§ 4.3.128 - L.R. 29 dicembre 1988, n. 47.
Finanziamenti per opere pubbliche ed altri settori d'intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:29/12/1988
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata, nell'anno 1988, la spesa complessiva di lire 32.000.000.000 per la realizzazione di programmi delle seguenti opere pubbliche:
Art. 2.      1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 2 500.000.000 per spese di progettazione di strade incluse nei programmi dell'ANAS; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla [...]
Art. 3.      1. E' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 12.000.000.000 (cap. 01162-03) per la concessione di contributi ai Comuni ed alle Province previsti dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 29.
Art. 4.      1. A parziale modifica dell'art. 48 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, le disponibilità sussistenti nei capitoli 07037, 10138, 10140 e 11129 alla data del 31 dicembre 1988, sono [...]


§ 4.3.128 - L.R. 29 dicembre 1988, n. 47.

Finanziamenti per opere pubbliche ed altri settori d'intervento.

 

Art. 1.

     1. E' autorizzata, nell'anno 1988, la spesa complessiva di lire 32.000.000.000 per la realizzazione di programmi delle seguenti opere pubbliche:

 

 

     - opere di depurazione                  L. 10.000.000.000

     - edilizia ospedaliera                  L.  6.000.000.000

     - edilizia scolastica                   L.  6.000.000.000

     - infrastrutture nelle zone             L.  3.000.000.000

     industriali

     - infrastrutture per le aziende         L.  7.000.000.000

     artigiane

 

 

     2. E autorizzata, altresì, nell'anno 1988, l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per la concessione di mutui destinati a promuovere l'industria alberghiera.

     3. In conseguenza degli interventi autorizzati col presente articolo sono disposte, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, le variazioni indicate:

     (Omissis).

     4. Lo stanziamento di cui al capitolo 09052 è destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d'intervento per l'anno 1985, di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinarsi all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale.

     5. L'intervento di cui al precedente comma dovrà essere coordinato con gli analoghi interventi previsti a favore delle zone interne di cui al progetto speciale n. 33 della Cassa per il Mezzogiorno; lo stanziamento di cui al capitolo 09052 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 9.2.03/I del programma di intervento per l'anno 1985 di detta legge.

 

     Art. 2.

     1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 2 500.000.000 per spese di progettazione di strade incluse nei programmi dell'ANAS; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere utilizzato nell'ambito degli interventi di cui al paragrafo IV.1 - punto 9 lett.. c) del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla stessa legge, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, con attribuzione al titolo di spesa 8.1.1/I.

     2. In conseguenza dell'intervento autorizzato col presente articolo è disposta, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, la variazione appresso indicata:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. E' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 12.000.000.000 (cap. 01162-03) per la concessione di contributi ai Comuni ed alle Province previsti dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 29.

     2. I criteri di assegnazione dei contributi sono quelli previsti dall'art. 1, secondo comma, della stessa legge regionale n. 29 del 1986.

     3. I Comuni e le Province debbono inoltrare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione di contributo unitamente al certificato del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1988 di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 23 ottobre 1987, n. 140, i cui dati saranno utilizzati per la determinazione delle misure dl contributo medesimo.

     4. In conseguenza dell'intervento autorizzato col precedente primo comma è disposta, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, la variazione appresso indicata:

     (Omissis).

     5. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 04162-03 non utilizzato al termine dell'esercizio è conservato nel conto residui per essere utilizzato nell'anno finanziario successivo.

 

     Art. 4.

     1. A parziale modifica dell'art. 48 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, le disponibilità sussistenti nei capitoli 07037, 10138, 10140 e 11129 alla data del 31 dicembre 1988, sono mantenute in bilancio quali residui e possono essere utilizzate nel corso dell'anno finanziario 1989 per la concessione delle provvidenze originariamente previste dagli artt. 17, 18 e 19, 11 e 16 dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

     2. Per l'erogazione delle provvidenze previste dai citati artt. 17, 18 e 19, è altresì autorizzata, fino all'esaurimento, l'utilizzazione delle disponibilità esistenti negli appositi fondi costituiti presso gli istituti di credito convenzionati.