità culturali” del territorio regionale, che indubbiamente hanno nelle rievocazioni e ricostruzioni storiche un elemento identitario ad alta riconoscibilità. Proprio il dettato statutario ha portato il legislatore regionale, anche nel recente passato, a porre la propria attenzione sull’opportunità di assumere un’iniziativa legislativa volta a sostenere la promozione di tali eventi e a sostenere, conseguentemente, i soggetti che questi organizzano ed animano, adeguandosi così a quanto posto in essere negli ultimissimi anni da altre realtà regionali, dotatesi di leggi specificamente dedicate al sostegno di rievocazioni e ricostruzioni storiche;

3. Appare inoltre evidente la necessità dello strumento legislativo, posto il bisogno di definire puntualmente cosa si intenda per manifestazioni e gruppi di rievocazione e ricostruzione storica;

4. Con l’ordine del giorno 15 febbraio 2011, n. 22 (Collegato alla proposta di legge di iniziativa popolare, ex articolo 74 dello Statuto, n. 1 “Valorizzazione e tutela degli sport della tradizione Gioco del pallone col bracciale e palla tamburello”), il Consiglio regionale, nell’ambito della valutazione della proposta degli enti locali di valorizzazione e di tutela degli sport della tradizione, aveva assunto l’impegno di rilanciare, insieme ai soggetti interessati, una discussone volta a dare tutela e dignità “al più ampio quadro delle manifestazioni e alle forme di associazionismo aventi finalità di rievocazione storica della Toscana”;

5. La positiva esperienza del lavoro svolto durante la scorsa legislatura dal Comitato regionale per i gruppi e le rievocazioni storiche toscane in occasione dell’organizzazione della Festa della Toscana, ha consentito di creare una rete fra le varie associazioni e manifestazioni della nostra Regione ed un proficuo scambio di conoscenze ed esperienze, in virtù del quale si avverte l’esigenza di una apposita legge che valorizzi le associazioni e manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica;

6. La previsione di un’apposita legge che disciplini la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana, rende opportuna l’abrogazione della lettera p) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 21/2010.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, anche in raccordo con gli enti locali, promuove e valorizza le associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, riconoscendone il ruolo di promozione culturale, conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo e dispone misure di sostegno e di promozione a loro favore.

2. La Regione Toscana collabora con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati, per il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica negli eventi organizzati dalla Regione Toscana, quali soggetti di qualificata rappresentanza della Toscana in Italia e nel mondo.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per associazioni di rievocazione storica si intendono le associazioni che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, quali:

a) l’arte della bandiera;

b) l’arte del tiro con la balestra;

c) la musica;

d) la danza;

e) il costume;

f) le arti militari e le battaglie;

g) i giochi ed i tornei;

h) gli sport della tradizione.

2. Per associazioni di ricostruzione storica si intendono le associazioni che hanno per fine statutario la conservazione e la valorizzazione della storia del proprio territorio e che rispettano i seguenti criteri e requisiti:

a) svolgimento di attività di ricostruzione storica mediante l’utilizzo di vestiti, armi, armature ed altri manufatti, realizzati secondo fonti documentali;

b) realizzazione di manufatti esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti, con i materiali e le tecniche risultanti dall’elaborazione delle fonti stesse.

3. Sono manifestazioni di rievocazione storica, le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio, rispettando criteri di veridicità storica.

4. Sono manifestazioni di ricostruzione storica le manifestazioni, la cui organizzazione fa capo ad enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di ricostruire su basi storiche eventi o di realizzare ed utilizzare su basi storiche oggetti, vesti, accessori, armamenti.

 

     Art. 3. Elenco regionale e logo identificativo [2]

1. La Giunta regionale con deliberazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la competente struttura della Giunta stessa, l’elenco delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana, articolato nelle seguenti sezioni:

a) associazioni di rievocazione storica;

b) associazioni di ricostruzione storica;

c) manifestazioni di rievocazione storica;

d) manifestazioni di ricostruzione storica.

2. L’elenco di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è aggiornato annualmente entro il 30 novembre di ogni anno [3].

2 bis. Le associazioni e le manifestazioni inserite nell’elenco possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo, recante la dicitura di “Associazione storica della Regione Toscana” o “Manifestazione storica della Regione Toscana”. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il logo e sono disciplinate le modalità per l’autorizzazione e la revoca all’uso dello stesso [4].

 

     Art. 3 bis. Calendario annuale delle manifestazioni storiche [5]

1. Sulla base dell’aggiornamento di cui all’articolo 3, comma 2, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione e di ricostruzione storica della Regione Toscana relativo all’anno successivo.

2. Ampia diffusione al calendario è data nell’ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Regione Toscana previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

 

     Art. 4. Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale

1. Sono iscritte alle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), le associazioni senza fini di lucro, iscritte alle sezioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’ articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”), che svolgano la propria attività da non meno di cinque anni.

2. La domanda per ottenere l’iscrizione, redatta sulla base di uno specifico modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale, deve essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;

c) documentazione fotografica;

d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione;

e) attestazione del comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione in merito all’attività svolta.

3. Per le associazioni di ricostruzione storica, la relazione di cui al comma 2, lettera b), deve descrivere il periodo storico di riferimento, le attività svolte ed illustrare i vestiti, le armi, le armature ed i manufatti utilizzati, citando le fonti documentali di riferimento. Alla relazione sono allegate le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto [6].

