Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 lavori pubblici |
Data: | 29/12/1988 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' autorizzata, nell'anno 1988, la spesa complessiva di lire 32.000.000.000 per la realizzazione di programmi delle seguenti opere pubbliche: |
Art. 2. 1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 2 500.000.000 per spese di progettazione di strade incluse nei programmi dell'ANAS; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla [...] |
Art. 3. 1. E' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 12.000.000.000 (cap. 01162-03) per la concessione di contributi ai Comuni ed alle Province previsti dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 29. |
Art. 4. 1. A parziale modifica dell'art. 48 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, le disponibilità sussistenti nei capitoli 07037, 10138, 10140 e 11129 alla data del 31 dicembre 1988, sono [...] |
§ 4.3.128 - L.R. 29 dicembre 1988, n. 47.
Finanziamenti per opere pubbliche ed altri settori d'intervento.
1. E' autorizzata, nell'anno 1988, la spesa complessiva di lire 32.000.000.000 per la realizzazione di programmi delle seguenti opere pubbliche:
- opere di depurazione L. 10.000.000.000 |
- edilizia ospedaliera L. 6.000.000.000 |
- edilizia scolastica L. 6.000.000.000 |
- infrastrutture nelle zone L. 3.000.000.000 |
industriali |
- infrastrutture per le aziende L. 7.000.000.000 |
artigiane |
2. E autorizzata, altresì, nell'anno 1988, l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per la concessione di mutui destinati a promuovere l'industria alberghiera.
3. In conseguenza degli interventi autorizzati col presente articolo sono disposte, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, le variazioni indicate:
(Omissis).
4. Lo stanziamento di cui al capitolo 09052 è destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d'intervento per l'anno 1985, di cui alla
5. L'intervento di cui al precedente comma dovrà essere coordinato con gli analoghi interventi previsti a favore delle zone interne di cui al progetto speciale n. 33 della Cassa per il Mezzogiorno; lo stanziamento di cui al capitolo 09052 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della
1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 2 500.000.000 per spese di progettazione di strade incluse nei programmi dell'ANAS; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della
2. In conseguenza dell'intervento autorizzato col presente articolo è disposta, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, la variazione appresso indicata:
(Omissis).
1. E' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 12.000.000.000 (cap. 01162-03) per la concessione di contributi ai Comuni ed alle Province previsti dalla
2. I criteri di assegnazione dei contributi sono quelli previsti dall'art. 1, secondo comma, della stessa
3. I Comuni e le Province debbono inoltrare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione di contributo unitamente al certificato del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1988 di cui all'art. 4, terzo comma, del
4. In conseguenza dell'intervento autorizzato col precedente primo comma è disposta, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, la variazione appresso indicata:
(Omissis).
5. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 04162-03 non utilizzato al termine dell'esercizio è conservato nel conto residui per essere utilizzato nell'anno finanziario successivo.
1. A parziale modifica dell'art. 48 della
2. Per l'erogazione delle provvidenze previste dai citati artt. 17, 18 e 19, è altresì autorizzata, fino all'esaurimento, l'utilizzazione delle disponibilità esistenti negli appositi fondi costituiti presso gli istituti di credito convenzionati.