§ 2.1.326 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:12/12/2017
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 26/2017
Art. 2.  Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2017
Art. 3.  Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 26/2017
Art. 4.  Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 26/2017
Art. 5.  Aggiornamenti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 26/2017
Art. 6.  Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/2017
Art. 7.  Diffida e sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 26/2017
Art. 8.  Incompatibilità. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008
Art. 9.  Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008
Art. 10.  Decadenza e revoca. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 5/2008
Art. 11.  Programma di azione normativa. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2008
Art. 12.  Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 68/2011
Art. 13.  Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 1/2009
Art. 14.  Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009
Art. 15.  Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009
Art. 16.  Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009
Art. 17.  Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2009
Art. 18.  Decorrenza delle indennità e rimborsi spese Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/2009
Art. 19.  Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996
Art. 20.  Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996
Art. 21.  Finalità ed oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/1998
Art. 22.  Tenuta di San Rossore. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2000
Art. 23.  Programma comunale degli impianti. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 49/2011
Art. 24.  Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011
Art. 25.  Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2015
Art. 26.  Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2015
Art. 27.  Contabilità e bilancio dell’ente parco. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 30/2015
Art. 28.  Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015
Art. 29.  Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015
Art. 30.  Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 30/2015
Art. 31.  Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 30/2015
Art. 32.  Modalità di inoltro dell’istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Modifiche all'articolo [...]
Art. 33.  Modifiche al preambolo della l.r. 56/2017
Art. 34.  Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 56/2017
Art. 35.  Esercizio dell’attività di panificazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2011
Art. 36.  Ricerca e innovazione. Modifiche al preambolo della l.r. 20/2009
Art. 37.  Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010
Art. 38.  Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2010
Art. 39.  Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 21/2010
Art. 40.  Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Modifiche dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002
Art. 41.  Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993
Art. 42.  Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 67/1993
Art. 43.  Disciplina tariffaria dei servizi programmati Modifiche all'articolo 19 bis della l.r. 42/1998
Art. 44.  Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2003
Art. 45.  Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2003
Art. 46.  Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2003
Art. 47.  Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2003
Art. 48.  Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2003
Art. 49.  Provvedimenti sanzionatori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2003
Art. 50.  Percorsi e requisiti formativi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004
Art. 51.  Conferenza aziendale dei sindaci. Sostituzione della rubrica dell'articolo 12 della l.r. 40/2005
Art. 52.  Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005
Art. 53.  Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005
Art. 54.  Strutture regionali del governo clinico. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 40/2005
Art. 55.  Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie. Sostituzione della rubrica del capo III bis del titolo IV della l.r. 40/2005
Art. 56.  Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005
Art. 57.  Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo76 septies della l.r. 40/2005
Art. 58.  Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 41/2005
Art. 59.  Accreditamento delle strutture. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 82/2009
Art. 60.  Norma transitoria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 82/2009
Art. 61.  Personale. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 85/2009
Art. 62.  Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 26 decies della l.r. 82/2015
Art. 63.  Abrogazione della l.r. 40/1995
Art. 64.  Sanzioni amministrative. Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 81/2000
Art. 65.  Abrogazione delle leggi regionali 54/1995 e 49/1997
Art. 66.  Centrale unica di committenza. Modifiche all'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994
Art. 67.  Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell'articolo 34 bis della l.r. 3/1994
Art. 68.  Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014
Art. 69.  Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014
Art. 70.  Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014
Art. 71.  Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014
Art. 72.  Disposizioni in materia faunistico venatoria. Modifiche al preambolo della l.r. 37/2017
Art. 73.  Commissione regionale per il paesaggio. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 26/2012
Art. 74.  Procedimento di nomina e insediamento della commissione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 26/2012
Art. 75.  Modalità di funzionamento della commissione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 26/2012
Art. 76.  Norme transitorie. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2012
Art. 77.  Entrata in vigore


§ 2.1.326 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

(B.U. 13 dicembre 2017, n. 52)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l’articolo 13;

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale)

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014);

