§ 5.5.4 - Legge Regionale 26 marzo 1984, n. 8.
Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori di intervento, adottato in connessione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:26/03/1984
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa.
Art. 2.  Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.
Art. 3.  Centro Informazioni, Studi e Documentazione.
Art. 4.  Sede del Consiglio regionale.
Art. 5.  Interventi speciali.
Art. 6.  Spese di gestione Finmolise.
Art. 7.  Interventi straordinari edilizia scolastica.
Art. 8.  Attività di formazione professionale.
Art. 9.  Musei, archivi e biblioteche.
Art. 10.  Organizzazione e gestione servizi culturali.
Art. 11.  Attività culturali.
Art. 12.  Attività sportive.
Art. 13.  Trasporti.
Art. 14.  Viabilità.
Art. 15.  Opere pubbliche.
Art. 16.  Tutela dell'ambiente - Organizzazione urbana.
Art. 17.  Difesa del suolo.
Art. 18.  Organizzazione e difesa del territorio montano.
Art. 19.  Disciplina della caccia e della pesca.
Art. 20.  Finanziamenti Istituto Zooprofilattico Interregionale.
Art. 21.  Asili nido.
Art. 22.  Assistenza sociale.
Art. 23.  Protezione civile.
Art. 24.  Agricoltura.
Art. 25.  Cooperazione agricola.
Art. 26.  Sviluppo della zootecnia.
Art. 27.  Commercio.
Art. 28.  Artigianato.
Art. 29.  Turismo e industria alberghiera.
Art. 30.  Armonizzazione dei conti con il bilancio dello Stato.
Art. 31.  Pubblicazione.


§ 5.5.4 - Legge Regionale 26 marzo 1984, n. 8. [1]

Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori di intervento, adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1984 e del bilancio pluriennale 1984 - 1986.

(B.U. n. 7 del 31 marzo 1984).

 

Art. 1. Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa.

     La quota associativa regionale all'Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa (AICCE) di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 13, è fissata per gli anni 1983-1984 in L. 6.396.140.

     Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 2. Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.

     La quota regionale per l'anno 1984 dovuta all'Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) di cui alla legge regionale 26 gennaio 1980, n. 4 è fissata in L. 10.000.000 ed è posta a carico del capitolo n. 6910.

     Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato dalla stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 3. Centro Informazioni, Studi e Documentazione.

     E' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 41.000.000 relativamente agli oneri associativi 1984 e precedenti, dovuti al Centro Informazioni, Studi e Documentazione (CINSEDO).

     Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato dalla stessa legge approvativa di bilancio.

 

     Art. 4. Sede del Consiglio regionale.

     Per la costruzione dell'edificio da adibirsi a sede del Consiglio Regionale del Molise, la Giunta Regionale è autorizzata a disporre gli atti per l'approvazione del progetto e l'appalto delle relative opere.

     Per l'anno finanziario 1984 è autorizzata, a tal fine, la spesa di L. 1.500.000.000, da iscrivere nello stato di previsione delle uscite al capitolo n. 11360 "Spese per la costruzione della sede del Consiglio Regionale del Molise".

 

     Art. 5. Interventi speciali.

     Per interventi speciali da attuarsi attraverso la FINMOLISE, a favore di imprese pilota, traenti nel settore produttive, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 sul capitolo n. 11520 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 6. Spese di gestione Finmolise.

     Al fine di assicurare il finanziamento delle attività ordinarie della società finanziaria per lo Sviluppo del Molise (FINMOLISE), istituita con legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 100.000.000 da porsi a carico del capitolo di spesa n. 11530 dell'esercizio finanziario 1984.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 7. Interventi straordinari edilizia scolastica.

     Per l'anno 1984 è determinato in L. 800.000.000 l'onere derivante alla Regione, per gli interventi sull'edilizia scolastica previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1980, n. 7.

     L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 13720.

 

     Art. 8. Attività di formazione professionale.

     Per finanziare l'attività di formazione professionale relativa all'anno addestrativo 1983-1984, è autorizzata la spesa di L. 10.900.000.000 da erogarsi secondo la normativa prevista dalla legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3.

     L'onere relativo è iscritto al capitolo n. 14200 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1984.

     A titolo di anticipazione finanziaria nelle spese per l'attuazione del piano di formazione professionale relativo all'anno addestrativo 1984 - 1985 è iscritto al capitolo n. 14202 l'onere di lire un miliardo.

