Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 10/03/1989 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1989, in deroga a quanto previsto dagli articoli 20, lettera h) e 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le quote spettanti ai Comuni, alle Province ed alle Unità [...] |
Art. 2. 1. Per l'anno 1989 l'articolo 42, comma terzo della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, non incide sulle convenzioni aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte [...] |
Art. 3. 1. Per l'anno 1989 non si applica l'articolo 55 comma terzo della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4. |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 3.2.28 - L.R. 10 marzo 1989, n. 9.
Disposizioni per la prima applicazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante «Riordino delle funzioni socio assistenziali».
1. Per l'anno 1989, in deroga a quanto previsto dagli articoli 20, lettera h) e 47 della
2. Le somme disponibili del fondo socio-assistenziale di cui all'articolo 47 della
3. Le somme devono essere ripartite sulla base dei finanziamenti già concessi o comunque stanziati o erogati dalla Regione in conto esercizio finanziario 1988 per servizi e prestazioni rese nell'ambito territoriale di ciascun ente ai sensi delle disposizioni legislative allora vigenti.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per il finanziamento degli interventi a carattere socio-assistenziale di cui agli articoli 4, 5, 7 e 9 della
5. Per gli esercizi finanziari 1989-1990 al fine di evitare il blocco dell'assistenza economico-sociale e di mantenimento a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna, si applicano il quarto comma dell'articolo 8 e l'articolo 11 della
1. Per l'anno 1989 l'articolo 42, comma terzo della
2. Restano salve le prescrizioni concernenti i livelli di prestazione e di qualificazione del personale, nonché gli standard strutturali e funzionali previsti dal regolamento di esecuzione della legge.
1. Per l'anno 1989 non si applica l'articolo 55 comma terzo della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Comma aggiunto dall'art. 102 della