Vista la legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009);

Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene necessario intervenire sulla vigente disciplina in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia, al fine di effettuare correttivi tecnici e colmare lacune inerenti ai termini di pubblicazione dei dati, anche in coerenza con le disposizioni statali di cui la l.r. 26/2017 costituisce attuazione;

2. Al fine di rendere individuabile, in modo più univoco, la causa di incompatibilità relativa alla titolarità di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di cui alla l.r. 5/2008, è introdotto il riferimento ai soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),;

3. Al fine di uniformare la possibile permanenza in carica dei direttori degli enti dipendenti e degli amministratori unici con funzioni di direzione in società in house, è necessario modificare l'articolo 13, comma 5 bis 1, della l.r. 5/2008;

4. In seguito all’abrogazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008), disposta dalla l.r. 26/2017, si rende necessaria l’abrogazione della lettera b) del comma 3 della l.r. 5/2008. Tale norma, infatti, prevede la decadenza dall’incarico nei casi di cui all’articolo 13, comma 6, della l.r. 61/2012 non più vigente;

5. Le disposizioni della sezione V del capo I provvedono a ripristinare il coordinamento tra l’articolo 55 della l.r. 1/2009 e l’articolo 49 della stessa legge, coordinamento venuto meno a causa di un errore materiale intervenuto nell’ambito delle modifiche apportate dalla recente legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008) all’ordinamento del personale regionale ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, nel caso di riconferma dei rapporti del personale di cui agli articoli 51 e 53 della l.r. 1/2009 alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto, si provvede alla proroga dei contratti originariamente stipulati;

6. È necessario modificare la decorrenza dell'indennità di carica e dei rimborsi spese del presidente del Consiglio e dei altri componenti dell'Ufficio di presidenza, dei componenti dell'ufficio di presidenza delle commissioni consiliari, del portavoce dell'opposizione e dei presidenti dei gruppi consiliari, alfine di collegarle all'effettivo esercizio delle relative funzioni;

7. È necessario raccordare alcune disposizioni della l.r. 60/1996 alle disposizioni del legislatore statale introdotte con la l. 221/2015 (c.d. green economy) e in vigore dal 2 febbraio 2016;

8. È necessario correggere la disposizione di cui all’articolo 17, comma 8, della l.r. 49/2011 nella parte in cui omette, per mero refuso, di prescrivere il rispetto dei criteri localizzativi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) e all’articolo 11, comma 1, della medesima legge, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in attesa del programma comunale o del suo aggiornamento;

9. Si rende necessario aggiornare la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 49/2011, sostituendo il riferimento al regolamento urbanistico di cui all’abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con il piano operativo di cui all’articolo 95 della l.r. 65/2014;

10. È opportuno intervenire sulla l.r. 30/2015 al fine di correggere alcuni errori materiali, adeguare i termini per l’espletamento di adempimenti in tema di approvazione del bilancio, precisare che il parere obbligatorio della Consulta tecnica è previsto anche in tema di modifiche alla perimetrazione delle aree facenti parte del sistema regionale della biodiversità;

11. In fase di applicazione della l.r. 56/2017 si è evidenziata la necessità di precisare meglio i riferimenti cartografici ivi presenti, garantendo la certezza dei confini delle aree indicate. È necessario pertanto apportare le opportune modifiche alla l.r. 56/2017 prevedendo anche che sia il Consiglio direttivo del parco a redigere le modifiche cartografiche in modo da avere riferimenti privi di indeterminazione;

12. È necessario allineare la normativa sull’attività di panificazione di cui alla l.r. 18/2011 a quanto già previsto per altre attività professionali disciplinate con leggi regionali (attività di tintolavanderia, attività di acconciatore), oltre ad apportare una semplificazione procedurale, permettendo a coloro che subentrano in un’attività già esistente di presentare una comunicazione, anziché una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