 

     Art. 9. Musei, archivi e biblioteche.

     Per gli interventi previsti dalla legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, in materia di musei, archivi storici e biblioteche di Enti Locali, per l'anno finanziario 1984 è autorizzata la spesa di L. 330.000.000 che è posta a carico del capitolo n. 15415.

 

     Art. 10. Organizzazione e gestione servizi culturali.

     Per lo svolgimento di attività di competenza dei Comuni relativamente alle funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi culturali di cui al 3° comma dell'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37 è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 il cui onere viene posto a carico del capitolo n. 15600 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 11. Attività culturali.

     Per le finalità previste della legge regionale 28 aprile 1975, n. 32, relativamente alle attività culturali è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di Lire 180.000.000 che è posta a carico del capitolo n. 15900.

 

     Art. 12. Attività sportive.

     Per le finalità previste dalle leggi regionali 9 settembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20 è determinata in L. 809.000.000 la spesa relativa all'esercizio finanziario 1984.

     I relativi oneri sono posti a carico dei capitoli sotto elencati, con gli stanziamenti di competenza e di cassa a fianco di ciascuno riportati:

     Capitolo 16600: L. 200.000.000

     Capitolo 16610. L. 45.000.000

     Capitolo 16700: L. 200.000.000

     Capitolo 16800: L. 360.000.000

     Capitolo 17000: L. 2.000.000

     Capitolo 17100: L. 2.000.000

 

     Art. 13. Trasporti.

     Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6, relativamente ai contributi in conto capitale per investimenti volti alla riorganizzazione dei servizi di pubblico trasporto di persone, per l'anno 1984 è determinato in L. 7.495.180.000 l'onere da porsi a carico del capitolo di spesa n. 18705.

 

     Art. 14. Viabilità.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 6, concernente interventi per il servizio dello sgombero della neve sulle strade provinciali e comunali, è autorizzata la spesa nel bilancio dell'esercizio finanziario 1984 di L. 30.000.000 da porsi a carico dei capitoli di spese n. 20200 e n. 20201 secondo le indicazioni riportate nel bilancio di previsione dell'esercizio 1984.

     Per la concessione ai Comuni di contributi nelle spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali di cui alla legge regionale 17 gennaio 1975, n. 7 è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 e il relativo onere è posto a carico del capitolo n. 20500.

     Per la concessione alle Province di Campobasso e Isernia di contributi nelle spese di manutenzione della rete viaria provinciale di cui alla legge regionale 13 agosto 1977, n. 23 è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 360.000.000 e il relativo onere è posto a carico del capitolo n. 20600.

 

     Art. 15. Opere pubbliche.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 di cui al capitolo n. 24500 derivante alla Regione per la revisione dei prezzi delle opere appaltate.

 

     Art. 16. Tutela dell'ambiente - Organizzazione urbana.

     In applicazione delle norme previste dal D.P.R. del 15 gennaio 1972, n. 8 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 di cui al capitolo n. 26100, occorrente per il consolidamento ed il trasferimento di abitanti e revisione prezzi per opere già appaltate.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 17. Difesa del suolo.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 per finanziare le spese per la manutenzione e il ripristino dell'efficienza di opere di bonifica integrale. L'onere è posto a carico del capitolo n. 27100 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1984.

     Per la costruzione e il completamento di opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria in comprensori di bonifica montana, per l'anno 1984, è autorizzata la spesa di L. 700.000.000 che viene iscritta al capitolo n. 27105.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000, per la costruzione, il completamento e manutenzione straordinaria strade di bonifica montana nonchè per la revisione dei prezzi per le opere già appaltate. L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 27200.

     Al fine di consentire interventi per la realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 700.000.000 che viene posta a carico del capitolo n. 27410.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa al capitolo n. 27500, di L. 500.000.000 per consentire interventi in caso di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni e pronti interventi in casi di calamità pubbliche di interesse regionale.

     Per la manutenzione di vivai forestali è autorizzata la spesa di L. 230.000.000 iscritta al capitolo n. 28800, finanziata con quota parte dei fondi derivanti alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di opere occorrenti alla gestione e conduzione dei vivai forestali è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di Lire 50.000.000 iscritta al capitolo n. 28850.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di cui al capitolo n. 28900 relativa alla manutenzione e ripristino delle efficienze di opere pubbliche di bonifica montana e sistemazione idraulico - forestale.

