§ 3.5.11 – L.R. 4 dicembre 1980, n. 89.
Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale - Delega delle funzioni amministrative agli Enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:04/12/1980
Numero:89


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto della legge.
Art. 3.  Dichiarazione di interesse pubblico.
Art. 4.  Effetti della dichiarazione di interesse pubblico.
Art. 5.  Inventario e catalogazione dei beni.
Art. 6.  Acquisizione dei beni.
Art. 7.  Norme di cautela dell'integrità dei beni.
Art. 8.  Definizione, finalità e compiti.
Art. 9.  Adempimenti.
Art. 10.  Commissione per la gestione: composizione e compiti.
Art. 11.  Regolamento d'uso.
Art. 12.  Sistema museale associativo.
Art. 13.  Personale dei musei.
Art. 13 bis.  Istituzione di punti vendita.
Art. 14.  Funzioni delegate ai Comuni.
Art. 15.  Funzioni riservate al Consiglio regionale.
Art. 16.  Funzioni riservate alla Giunta regionale.
Art. 17.  Catalogo Unico Regionale.
Art. 18.  Modalità di esercizio delle funzioni della Giunta regionale.
Art. 19.  Autorizzazione di spesa.
Art. 20.  Finanziamenti per gli Enti locali.
Art. 21.  Finanziamenti riservati alla Regione.
Art. 22.  Relazione degli Enti delegati sulla attività svolta e rendiconto delle spese.
Art. 23.  Relazione al Consiglio regionale.
Art. 24.  Termine di adeguamento degli statuti e dei regolamenti.
Art. 25.  Ripartizione territoriale dei sistemi museali.
Art. 26.  Presentazione dei programmi.
Art. 27.  Rinvio.


§ 3.5.11 – L.R. 4 dicembre 1980, n. 89. [1]

Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale - Delega delle funzioni amministrative agli Enti locali.

(B.U. 12 dicembre 1980, n. 67).

 

Titolo I

FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e favorisce le iniziative tese alla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali della Toscana ed alla utilizzazione di tale patrimonio al fine di assicurare il diritto alla cultura di tutta la comunità, secondo le finalità indicate nell'art. 4 dello Statuto.

     A tale fine promuove e coordina l'istituzione e la gestione di musei di Enti locali e di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale e concorre a tutelare nel territorio i beni culturali ed ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione statale.

     Contribuisce, inoltre, ad incentivare lo sviluppo più ampio della pubblicizzazione di tali beni mediante la costituzione di adeguati strumenti operativi; provvede alla formazione ed all'aggiornamento del personale, alla promozione di eventuali sistemi museali; esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento.

 

     Art. 2. Oggetto della legge.

     Sono oggetto della presente legge i musei e le raccolte di interesse artistico, storico, naturalistico e bibliografico ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

 

Titolo II

DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO E CONTRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 3. Dichiarazione di interesse pubblico.

     La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti proprietari, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio, può dichiarare di interesse pubblico musei, raccolte o collezioni culturalmente significative di proprietà di soggetti diversi da Enti locali territoriali per assicurarne adeguatamente il godimento pubblico.

     La richiesta dei soggetti proprietari, trasmessa dall'Ente delegato, deve essere corredata da:

     a) dichiarazione di proprietà del bene;

     b) planimetria dei locali di esposizione;

     c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;

     d) relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre;

     e) nulla-osta della soprintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici;

     f) proposta di regolamento d'uso e godimento del bene che, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, in quanto applicabili in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni del museo o della raccolta, deve contenere i criteri e le modalità previste dall'art. 11, inerenti l'uso ed il godimento dei beni stessi;

     g) relazione sugli eventuali interventi per realizzare impianti, attrezzature e servizi necessari alla conservazione, al funzionamento, al pubblico godimento e sviluppo del museo o della raccolta.

     A seguito della richiesta, viene effettuata ricognizione dei beni da parte di due funzionari della Giunta regionale, che redigono verbale comprensivo dell'inventario di tutto il materiale per il quale è stata presentata la richiesta di cui al 1° comma.