13. Alla luce dell’articolo 48 della l.r. 15/2017, in materia di programmazione settoriale, che ha abrogato il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 20/2009, relativo all’approvazione di un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al piano regionale di sviluppo (PRS), occorre abrogare i punti 6 e 7 del preambolo;

14. È necessario stabilire, con inequivoca certezza, un nesso logico normativo fra l’articolo 4, comma 3, e l’articolo 7 della l.r. 21/2010 per definire sotto l’aspetto dell’impianto di programmazione l’intero insieme degli interventi e il loro procedimento di attuazione successivamente all’entrata in vigore della l.r. 15/2017;

15. È opportuno adeguare la l.r. 32/2002 al fine di prevedere la possibilità di far svolgere un tirocinio a coloro che non hanno assolto l’obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di età o non sono in grado di dimostrarlo;

16. Il comma 170 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha modificato la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) prevedendo il noleggio con conducente anche dei velocipedi. Occorre pertanto disciplinare, oltre alle tre sezioni esistenti attualmente del ruolo (autovetture e motocarrozzette, veicoli a trazione animale, natanti) la sezione dei velocipedi di cui al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 67/1993;

17. È necessario, nell'ambito delle verifiche di regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo dei conducenti, effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi di cui all’articolo 7 della l.r. 67/1193;

18. L'articolo 9 del regolamento CE 1371/2007 al fine di garantire ai passeggeri il più ampio accesso possibile al trasporto ferroviario, prevede che le imprese ferroviarie offrano almeno i biglietti più essenziali tramite tutti i loro canali di vendita anche a bordo dei treni. Al fine di coordinare le disposizioni relative al trasporto pubblico locale con il quadro normativo comunitario, è necessario modificare l'articolo 19 bis della l.r. 42/1998;

19. In tema di tutela sanitaria dello sport è necessario recepire nella l.r. 35/2003 le modifiche apportate dalla normativa nazionale e, contestualmente, disciplinare l'aspetto relativo ai soggetti autorizzati che devono rilasciare le certificazioni non agonistiche, anche sulla base delle disposizioni della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

20. È necessario modificare l’articolo 10 della l.r. 28/2004 alla luce del fatto che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche a seguito dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), non esercitano più questo tipo di funzioni;

21. È opportuno correggere alcuni errori materiali e precisare alcuni raccordi normativi all'interno della l.r. 40/2005, oltreché adeguare, in coerenza con l'attuale ruolo del direttore della programmazione di area vasta conseguente alla riforma di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005), le disposizioni inerenti alla mobilità del ruolo di direttore generale;

22. È opportuno ricollocare la clausola valutativa prevista dall’articolo 20 della l.r. 66/2008 all’interno di un contenitore più ampio, rappresentato dalla relazione sanitaria regionale di cui all’articolo 20 della l.r. 40/2005;

23. In seguito ai recenti mutamenti normativi intervenuti, sia negli assetti organizzativi del servizio sanitario regionale, sia nel sistema degli organismi di governo clinico, è necessario adeguare la composizione dell'organismo previsto dall'articolo 76 septies della l.r. 40/2005, la Conferenza regionale permanente, che svolge compiti di indirizzo e monitoraggio del sistema di emergenza urgenza territoriale

24. Ai fini del rispetto dei principi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla l.r. 41/2005 e del ruolo del comune lì esplicitato, anche in considerazione dei principi costitutivi del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 40/2005, così come modificato dalla l.r. 84/2015, per gli effetti che in esso esplica l’attività dell’organo oggetto di modifica nella sua composizione, si ritiene necessario prevedere che alla conferenza zonale dei sindaci di cui alla l.r. 41/2005 partecipino tutti i sindaci dell’ambito territorialmente interessato, ancorché esercenti funzioni in associazione il cui esercizio è demandato all’unione dei comuni;

25. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, conformarsi alle indicazioni contenute nell’impugnativa governativa del marzo scorso, che aveva tra l’altro contestato, con riferimento alla nuova disciplina dell’accreditamento dettata dalla legge regionale 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009), la mancanza di una previsione esplicita sulla durata dell’accreditamento;

26. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, introdurre una puntualizzazione sul rispetto della normativa vigente nella l.r. 36/2017 sul governo clinico;

27.Ai fini di una necessaria uniformità, è opportuno estendere anche alle figure apicali della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di cui alla l.r. 85/2009 la disciplina prevista per i soggetti apicali dell’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), di cui all’articolo 106 bis della l.r. 40/2005, e dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), di cui all’articolo 6 bis della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”) ;

28. La scelta di un modello decentrato di gestione delle sanzioni amministrative rende necessario adeguare la l.r. 81/2000 al nuovo modello organizzativo, rendendo esplicita l’esistenza di diverse autorità competenti all’applicazione delle sanzioni amministrative in seno all’amministrazione regionale nei diversi ambiti di competenza;

29. È necessario prevedere la facoltà del dirigente di rappresentare in giudizio la Regione nella fase di opposizione alla sanzione, potendo altresì delegare appositi funzionari;

30. L’evoluzione normativa in materia di produzioni biologiche a livello comunitario e, in particolare, l’implementazione della disciplina dei controlli e della tenuta e gestione degli elenchi degli operatori biologici prevista dalla normativa statale, rende opportuno adeguare l’ordinamento regionale abrogando la legge regionale 12 aprile 1995, n. 54 (Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici) e la legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), in quanto attualmente la materia, sotto il profilo dei controlli e della conoscenza dei dati relativi agli operatori biologici, risulta compiutamente disciplinata a livello amministrativo, sia nazionale che regionale;

31. È opportuno chiarire che si applica, anche nel caso della centrale unica di committenza degli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Toscana, la norma transitoria la quale stabilisce che i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33 ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

32. È necessario dare seguito all’impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito delle osservazioni sollevate in riferimento alla l.r. 37/2017, in particolare per chiarire che la norma regionale si limita a specificare che l’obbligo di annotazione scatta subito dopo che l’abbattimento è stato accertato, e per chiarire che i manufatti che possono essere realizzati nelle aree del territorio rurale individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali non sono destinati allo svolgimento dell’attività venatoria ma, esclusivamente, al ritrovo e all’organizzazione dell’attività delle squadre di caccia al cinghiale e di conseguenza non rientrano nella disciplina degli appostamenti fissi;

33. È necessario modificare la l.r. 26/2012 proponendo una nuova composizione della commissione regionale per il paesaggio, rispondente alla nuova organizzazione del Ministero dei beni, attività culturali e del turismo;

34. È opportuno dettare una norma transitoria che contemperi l'esigenza di continuità dei lavori della Commissione regionale per il paesaggio nelle more della nomina della nuova e la celerità nell'espletamento delle procedure per quest'ultima;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Affari istituzionali

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014)

 

Art. 1. Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 26/2017

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 26/2017 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014), sono aggiunte le parole: “di seguito denominata dichiarazione sugli investimenti”.

 

     Art. 2. Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 26/2017 le parole: “la dichiarazione di cui all’articolo 7 comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “la dichiarazione sugli investimenti”.

 

     Art. 3. Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 26/2017

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituita dalla seguente:

“a) la dichiarazione sugli investimenti ;”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 le parole: “il rendiconto” sono sostituite dalle seguenti: “la sintesi del rendiconto”.

3. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:

“3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:

“4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.”

 

     Art. 4. Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 26/2017

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 è sostituita dalla seguente:

“a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 è sostituita dalla seguente:

“b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’articolo 7, comma 6, della l. 515/1993, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali ;”.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:

“3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina.”.

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.”.

 

     Art. 5. Aggiornamenti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 26/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 12 le parole: “di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “sugli investimenti”.

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 26/2017 sono aggiunte le parole: “da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno .”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.”.

