Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 21/03/1957 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Le provvidenze previste dalla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, possono estendersi anche alla concessione di contributi alle province, ai comuni, agli enti provinciali per il turismo ed alle stazioni [...] |
Art. 2. Allo scopo di incoraggiare e sostenere le iniziative che si propongono lo sviluppo del movimento turistico ed il miglioramento dell'attrezzatura relativa, con particolare riferimento a località [...] |
Art. 3. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 21 aprile 1955, n. 7 |
Art. 4. Il regolamento per la esecuzione della presente legge è emanato nelle forme di cui all'art. 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 |
Art. 5. Le spese di cui alla presente legge fanno carico al cap. 125 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi |
§ 2.10.4 - L.R. 21 marzo 1957, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
(B.U. 7 maggio 1957, n. 16).
Le provvidenze previste dalla
Allo scopo di incoraggiare e sostenere le iniziative che si propongono lo sviluppo del movimento turistico ed il miglioramento dell'attrezzatura relativa, con particolare riferimento a località d'interesse idrotermale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle stazioni e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ed agli altri enti cui all'art. 1, operanti nel territorio della Regione.
Quando si tratti di contributi riguardanti stazioni idrotermali o di cura, le iniziative devono essere approvate anche dall'Assessore all'igiene e sanità.
Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della
Il regolamento per la esecuzione della presente legge è emanato nelle forme di cui all'art. 4 del
Le spese di cui alla presente legge fanno carico al cap. 125 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.