     La dichiarazione di interesse pubblico avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, previo parere motivato della Consulta regionale toscana dei beni culturali, e sentita la competente commissione consiliare.

     Con la deliberazione della Giunta regionale viene approvato anche il regolamento di cui alla lettera f), 2° comma, del presente articolo.

     I musei, oggetto della disciplina di cui alla legge 22-9-1960, n. 1080, e le raccolte di cui ai DD.PP.RR. n. 3/1972 e 616/1977, sono riconosciuti dalla presente legge come musei e raccolte di interesse pubblico.

 

     Art. 4. Effetti della dichiarazione di interesse pubblico.

     I beni dichiarati di interesse pubblico ai sensi dell'art. 3 sono ammissibili ai contributi regionali.

     Le domande di contributi, con la relazione degli interventi da realizzare, sono dirette dai soggetti di cui all'art. 3, 1° comma, alla Giunta regionale, tramite l'Ente delegato competente per territorio, entro il 30 marzo di ogni anno.

     I contributi sono determinati in relazione agli oneri per la dotazione di impianti, attrezzature e servizi ed interventi necessari alla conservazione, al funzionamento, al pubblico godimento e sviluppo dei musei e delle raccolte.

     Il Consiglio regionale, previo parere degli Enti delegati e su proposta della Giunta, approva il piano di riparto dei contributi.

 

     Art. 5. Inventario e catalogazione dei beni.

     Gli Enti locali sono tenuti ad inventariare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i beni di loro proprietà ed a concorrere alla catalogazione, secondo le vigenti norme statali e previo accordo con i proprietari, dei beni culturali ed ambientali comunque esistenti nel proprio ambito territoriale.

     L'Ente locale deposita le relative schede di catalogo e copia dell'inventario presso il Catalogo Unico Regionale di cui al successivo art. 17.

     In caso di nuovi acquisti o depositi, l'Ente locale consegna al Catalogo Unico Regionale una copia di ciascuna nuova scheda.

     Gli Enti locali sono tenuti ad inserire nei propri strumenti urbanistici la localizzazione e la normativa per la destinazione di uso dei beni dichiarati di interesse pubblico ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nonché dei beni ambientali di cui alla legge 29-6-1939, n. 1497.

 

     Art. 6. Acquisizione dei beni.

     Gli Enti locali, per l'acquisto o l'accettazione di eventuali donazioni di beni di cui all'art. 2, possono richiedere il parere tecnico della Consulta regionale toscana dei beni culturali.

     Gli Enti locali, ove abbiano individuato beni culturali e ambientali per i quali non sia sufficientemente garantita la conservazione e che comunque rivestano interesse ai fini del proprio patrimonio culturale, ove non possano provvedere con propri mezzi, ne informano immediatamente la Giunta regionale, proponendone ad essa l'acquisto o richiedono apposito contributo per l'acquisto stesso.

     Nel caso di acquisto, dovrà essere assicurato, per quanto possibile, il deposito del bene mobile nel luogo di origine e/o nel museo competente per territorio.

     Per l'acquisto dei beni da parte degli Enti locali o della Regione, in caso di mancato accordo, il prezzo potrà essere fissato da un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dalla Giunta regionale, da un esperto nominato dal proprietario e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

     In ogni caso dal prezzo dovrà essere detratta la somma dei contributi regionali o statali percepiti.

 

     Art. 7. Norme di cautela dell'integrità dei beni.

     I piani annuali di restauro, nonché i saggi di ricerca che implichino un intervento materiale sui beni museificati e su quelli dichiarati d'interesse pubblico, devono essere autorizzati dalla Giunta regionale, la quale si avvale, per l'accertamento tecnico, anche dei competenti uffici statali, giusto l'art. 14 del D.P.R. 14-1-1972, n. 3, e secondo le norme contenute nella Carta del Restauro.

     L'esportazione temporanea dei beni contemplati nella presente legge è soggetta alle leggi statali: le denunce relative sono comunicate preventivamente alla Regione.