 

     Art. 6. Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 26/2017 le parole: “la dichiarazione di cui all’articolo 10 comma 1, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “la dichiarazione sugli investimenti” .

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 26/2017 è inserito il seguente:

“1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica.”.

 

     Art. 7. Diffida e sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 26/2017

1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 15 della l.r. 26/2017 le parole: “dichiarazioni di cui all’articolo 7, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

 

     Art. 8. Incompatibilità. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:

“f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile presso i soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché presso gli enti del servizio sanitario regionale;”.

 

     Art. 9. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008

1. Alla fine del comma 5 bis 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunte le parole: “o a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni di direzione”.

 

     Art. 10. Decadenza e revoca. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 5/2008

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 5/2008 è abrogata.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)

 

     Art. 11. Programma di azione normativa. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), le parole: “di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale),” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

 

     Art. 12. Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 68/2011

1. La rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituita dalla seguente: “Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

 

     Art. 13. Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 1/2009

1. Al comma 4 bis1 dell'articolo 49 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “e di cui all’articolo 52” sono abrogate.

 

     Art. 14. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

"2 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 2, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione .

 

     Art. 15. Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. Al personale di cui al comma 1 si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo del d.l. 78/2010 .”

 

     Art. 16. Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

"4 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 4, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione. "

 

     Art. 17. Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4.”

2. Il comma 1 bis dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 è abrogato.

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale)

 

     Art. 18. Decorrenza delle indennità e rimborsi spese Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/2009

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale), le parole: “elezione nella carica” sono sostituite dalle seguenti: " entrata in carica ".

 

CAPO II

Ambiente

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

 

     Art. 19. Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituito dal seguente:

“1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dall’ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall’applicazione del tributo ai fanghi di risulta .”.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

“2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dall’ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta .”.

 

     Art. 20. Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996

1. Il comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

“3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 le parole: “lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera d)”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

     Art. 21. Finalità ed oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)” sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza)

 

     Art. 22. Tenuta di San Rossore. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2000

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), è sostituito dal seguente:

“4. Il bilancio preventivo economico predisposto dall'ente parco ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), riporta in specifiche sezioni dei documenti allegati le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento e evidenziandone le coerenze con il PUR. Il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 30/2015 riporta, in specifiche sezioni, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta e illustra l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi.”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)

 

     Art. 23. Programma comunale degli impianti. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole: “regolamento urbanistico” sono sostituite dalle seguenti: “piano operativo”.

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e c)”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)

 

     Art. 25. Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2015

1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), sono aggiunte le parole: “, nonché modifiche alla perimetrazione delle stesse”.

 

     Art. 26. Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.

 

     Art. 27. Contabilità e bilancio dell’ente parco. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 30/2015

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 30/2015” sono aggiunte le seguenti: “ed è trasmesso immediatamente alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale”.

 

     Art. 28. Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 bis dell'articolo 36 della l.r. 30/2015 le parole: “nella relazione di accompagnamento sulla gestione di cui all'articolo 35, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “nel bilancio di esercizio”.

 

     Art. 29. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 30/2015 le parole: “30 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”.

 

     Art. 30. Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 103 della l.r. 30/2015 le parole: “102, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “101, comma 2”.

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 121 della l.r. 30/2015 le parole: “lettere c) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere c) e d)”.

 

     Art. 32. Modalità di inoltro dell’istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Modifiche all'articolo 123 bis della l.r. 30/2015

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 dopo le parole: “unioni di comuni” sono inserite le seguenti: “e della città metropolitana”.

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56 (Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane)

 

     Art. 33. Modifiche al preambolo della l.r. 56/2017

1. Alla fine del punto 5 del preambolo della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56 (Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane), sono inserite le parole: ", e medesima condizione, inoltre, si riscontra per il Comune di Camporgiano ".

