Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.13 formazione professionale |
Data: | 23/03/1985 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a gestire in forma diretta o mediante la stipula di apposita [...] |
Art. 3. Per l'anno formativo 1984-1985 gli enti convenzionati per la gestione di corsi particolari di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, potranno procedere direttamente [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.13.12 - L.R. 23 marzo 1985, n. 4.
Disposizioni transitorie per l'applicazione della l.r. 1 giugno 1979, n. 47, recante norme sull'ordinamento della formazione professionale in Sardegna.
Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a gestire in forma diretta o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e gli organismi di cui agli artt. 16, 17 e 18 della
a) corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;
b) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo sociale europeo, semprechè già ammessi al contributo comunitario;
c) corsi di formazione professionale agricola strettamente legati alla stagionalità delle colture.
Per il finanziamento delle attività di cui al punto a) del comma precedente vengono applicati i parametri in vigore per l'anno formativo precedente, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale.
Per il finanziamento delle attività di cui al punto c) si adottano, ai sensi dell'art. 35 della
Per l'anno formativo 1984-1985, le procedure previste dalla
Per l'anno formativo 1984-1985 gli enti convenzionati per la gestione di corsi particolari di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, potranno procedere direttamente all'assunzione con contratto a termine di docenti che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della
Per le convenzioni previste dal primo comma dell'art. 9 della predetta
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce l'art. 33 della