     L'Ente locale ed il singolo proprietario, nel caso di furto, incendio, o danneggiamento dei beni di pertinenza, provvedono, tra l'altro, ad informare immediatamente la Giunta regionale e gli uffici dello Stato.

 

Titolo III

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEI MUSEI DI ENTI LOCALI E D'INTERESSE LOCALE

 

     Art. 8. Definizione, finalità e compiti.

     I musei di Enti locali sono strumenti culturali al servizio del cittadino.

     Essi, con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorrono a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed alla cultura, anche in collegamento con le strutture culturali di educazione permanente, e con gli organi collegiali della scuola, e come tali ottemperano, tra gli altri, ai seguenti compiti:

     a) contribuire alla identificazione, al reperimento, alla acquisizione, alla raccolta, alla conservazione, all'ordinamento, all'inventario, alla catalogazione ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio;

     b) promuovere iniziative atte a diffondere la fruizione pubblica dei loro beni, attuando, in particolare, iniziative didattiche ed educative, contribuendo alla conoscenza della natura, della storia e delle tradizioni locali, nonché della realtà contemporanea;

     c) curare la formazione di documentazioni relative ai beni posseduti e ad ogni altro materiale rilevante ai fini delle proprie raccolte;

     d) contribuire alla conoscenza ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio, alle ricerche scientifiche nell'ambito di settori di loro pertinenza;

     e) curare, in collaborazione con gli altri Enti interessati, l'allestimento e lo svolgimento di mostre nell'ambito delle attività culturali del territorio.

     I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, devono ricercare l'apporto culturale, didattico e scientifico della scuola, dell'Università e degli istituti e associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.

 

     Art. 9. Adempimenti.

     Gli Enti locali, nell'esercizio delle loro funzioni in materia di musei, devono compatibilmente con le norme di cui al successivo art. 13:

     a) garantire l'apertura al pubblico;

     b) garantire la disponibilità di appositi servizi gratuiti per la consultazione e l'uso didattico;

     c) garantire la disponibilità di strutture e servizi adeguati alla conservazione, alla custodia ed alla sicurezza dei beni;

     d) garantire l'istituzione e la tenuta di appositi inventari e cataloghi secondo gli indirizzi regionali e comunque con riferimento alle norme statali per la compilazione del catalogo, nei quali siano indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili;

     e) garantire la costituzione di una commissione di gestione che presiede alle attività del museo o dei musei facenti capo ad uno stesso Ente locale.

     I musei di Enti locali devono essere dotati, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, di statuti e regolamenti conformi ai principi ed alle disposizioni indicate.

 

     Art. 10. Commissione per la gestione: composizione e compiti.

     Il Comune, nel definire la composizione della Commissione, salvo l'ipotesi di cui all'art. 12, ottavo comma, si attiene al seguente indirizzo: che la Commissione stessa sia espressione del Consiglio comunale, ivi comprese le minoranze consiliari; degli organi collegiali scolastici; degli istituti e associazioni culturali, del tempo libero, del turismo; dei sindacati maggiormente rappresentativi; degli altri eventuali Enti od associazioni interessati alle attività di cui alla presente legge, compresa l'Università. Di essa fanno parte, inoltre i rappresentanti degli uffici di tutela dello Stato operanti nell'ambito territoriale dell'Ente locale, nonchè uno o più rappresentanti del personale del museo stesso.

     Nel caso in cui nell'ordinamento dell'Ente locale esista la Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 3-7-1976, n. 33, a questa, integrata dei membri di cui al precedente comma che non facciano già parte di detta Commissione, possono essere affidati compiti di cui al presente articolo.