2. Dopo il punto 5 del preambolo della l.r. 56/2017 è inserito il seguente:

" 5 bis. Al fine di evitare che nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli si crei una piccola exclave classificata ad area contigua del parco, completamente scollegata dalle altre aree oggetto del piano stralcio ed in contrasto quindi con la definizione stessa di "area contigua", è necessario ripristinare l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della l.r. 65/1997 ;"

3. Alla fine del punto 6 del preambolo della l.r. 56/2017 sono inserite le parole: “, Camporgiano e Coreglia Antelminelli”.

 

     Art. 34. Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 56/2017

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 56/2017 è sostituita dalla seguente:

"b) per il Comune di Coreglia Antelminelli è ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Parco regionale delle alpi apuane. Soppressione del relativo consorzio) ;"

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 56/2017 è aggiunta la seguente:

“b bis) i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano sono esclusi dal piano del parco.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 56/2017 è sostituito dal seguente:

“2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Consiglio direttivo del parco provvede alle modifiche cartografiche degli allegati al piano stralcio, approvato con propria deliberazione 21/2016, conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 .”.

 

CAPO III

Attività produttive

 

     Art. 35. Esercizio dell’attività di panificazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2011

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione) è inserito il seguente:

“1 bis. Il subingresso è soggetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) .”.

 

CAPO IV

Cultura

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)

 

     Art. 36. Ricerca e innovazione. Modifiche al preambolo della l.r. 20/2009

1. I punti 6 e 7 del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione), sono abrogati.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

 

     Art. 37. Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010

1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi:”.

2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 è aggiunta la seguente:

“h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7 .”.

 

     Art. 38. Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2010

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2010 la parola: “svolge” è sostituita dalla seguente: “attua”.

 

     Art. 39. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 21/2010

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 21/2010 le parole: “, comma 2,” sono soppresse.

 

CAPO V

Istruzione e formazione

 

     Art. 40. Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Modifiche dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 17 quater della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: “che hanno assolto l’obbligo di istruzione” sono soppresse.

 

CAPO VI

Mobilità e infrastrutture

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)

 

     Art. 41. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) conducenti di velocipedi .”.

 

     Art. 42. Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 67/1993

1. L'articolo 7 della l.r. 67/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1. La commissione di cui all'articolo 6:

a) valuta la regolarità delle domande per l’iscrizione al ruolo;

b) redige l’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per l’accertamento del requisito dell’idoneità professionale all’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;

c) accerta, mediante esame, il requisito dell’idoneità professionale;

d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);

e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.

2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall’aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.

3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell’esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.

4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente .”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)

 

     Art. 43. Disciplina tariffaria dei servizi programmati Modifiche all'articolo 19 bis della l.r. 42/1998

1. Al comma 5 dell'articolo 19 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), le parole: “I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti .” sono soppresse:

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 bis della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:

“5 bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell’obbligo di prenotazione.”.

 

CAPO VII

Sanità e coesione sociale

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)

 

     Art. 44. Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2003

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: “legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”.

 

     Art. 45. Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2003

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 35/2003 le parole: “dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita)”.

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI individuati dall’articolo 42 bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito delle strutture ambulatoriali autorizzate.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:

“4. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport .”.

 

     Art. 46. Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2003

1. Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 35/2003 le parole: “dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e” sono soppresse, e dopo le parole “marzo 1993” sono aggiunte le seguenti: “e dal d.m. salute 24 aprile 2013”.

 

     Art. 47. Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2003

1. Alla fine della rubrica dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “e non agonistico”.

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “, e non agonistica”.

3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “per l’attività sportiva agonistica”.

4. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 35/2003, dopo le parole: “agonistica e non agonistica” sono inserite le seguenti: “e gli ambulatori autorizzati che rilasciano certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica ,”.

 

     Art. 48. Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2003

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2003 le parole: “dalla l.r. n. 8/1999” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”; le parole: “della l.r. 8/1999 sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 51/2009”.

