§ 3.5.107 – L.R. 18 febbraio 2005, n. 33.
Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:18/02/2005
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Strumenti di intervento.
Art. 4.  Piano di indirizzo per la cultura contemporanea.
Art. 5.  Progetti di iniziativa regionale.
Art. 6.  Progetti territoriali.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Norma finale.
Art. 9.  Norma transitoria.


§ 3.5.107 – L.R. 18 febbraio 2005, n. 33. [1]

Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana.

(B.U. 28 febbraio 2005, n. 17).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana promuove la cultura contemporanea sostenendo attività culturali finalizzate alla conoscenza e alla promozione delle arti e dell’architettura contemporanee, allo sviluppo del confronto interculturale, e alla rilettura della storia culturale della Toscana dal punto di vista della contemporaneità.

     2. Le attività di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo di processi culturali integrati e di rete, tramite l’interazione tra le politiche culturali regionali e le politiche culturali locali, e tra istituzioni e associazionismo culturale, attivando il relativo processo di programmazione sulla base del principio di sussidiarietà.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. La Regione svolge le funzioni di programmazione e di verifica delle proprie politiche in materia di cultura contemporanea.

     2. La Regione attua direttamente i progetti di propria competenza coordinandone la realizzazione con i progetti territoriali di cui all’articolo 6.

 

     Art. 3. Strumenti di intervento.

     1. Strumenti di attuazione delle finalità della presente legge sono:

     a) il piano di indirizzo per la cultura contemporanea di cui all’articolo 4;

     b) i progetti di iniziativa regionale di cui all’articolo 5;

     c) i progetti territoriali di cui all’articolo 6.

 

     Art. 4. Piano di indirizzo per la cultura contemporanea. [2]

     [1. Il piano di indirizzo per la cultura contemporanea è lo strumento di programmazione regionale per la promozione della cultura contemporanea in Toscana.

     2. Il piano di indirizzo per la cultura contemporanea contiene:

     a) l’analisi del settore in relazione alle necessità d’intervento emergenti;

     b) gli obiettivi e le strategie di intervento dei progetti di iniziativa regionale;

     c) le linee e gli ambiti di intervento dei progetti territoriali;

     d) le percentuali di riparto delle risorse regionali tra progetti di iniziativa regionale e progetti territoriali;

     e) la misura percentuale di contribuzione regionale alla realizzazione dei progetti di iniziativa regionale e dei progetti territoriali;

     f) la misura percentuale relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, per la realizzazione dei progetti territoriali;

     g) i criteri, le modalità, i tempi di valutazione e selezione dei progetti territoriali;

     h) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi.

     3. Il piano di indirizzo per la cultura contemporanea è approvato dal Consiglio regionale secondo le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.

     4. Il piano di indirizzo ha validità quinquennale ed è soggetto ad eventuali aggiornamenti annuali.

     5. Gli atti programmatori di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale.

     6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente in materia, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento della realizzazione del piano di indirizzo per la cultura contemporanea.]

 

     Art. 5. Progetti di iniziativa regionale.

     1. La Giunta regionale approva i progetti che rivestono particolare rilevanza regionale, nei seguenti ambiti:

     a) attività di ricerca, studio e divulgazione;

     b) interventi di qualificazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati;

     c) interventi di informazione e comunicazione;

     d) interventi di carattere sperimentale.

     2. La realizzazione dei progetti è direttamente curata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dal piano di indirizzo.

 

     Art. 6. Progetti territoriali.

     1. I progetti territoriali sono elaborati in conformità alle previsioni del piano di indirizzo e specificano l’entità della partecipazione finanziaria dei soggetti proponenti.

     2. La Giunta regionale adotta idonee forme di pubblicità per consentire la presentazione dei progetti territoriali da parte di enti locali e soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

     3. La Giunta regionale forma l’elenco dei progetti territoriali ammessi a finanziamento, secondo le procedure e i termini definiti dal piano di indirizzo.

     4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti finalizzati alla realizzazione dei progetti ammessi.

 

     Art. 7. Norma finanziaria. [3]

     [1. Per il finanziamento della presente legge è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di euro 1.355.000,00. [4]

     2. Le risorse di cui al comma 1, allocate all’unità previsionale di base (UPB) n. 631 (Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti) del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005-2007, annualità 2006, sono rese disponibili in sede di approvazione del piano di indirizzo di cui all’articolo 4, mediante contestuale rimodulazione delle risorse previste dalla deliberazione del Consiglio regionale 4 febbraio 2004, n. 11 (Piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali per gli anni 2004/2006) e dalla deliberazione del Consiglio regionale 12 gennaio 2005, n. 2 recante il piano regionale dello spettacolo per il triennio 2005-2007.

     3. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.]

 

          Art. 8. Norma finale.

     1. Sono escluse dall’ambito di intervento della presente legge:

     a) le attività ed i progetti relativi alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali come individuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

     b) le attività di spettacolo di cui alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).

     2. Non accedono ai contributi di cui alla presente legge le istituzioni culturali beneficiarie dei contributi alla legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale).

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. Gli interventi, relativi ad attività oggetto della presente legge, che fanno riferimento ai piani di indirizzo di cui alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali), ed alla l. r. 45/2000, si attuano secondo le modalità in essi previste, fino all’adozione del piano di indirizzo di cui all’articolo 4.


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall’art 13 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Articolo abrogato dall’art 13 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.