     Alla Commissione possono essere affidati i seguenti compiti:

     a) presentare all'Ente locale proposte concernenti il regolamento e le modifiche allo Statuto;

     b) approvare e presentare annualmente all'Ente locale entro i termini prescritti dal regolamento, la relazione consuntiva dell'attività svolta, il programma annuale di attività ed il relativo piano tecnico-finanziario di spesa;

     c) determinare i criteri per l'acquisto degli strumenti necessari a garantire i servizi culturali del museo;

     d) approvare e proporre all'Ente locale un piano di ricerca e di acquisizione dei beni per l'accrescimento delle collezioni esistenti ed il piano per il restauro dei beni posseduti;

     e) proporre ogni forma di collaborazione con altri Enti, associazioni ed istituti culturali che perseguano le finalità espresse dalla presente legge;

     f) programmare le attività culturali del museo, definendone le modalità di gestione, secondo gli indirizzi generali espressi dal Consiglio dell'Ente locale, nonché del piano di attività di cui alla precedente lettera d) del presente articolo approvato dall'Ente locale entro i limiti del piano finanziario di cui alla precedente lettera b);

     g) formulare proposte riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'istituto;

     h) avanzare proposte per la conservazione, la destinazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali esistenti nel territorio di pertinenza.

     Il direttore dell'istituto:

     a) propone alla Commissione il programma annuale di attività dell'istituto ed il relativo piano tecnico-finanziario;

     b) redige la relazione consuntiva dell'attività svolta, per l'Ente proprietario, da presentare alla Commissione;

     c) cura la gestione delle attività culturali e vigila sul regolare funzionamento dei servizi;

     d) è altresì il responsabile amministrativo dell'istituto.

     Il direttore dell'istituto è assistito, per la parte scientifica, da conservatori per le singole sezioni nelle quali si articola il museo, e, per la parte amministrativa e contabile, da personale amministrativo assegnato all'istituto.

 

     Art. 11. Regolamento d'uso.

     Nel regolamento del museo saranno tra l'altro previsti:

     a) i criteri di esposizione e di prestito dei beni conservati, nonché quelli disciplinanti l'apertura, l'impiego dei locali e le facilitazioni d'ingresso;

     b) le modalità di presa in carico dei beni depositati o in uso;

     c) le modalità per la consultazione dei beni esposti o conservati nei depositi del museo e per il rilascio di permessi per un esame particolare dei beni conservati, nonché, sentito il Dipartimento Istruzione e Cultura della Giunta regionale, per la effettuazione di calchi, riprese telecinematografiche e fotografiche pubblicitarie o per pubblicazioni a carattere commerciale.

     Restano ferme tutte le norme previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, riguardanti l'uso dei beni di proprietà statale in deposito presso il museo.

     Ogni variazione dell'assetto museografico o le eventuali modifiche dello stato patrimoniale degli istituti dovranno essere immediatamente comunicate a Catalogo Unico Regionale.

 

     Art. 12. Sistema museale associativo.

     Per l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei propri musei, gli Enti locali possono associarsi secondo le aggregazioni territoriali indicate dalla Regione, dando luogo alla formazione di sistemi museali che realizzino i principi indicati nell'art. 1 della presente legge.

     A tali associazioni possono aderire altre persone giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute, fondazioni ed altre istituzioni, nonché persone fisiche che siano proprietari di musei, raccolte o beni dichiarati di interesse pubblico.

     L'Ente locale, qualora non sussistano e non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità (personale, locali idonei, mezzi di conservazione, servizi didattici e di informazione) potrà far parte di un sistema museale associativo che garantisca tali servizi.

     La partecipazione a sistemi museali di Enti locali da parte di altri sistemi museali o di singoli musei di Enti pubblici, di Enti ecclesiastici o di altre confessioni religiose, morali e privati avviene previa apposita convenzione.

     Il sistema museale è disciplinato da un apposito statuto deliberato dagli Enti associati conformemente alla presente legge.

     Il sistema museale, anche mediante l'utilizzazione di uno dei musei aderenti, che assume le funzioni di Centro di sistema, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

     In particolare il Centro del sistema museale garantisce la schedatura ed il successivo deposito delle schede dei beni identificati presso ogni singolo ente facente parte del sistema stesso ed al Catalogo Unico Regionale; redige il piano annuale di attività.