 

     Art. 49. Provvedimenti sanzionatori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2003

1. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 35/2003 le parole. “l.r. n. 8/2009” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 51/2009”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

 

     Art. 50. Percorsi e requisiti formativi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004

1. Al comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: “camera di commercio territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale competente”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

 

     Art. 51. Conferenza aziendale dei sindaci. Sostituzione della rubrica dell'articolo 12 della l.r. 40/2005

1. La rubrica dell’articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente: “Conferenza aziendale dei sindaci”.

 

     Art. 52. Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 le parole: “previo confronto con la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci” sono soppresse.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale o presso un'area vasta nel ruolo di direttore per la programmazione di area vasta, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria .”.

3. Il comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 è abrogato.

 

     Art. 53. Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005

1. Al comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 le parole: “e la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci”, sono soppresse.

 

     Art. 54. Strutture regionali del governo clinico. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 40/2005

1. Alla fine dell'alinea del comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 40/2005, sono aggiunte le parole: “, nel rispetto della specifica normativa vigente”.

 

     Art. 55. Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie. Sostituzione della rubrica del capo III bis del titolo IV della l.r. 40/2005

1. La rubrica del capo III bis del titolo IV della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie”.

 

     Art. 56. Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005

1. Al comma 6 quater dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “per le professioni sanitarie” sono soppresse.

 

     Art. 57. Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo76 septies della l.r. 40/2005

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è abrogata.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) il referente sanitario regionale per le grandi emergenze individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale) ;

3. Il comma 5 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“5. La direzione regionale competente verifica ogni due anni che gli organismi di cui al comma 1, lettera e), conservino il carattere della maggiore rappresentatività a livello regionale. '".

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

 

     Art. 58. Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 41/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

“1. In ciascuna delle zone-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci, cui partecipano tutti i sindaci dell’ambito, ovvero chi, ai sensi della normativa nazionale, ricopre temporaneamente la carica di sindaco. ’”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

 

     Art. 59. Accreditamento delle strutture. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente:

“2 ter. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2. Nelle more del provvedimento regionale la struttura accreditata continua ad operare in regime di proroga .”.

 

     Art. 60. Norma transitoria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 ter, si applica alle strutture già accreditate di cui al comma 1, a far data dalla comunicazione di cui al medesimo comma 1.”.

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico)

 

     Art. 61. Personale. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 85/2009

1. L’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico), è sostituito dal seguente:

“Art. 5 Personale

1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.

2. Le figure apicali di direzione sono individuate e regolate dallo statuto della Fondazione, in analogia a quelle previste per le aziende sanitarie.

3. Gli incarichi apicali sono esclusivi, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio della Fondazione.

4. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento corrisposto dalla Fondazione, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto alla Fondazione, che procede al recupero delle quote a carico dell’interessato.

5. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all’atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all’interno dell’amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente alla Fondazione il rimborso di tutto l’onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l’incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell’amministrazione di appartenenza, la Fondazione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.”.

 

SEZIONE VII

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

 

     Art. 62. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 26 decies della l.r. 82/2015

1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 26 decies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è sostituita dalla seguente:

“e) due rappresentanti designati dal CAL.”.

 

CAPO VIII

Sanzioni amministrative

 

     Art. 63. Abrogazione della l.r. 40/1995

1. La legge regionale 6 aprile 1995, n. 40 (Competenze dei dirigenti regionali in materia di tributi propri della Regione e di sanzionamento amministrativo in applicazione della L.R. 7 novembre 1994, n. 81), è abrogata.

 

     Art. 64. Sanzioni amministrative. Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 81/2000

1. Nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) le parole: “riservate alla” sono sostituite dalle seguenti: “esercitate dalla”.

2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 le parole: “riservate alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “esercitate dalla Regione”.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 è aggiunta la seguente:

“b bis) infrazioni amministrative nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. All’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione provvedono i dirigenti regionali cui è attribuita la relativa competenza. I dirigenti curano anche la fase di opposizione in sede giudiziaria, per la quale si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), anche tramite funzionari appositamente delegati. Resta ferma la facoltà dei dirigenti regionali di avvalersi dell’Avvocatura regionale, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).”.

