§ 3.5.26 - L.R. 6 maggio 1987, n. 27.
Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:06/05/1987
Numero:27


Sommario
Art. 1.      La Regione Toscana, nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale prevista dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 49 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, [...]
Art. 2.      La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
Art. 3.      1. La Regione conferisce nell'anno 1987 alla Fondazione la somma di L. 50.000.000 quale concorso per la costituzione del patrimonio della Fondazione.
Art. 4.      1. Per finanziare la spesa di cui al primo comma dell'art. 3 sono apportati agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario [...]
Art. 5. 


§ 3.5.26 - L.R. 6 maggio 1987, n. 27. [1]

Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.

 

Art. 1.

     La Regione Toscana, nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale prevista dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 49 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, aderisce alla Fondazione denominata «Scuola di Musica di Fiesole», che ha lo scopo di promuovere e sviluppare l'educazione e la formazione musicale.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

 

     Art. 3.

     1. La Regione conferisce nell'anno 1987 alla Fondazione la somma di L. 50.000.000 quale concorso per la costituzione del patrimonio della Fondazione.

     2. Per le attività della Fondazione la Regione Toscana eroga un contributo annuale a norma e con le modalità di cui alla L.R. 28 gennaio 1980, n. 11 e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     1. Per finanziare la spesa di cui al primo comma dell'art. 3 sono apportati agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Agli oneri di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 3 si provvede con i fondi stanziati sul cap. 16000 del bilancio 1987, e per gli anni successivi con quelli stanziati sul corrispondente capitolo dalle leggi di bilancio.

 

     Art. 5. [2]

     1. La Regione Toscana contribuisce, unitamente con la Provincia di Firenze ed i Comuni di Firenze e di Fiesole, alle spese di funzionamento della sede della Fondazione, ubicata, ai sensi dello statuto della stessa Fondazione, presso la Villa «La Torraccia» in San Domenico di Fiesole.

     2. A tal fine, la Giunta Regionale definisce le opportune intese con gli enti di cui al comma precedente.

     3. Per la finalità di cui al primo comma la Regione eroga direttamente alla Fondazione oppure tramite gli Enti locali competenti, un contributo annuale. Per l'anno 1994 è stabilito un contributo di lire 150.000.000 per il quale si provvede con la seguente variazione al bilancio 1994, per competenza e per cassa, con prelievo dal Fondo globale:

     (Omissis).

     Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo aggiunto con art. unico L.R. 29 luglio 1994, n. 57.