     La gestione del sistema è affidata ad una apposita Commissione, disciplinata dallo Statuto dell'Associazione composta, in quanto possibile, secondo i criteri di cui all'art. 10, 1° comma, e tale da garantire comunque la rappresentanza dei proprietari dei singoli musei associati.

     Può essere tuttavia prevista, per le attività proprie di ciascun museo degli Enti locali aderenti alla associazione, la costituzione delle Commissioni di cui all'art. 10.

     Ciascun istituto museale estende la propria attività nella circoscrizione territoriale dell'Ente proprietario e, ove specificato dallo Statuto della Associazione, nella relativa circoscrizione territoriale.

     Gli Enti locali privi di strutture museali possono assicurarsi l'utilizzazione dei servizi tecnici e culturali propri dei musei aderendo a sistemi museali territoriali.

 

     Art. 13. Personale dei musei.

     Nei limiti fissati dalla legislazione nazionale in materia di ristrutturazione degli uffici, gli Enti locali singoli o associati nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e funzionale e secondo le disponibilità finanziarie, si attengono ai seguenti indirizzi:

     a) prevedere nei propri organici, in rapporto alle esigenze specifiche proprie, o del sistema di cui potranno far parte, il personale tecnico ed amministrativo addetto ai musei e costituito da direttori, conservatori, assistenti ai servizi, tecnici, operai specializzati e custodi richiesti dal funzionamento dell'istituto e dai servizi ad esso connessi e il servizio di guardia anche in coordinamento con la forza pubblica;

     b) prevedere i concorsi per direttore e conservatore, per i quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea in rapporto alla prevalente natura del museo e sia particolarmente valutato il possesso del diploma specifico di corsi universitari di perfezionamento;

     c) prevedere i concorsi per assistenti e tecnici per i quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore con la particolare valutazione di specifici diplomi attinenti la materia del museo e i servizi relativi.

     Tra le prove d'esame saranno comprese le materie connesse al tipo dei beni conservati ed ai servizi svolti nell'ambito del museo. Nella valutazione dei titoli potrà essere tenuta in conto la frequenza, con esito favorevole, di corsi tenuti da Enti pubblici, e da Enti specializzati per la formazione ed il perfezionamento attinenti la materia del museo e i servizi relativi.

     Per il personale dei musei potrà essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale, promossi, finanziati, riconosciuti o indicati dalla Regione; le spese relative sono a carico dell'Ente locale.

 

     Art. 13 bis. Istituzione di punti vendita. [2]

     1. Gli Enti locali e i soggetti proprietari di musei di interesse locale, per le finalità di cui all'art. 1, possono istituire presso i musei locali o in altre istituzioni o strutture culturali punti di vendita riguardanti: cataloghi ed altro materiale illustrativo, riproduzione di beni culturali, oggettistica, pubblicazioni, materiale audiovisivo che facciano riferimento alle opere conservate nel museo e nel territorio della località.

     2. Qualora l'Ente locale non sia in grado di realizzare il servizio di cui al comma 1, può richiedere di aderire al sistema museale associativo di cui all'art. 12 che è tenuto ad assicurare il servizio medesimo.

     3. La gestione dei servizi di cui al comma 1 può essere affidata a proprio personale oppure a soggetti da individuarsi mediante le procedure previste dalle disposizioni vigenti.

 

Titolo IV

FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI E FUNZIONI RISERVATE ALLA REGIONE

 

     Art. 14. Funzioni delegate ai Comuni.

     Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i beni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui al precedente Titolo II, e di quelle concernenti i beni ambientali di cui all'art. 82 del D.P.R. 24-7- 1977, n. 616, fino alla legge regionale di disciplina e subdelega in materia.

     Le funzioni delegate ai Comuni sono esercitate secondo i seguenti indirizzi:

     a) coordinare l'attività dei musei di interesse locale;

     b) assicurare l'uso pubblico dei musei, delle raccolte, e dei beni culturali dichiarati di interesse pubblico, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dalla Regione, la trasmissione dei cataloghi propri e di quelli dei musei e delle raccolte di interesse locale al Catalogo Unico Regionale;

     c) potenziare i musei e le raccolte, ed incrementare l'insieme dei beni culturali di interesse pubblico attraverso i quali possa essere svolta una funzione integrativa del servizio per la diffusione della cultura nel territorio;

     d) assicurare il coordinamento con le funzioni loro delegate da altre leggi regionali, connesse alla materia di cui alla presente legge, nonché con le attività svolte da strutture culturali e scolastiche.