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 le parole: “, anche sulla base di informazioni e dati relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative, assunte presso gli enti competenti” sono soppresse.

 

CAPO IX

Sviluppo rurale

SEZIONE I

Produzioni ottenute mediante metodi biologici. Abrogazione di leggi regionali

 

     Art. 65. Abrogazione delle leggi regionali 54/1995 e 49/1997

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 12 aprile 1995, n. 54 (Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici);

b) legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici).

 

SEZIONE II

Disposizioni in materia di caccia e governo del territorio. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 65/2014, 37/2017

 

     Art. 66. Centrale unica di committenza. Modifiche all'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994

1. Il comma 3 dell’articolo 11 sexies della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:

“3. L’ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all’acquisizione della qualificazione di cui all’articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e, nelle more dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione, all’iscrizione nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall’articolo 216, comma 10, dello stesso d.lgs. 50/2016. Fino all’acquisizione della qualificazione o all’iscrizione nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti ciascun ATC provvede all’affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del d.lgs. 50/2016.”.

 

     Art. 67. Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell'articolo 34 bis della l.r. 3/1994

1. L’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 bis Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie

1. Per il ritrovo e l’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:

a) manufatti secondo quanto previsto dall’articolo 78 della l.r. 65/2014;

b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’articolo 79 della l.r. 65/2014.

2. I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell’articolo 34.”.

 

     Art. 68. Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014

1. Nel comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: “per l’esercizio dell’attività venatoria” sono soppresse.

2. Nel comma 2 bis dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “per l’esercizio dell’attività venatoria di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994” e la parola: “rifiuti” è sostituita dalla seguente: “reflui”.

3. Nel comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “per l’esercizio dell’attività venatoria di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994”.

 

     Art. 69. Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014

1. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“n) le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 78.”.

 

     Art. 70. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014

1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“b bis) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78;”.

 

     Art. 71. Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“g) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78;”.

 

     Art. 72. Disposizioni in materia faunistico venatoria. Modifiche al preambolo della l.r. 37/2017

1. Al punto 5 del preambolo della legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014), le parole: “e provvede al recupero dello stesso” sono soppresse.

 

CAPO X

Urbanistica

 

     Art. 73. Commissione regionale per il paesaggio. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 26/2012

1. L'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Composizione e durata della commissione

1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto:

a) il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;

b) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;

c) due fra dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio.

2. Oltre ai membri di diritto, indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, anch’essi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio:

a) un docente universitario scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;

b) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che sono rappresentate al tavolo di concertazione generale, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

c) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri regionale, nel caso in cui la proposta di cui all’articolo 1 riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell’articolo 137 del d.lgs. 42/2004.

4. La commissione resta in carica cinque anni.”.

 

     Art. 74. Procedimento di nomina e insediamento della commissione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 26/2012

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione provvedendo alla nomina dei membri secondo la composizione stabilita nell’articolo 2 e ne convoca la prima seduta, in composizione plenaria. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei suoi membri.”.

2. Il comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 26/2012 è abrogato.

 

     Art. 75. Modalità di funzionamento della commissione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 26/2012

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Nel corso della prima seduta, la commissione, convocata in composizione plenaria:

a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all’articolo 2, comma 1;

b) approva il regolamento interno di funzionamento della commissione.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 26/2012 la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

 

     Art. 76. Norme transitorie. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2012

1. L'articolo 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, come modificato dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017), il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina della commissione entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa l.r. 70/2017.

2. Fino alla nomina della commissione secondo la composizione stabilita ai sensi dell'articolo 2, come modificato dalla l.r.70/2017 sono prorogate le funzioni della commissione nella composizione precedente.”.

 

     Art. 77. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.