§ 2.10.4 - L.R. 21 marzo 1957, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:21/03/1957
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze previste dalla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, possono estendersi anche alla concessione di contributi alle province, ai comuni, agli enti provinciali per il turismo ed alle stazioni [...]
Art. 2.      Allo scopo di incoraggiare e sostenere le iniziative che si propongono lo sviluppo del movimento turistico ed il miglioramento dell'attrezzatura relativa, con particolare riferimento a località [...]
Art. 3.      Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 21 aprile 1955, n. 7
Art. 4.      Il regolamento per la esecuzione della presente legge è emanato nelle forme di cui all'art. 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327
Art. 5.      Le spese di cui alla presente legge fanno carico al cap. 125 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi


§ 2.10.4 - L.R. 21 marzo 1957, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(B.U. 7 maggio 1957, n. 16).

 

Art. 1.

     Le provvidenze previste dalla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, possono estendersi anche alla concessione di contributi alle province, ai comuni, agli enti provinciali per il turismo ed alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per l'esecuzione di opere di natura e finalità analoghe a quelle previste dall'art. 3 della legge citata.

 

     Art. 2.

     Allo scopo di incoraggiare e sostenere le iniziative che si propongono lo sviluppo del movimento turistico ed il miglioramento dell'attrezzatura relativa, con particolare riferimento a località d'interesse idrotermale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle stazioni e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ed agli altri enti cui all'art. 1, operanti nel territorio della Regione.

     Quando si tratti di contributi riguardanti stazioni idrotermali o di cura, le iniziative devono essere approvate anche dall'Assessore all'igiene e sanità.

 

     Art. 3.

     Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 21 aprile 1955, n. 7.

 

     Art. 4.

     Il regolamento per la esecuzione della presente legge è emanato nelle forme di cui all'art. 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

 

     Art. 5.

     Le spese di cui alla presente legge fanno carico al cap. 125 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.