     In caso di mancato esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente delegato, secondo le modalità previste dall'art. 9, 3° comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

 

     Art. 15. Funzioni riservate al Consiglio regionale.

     Restano riservate al Consiglio regionale, oltre le funzioni di cui al Titolo II, quelle concernenti:

     a) la determinazione degli indirizzi programmatici per le attività del settore e degli orientamenti su tutte le questioni di interesse regionale;

     b) l'emanazione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30-4-1973, n. 30, di ulteriori direttive agli Enti delegati nei vari settori ricompresi nella presente legge;

     c) l'approvazione, su proposta della Giunta, dei criteri di intervento per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 e dei programmi di intervento, nonché del piano di ripartizione per il finanziamento di cui all'art. 20;

     d) la disciplina degli standards tecnici relativi alla conservazione, integrità e sicurezza dei beni di cui alla presente legge, ivi compresi i metodi e le tecniche di restauro, di catalogazione e di inventariazione, con riferimento alle norme statali per la compilazione del Catalogo e della Carta del Restauro, nonché i criteri di organizzazione degli istituti in relazione alle finalità di cui all'art. 1.

 

     Art. 16. Funzioni riservate alla Giunta regionale.

     Restano riservate alla Giunta regionale, oltre le funzioni di cui al Titolo II, quelle concernenti:

     a) la promozione dei sistemi museali e la gestione del museo di proprietà regionale denominato “Casa Siviero”; [3]

     b) il coordinamento dei programmi dei sistemi museali; ovvero, ove questi non esistano, delle attività dei musei degli Enti locali; nonché delle mostre e di ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata a cura e nell'ambito dei musei di Enti locali;

     c) la promozione ed il coordinamento delle iniziative della Regione e degli Enti locali concernenti:

     - le attività di ricerca, di studio e di divulgazione relative alla catalogazione, al restauro, alla museologia, alla metodologia e strumentazione educativa e di documentazione;

     - le attività di ricerca scientifica avente ad oggetto i beni di cui alla presente legge, nonché delle divulgazioni di dette attività;

     - i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, secondo la vigente legislazione regionale; nonché l'assegnazione di borse di studio;

     d) la promozione, sentita la Consulta regionale toscana dei beni culturali, di rapporti di collaborazione, ovvero la stipulazione di convenzioni, con organi dello Stato, con Università ed Enti locali, con Enti specializzati anche di rilevanza nazionale ed internazionale, con esperti per attività di formazione ed aggiornamento professionale, per attività di indagine e di ricerca scientifica e tecnica; nonché, anche con scuole, Enti, e associazioni culturali per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

 

     Art. 17. Catalogo Unico Regionale.

     Presso il Dipartimento Istruzione e Cultura, la Giunta regionale provvede alla costituzione del Catalogo Unico Regionale.

     Il Catalogo Unico Regionale, in collaborazione con gli uffici statali, raccoglie ed ordina le schede dei beni culturali ed ambientali del territorio regionale; promuove il censimento e la catalogazione dei beni eventualmente non ancora schedati; cura la documentazione sistematica e scientifica dell'attività stessa di schedatura e censimento; nonché promuove la formazione e l'incremento della documentazione scritta e audiovisiva relativa ai beni culturali ed ambientali.

 

     Art. 18. Modalità di esercizio delle funzioni della Giunta regionale.