3 bis. Ogni associazione può iscriversi soltanto ad una delle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) [7].

 

     Art. 5. Iscrizione delle manifestazioni all’elenco regionale

1. La domanda per ottenere l’iscrizione alle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), redatta sulla base di uno specifico modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale, deve essere presentata, entro il 30 settembre di ogni anno, dal legale rappresentante dell’ente locale o del soggetto pubblico o privato organizzatore della manifestazione e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione sull’origine della manifestazione e sui riferimenti al periodo storico preso in considerazione;

b) documentazione fotografica;

c) dichiarazione che la manifestazione si svolge con cadenza periodica da almeno cinque anni;

d) attestazione del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.

2. Per le manifestazioni di ricostruzione storica, la relazione di cui al comma 1, lettera a), deve descrivere il periodo storico di riferimento, i vestiti, le armi, le armature ed i manufatti utilizzati, citando le fonti documentali di riferimento. Alla relazione sono allegate le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto [8].

2 bis. Ogni manifestazione può essere iscritta soltanto ad una delle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) [9].

 

     Art. 6. Revoca dell’iscrizione dall’elenco regionale [10]

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso dei requisiti sono svolte dalla competente struttura della Giunta regionale, la quale si avvale della collaborazione del Comitato di cui all’articolo 7.

2. L’accertamento della mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 comporta la revoca dall’iscrizione all’elenco regionale.

 

     Art. 7. Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica [11]

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte nell’elenco regionale, di seguito definito “comitato”, quale organismo di consulenza dell’amministrazione regionale in ordine alle materie di cui alla presente legge [12].

2. Fanno parte del comitato:

0a) l’assessore competente in materia di politiche culturali o un suo delegato [13];

a) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

b) [dieci sindaci, fra cui il sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, e nove sindaci designati, uno per ciascuna provincia, dai comuni che organizzano e gestiscono direttamente manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, o assessori loro delegati] [14];

c) dieci membri, uno per la Città metropolitana di Firenze ed uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 3, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale;

d) il Presidente del Consiglio regionale [15].

3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), e il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera a) [16].

4. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti di cui al comma 2, lettera c). In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura.

6. L’incarico di presidente e di vicepresidente non può essere svolto per più di due legislature consecutive.

7. Al presidente, al vicepresidente ed agli altri membri del comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese [17].

8. Il comitato adotta, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.

8 bis. La Regione può avvalersi del comitato per la realizzazione di iniziative di ricostruzione e rievocazione storica [18].

 

     Art. 8. Contributi finanziari e attività di valorizzazione [19]

1. La Regione eroga contributi alle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, per la realizzazione delle manifestazioni medesime [20].

2. La Regione eroga altresì contributi alle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 per la conservazione, il restauro e l'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione e ricostruzione storica [21].

3. Ai fini della concessione dei contributi, la Regione emana bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda di contributo per l’anno di riferimento.

5. Le domande di contributo sono valutate, in particolare, sulla base di criteri relativi alla coerenza storica, alla rilevanza ed alla capacità organizzativa e di coinvolgimento dell’evento e del soggetto organizzatore, specificati nel bando.

6. La Regione promuove e valorizza, tramite la propria attività di comunicazione, le iniziative delle associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.

 

     Art. 9. Programma pluriennale degli interventi [22]

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 3 sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, predispone il programma pluriennale degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

2. Il programma contiene:

a) gli obiettivi che si intendono perseguire, i contenuti progettuali degli interventi e l’entità dei finanziamenti per le diverse annualità;

b) l’ammontare delle risorse disponibili con l’indicazione delle quote percentuali destinate agli interventi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2;

c) le quote percentuali di risorse finanziarie destinate alle tipologie di soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 3;

d) le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti;

e) le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei beneficiari dei contributi.

3. Il programma pluriennale degli interventi ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, la durata del programma coincide con quella della legislatura corrente.

 

     Art. 10. Relazione [23]

1. La Giunta regionale presenta entro il 31 ottobre 2021, al Consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente, una relazione che descrive:

a) le attività di promozione e valorizzazione svolte in favore delle manifestazioni e delle associazioni iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 3;

b) [abrogata];

c) i progetti realizzati con i finanziamenti erogati ai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 3.

 

     Art. 11. Modifiche alla l.r. 21/2010

1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è abrogata.

 

     Art. 12. Norma finale

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all’articolo 4, comma 2, e all’articolo 5, comma 1, per la presentazione delle domande di iscrizione alle sezioni dell’elenco, è stabilito dalla Giunta regionale a seguito della predisposizione del modello per l’iscrizione.

2. Il modello per la domanda di iscrizione è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. Norma finanziaria [24]

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020

- in diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti.”, Programma n. 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00

- in aumento, Missione di spesa n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma n. 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00.

2 bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023 [25].

2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio [26].


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 3 agosto 2021, n. 27.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2015, n. 71.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2015, n. 71.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2015, n. 71.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2015, n. 71.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[10] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 novembre 2015, n. 71 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[11] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 luglio 2015, n. 60.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[13] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[14] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[15] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[16] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2015, n. 71 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[18] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2015, n. 71 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[19] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[20] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[21] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[22] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[23] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[24] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2020, n. 19.

[25] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[26] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.