§ 1.4.40 - L.R. 6 giugno 1986, n. 29.
Provvedimenti a sostegno delle spese di funzionamento dei comuni e delle province per l'anno 1986.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:06/06/1986
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1986 contributi a sostegno delle spese di funzionamento dei comuni e delle province da utilizzare prioritariamente per il [...]
Art. 2.      I comuni e le province debbono inoltrare la domanda di concessione del contributo all'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 3.  (Copertura finanziaria).


§ 1.4.40 - L.R. 6 giugno 1986, n. 29.

Provvedimenti a sostegno delle spese di funzionamento dei comuni e delle province per l'anno 1986.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1986 contributi a sostegno delle spese di funzionamento dei comuni e delle province da utilizzare prioritariamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

     Per ciascun comune e provincia il contributo è stabilito nell'importo occorrente ad abbattere la percentuale di incidenze rispetto alle entrate dei primi tre titoli del bilancio delle spese correnti classificate ai fini economici nelle categorie del personale e degli interessi passivi, maggiorate delle quote di capitale delle rate annuali di rimborso dei prestiti, ai valori percentuali appresso indicati:

     - comuni con popolazione fino a 1.999 abitanti: 60%;

     - comuni con popolazione compresa fra i 2.000 ed i 9.999 abitanti: 65%;

     - comuni e province con popolazione superiore: 70%.

 

     Art. 2.

     I comuni e le province debbono inoltrare la domanda di concessione del contributo all'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge unitamente al certificato del bilancio di previsione dell'esercizio 1985, di cui all'art. 6, nono comma, della l. 22 dicembre 1984, n. 887, i cui dati saranno utilizzati per la determinazione delle misure del contributo medesimo; l'importo complessivo delle entrate, se comprensivo dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'art. 91 della l.r. 28 maggio 1985, n. 12, è ridotto dello stesso importo.

 

     Art. 3. (Copertura finanziaria).

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 10.000.000.000

     (Omissis).