     Le funzioni amministrative attribuite dal precedente art. 16 alla competenza della Giunta regionale possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o ai singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, in tal caso, al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

     La Giunta regionale può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

     La delega prevista dai due commi precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul Bollettino Ufficiale della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse modalità.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione, può in ogni tempo avocare a sé l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

 

Titolo V

FINANZIAMENTI

 

     Art. 19. Autorizzazione di spesa. [4]

     [I finanziamenti degli interventi previsti dalla presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1981, sono determinati con legge di bilancio nei capitoli di spesa indicati nei successivi articoli, che costituiscono i capitoli corrispondenti al 19000 e 19100 allocati nel Bilancio 1980.]

 

     Art. 20. Finanziamenti per gli Enti locali. [5]

     [Il finanziamento agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, è ripartito con deliberazione del Consiglio regionale tra i medesimi e le loro aggregazioni, riconosciute dalla presente legge, in relazione ai programmi di intervento presentati dalla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

     Per tali funzioni e per gli oneri aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 30-4-1973, n. 30, è istituito, nel Bilancio 1981, un apposito capitolo con la denominazione: «Finanziamento agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie delegate, e per gli oneri aggiuntivi in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale (L.R. ..., n. ...)».]

 

     Art. 21. Finanziamenti riservati alla Regione. [6]

     [Per il finanziamento per l'esercizio delle funzioni riservate alla Regione di cui agli artt. 15 e 16, è istituito, nel Bilancio 1981, apposito capitolo con la denominazione: «Spese per l'esercizio delle funzioni riservate alla Regione in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale di cui agli artt. 15 e 16 L.R. ..., n. ...».

     Per il finanziamento delle funzioni esercitate dalla Giunta regionale di cui all'art. 17, è istituito nel Bilancio 1981 apposito capitolo con la denominazione: «Spese per la costituzione e attività del Catalogo Unico Regionale di cui all'art. 17 della L.R. ..., n. ...».

     Per gli acquisti da parte della Regione di cui all'art. 6 e per i contributi di cui all'art. 4 e 6 è istituito, nel Bilancio 1981, apposito capitolo con la denominazione: «Spese per gli acquisti e per i contributi da parte della Regione di cui agli artt. 4 e 6 della L.R. ..., n. ...».]

 

     Art. 22. Relazione degli Enti delegati sulla attività svolta e rendiconto delle spese.

     Gli enti delegati trasmettono annualmente, in allegato ai programmi di intervento disposti ai sensi degli art. 15 e 20, una relazione sull'attività svolta, i programmi di informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto delle spese sostenute.

     La relazione ed i prospetti allegati contengono altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi all'esercizio delle funzioni proprie degli Enti delegati nella stessa materia, e gli atti di cui all'art. 10, 4° comma, lett. b).

 

     Art. 23. Relazione al Consiglio regionale.

     La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente, dati informativi tecnico-scientifici, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonché tutti gli elementi che possano consentire al Consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti nel settore dei musei degli Enti locali e di interesse locale e negli altri settori previsti nella presente legge, anche mediante l'esercizio delle funzioni proprie degli Enti locali stessi.

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24. Termine di adeguamento degli statuti e dei regolamenti.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti ed i regolamenti dei musei degli Enti locali e di interesse locali dovranno essere adeguati alle norme contenute nella legge stessa.

 

     Art. 25. Ripartizione territoriale dei sistemi museali.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio un progetto organico di ripartizione territoriale, secondo la norma prevista dall'art. 12, 1° comma, dei sistemi dei musei degli Enti locali e di interesse locale della Toscana.

 

     Art. 26. Presentazione dei programmi.

     Nel primo anno di applicazione della presente legge, i programmi di intervento di cui al precedente art. 19 dovranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 27. Rinvio. [7]

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), così come modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157, e le norme di cui alla legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali).


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista. V. anche le modificazioni alla presente legge, introdotte con L.R. 31 ottobre 1983, n. 71 «Modifiche dei termini per i finanziamenti della Regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente Leggi Regionali 33/76, 29/79, 11/80, 12/80, 89/80, 24/82 e successive modificazioni».

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1997, n. 37.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 19 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.

[4] Articolo abrogato dall’art 13 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[5] Articolo abrogato dall’art 13 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Articolo abrogato dall’art 13 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27.