     Il relativo onere di L. 1.646.000.000 è finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per la costruzione, il completamento e manutenzione, di opere idrauliche connesse con la sistemazione di bacini montani è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che viene posta a carico del capitolo n. 28905.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 al capitolo n. 29010 per finanziare gli oneri previsti dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 connesse con le esigenze di incremento della produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento o rimboschimento e miglioramento della silvicoltura esistente, per la tutela dell'ambiente e dell'assetto idro- geologico.

     Per la costruzione, il completamento e manutenzione di opere idraulico-forestale nei bacini montani è autorizzata al capitolo n. 29140 la spesa di L. 3.000.000.000 finanziata con quota parte dei fondi derivanti alla Regione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

     Art. 18. Organizzazione e difesa del territorio montano.

     Per la concessione di contributi regionali previsti dalla legge regionale 12 luglio 1977, n. 19, alle Comunità Montane a titolo di concorso sulle spese correnti per il funzionamento degli Organi degli uffici è autorizzata per l'anno 1984 l'iscrizione al capitolo n. 28300 della spesa di L. 1.000.000.000.

     Per l'attuazione del piano regionale antincendi previsto dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, è autorizzata al capitolo n. 28500 la spesa di L. 400.000.000 finanziata con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per le finalità previste dalla lettera "A" dell'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1977, n. 19 e relativamente al concorso finanziario regionale dei piani di Sviluppo delle Comunità Montane, è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 28600 la spesa di L. 3.000.000.000.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature intese alla prevenzione ed estinzione di incendi boschivi di cui all'art. 12 lettera "B" della legge 1°marzo 1975, n. 47.

     L'onere finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 è iscritto al capitolo n. 28700.

     Per l'anno 1984 è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 28720 della spesa di L. 50.000.000 per fronteggiare gli oneri derivanti alla Regione, ai sensi dell'art. 12 lettera "E" della legge 1° marzo 1975, n. 47, per la ricostruzione di boschi distrutti o danneggiati da incendi.

 

     Art. 19. Disciplina della caccia e della pesca.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 7 agosto 1979, n. 23, è autorizzata al capitolo n. 29610 la spesa di L. 174.000.000 per la corresponsione di contributi alle Province per il ripopolamento faunistico con lancio di selvaggina sul territorio della Regione Molise.

     Per l'attuazione del Piano venatorio previsto dalla legge regionale 27 luglio 1979, n. 20, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'anno 1984. L'onere relativo è posto a carico del capitolo n. 29635.

     Per l'anno 1984 è autorizzato al capitolo n. 29650 l'onere di L. 30 milioni a titolo di contributi alle Amministrazioni provinciali per il ripopolamento ittico nei corsi di acqua dolci così come previsto dalla legge regionale 19dicembre 1977, n. 38.

 

     Art. 20. Finanziamenti Istituto Zooprofilattico Interregionale.

     Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1, i contributi da erogarsi a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "A. Caporali" sono determinati in L. 315.000.000 a pareggio del bilancio 1983 e in L. 350.000.000 a pareggio del bilancio 1984. Tali contributi sono integrativi a quelli rivenienti alla Regione per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Gli oneri relativi sono iscritti rispettivamente ai capitoli n. 35105 e n. 35101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 21. Asili nido.

     Per la concessione di contributi agli Enti locali delle somme previste dalla legge regionale 22 agosto 1973, n. 18 a titolo di concorso nelle spese per la gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 da porsi a carico del capitolo n. 36700.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 277.000.000 da erogare agli Enti locali per la costruzione di asili nido, secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 22 agosto 1973, n. 18 e dalla legge regionale 11 dicembre 1976, n. 37. L'onere relativo è posto a carico del capitolo n. 36800 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 22. Assistenza sociale.

     Per assicurare l'assistenza degli orfani dei lavoratori, dei pensionati e dei mutilati ed invalidi per lavoro, è autorizzata l'iscrizione della spesa di L. 3.000.000.000 al capitolo n. 38020 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

     E' autorizzata l'iscrizione della somma di L. 9.260.350.000 al capitolo di spesa n. 38310 per costituire il fondo regionale da ripartire fra i Comuni della Regione per il finanziamento delle attività assistenziali previste dall'art. 25 del D.P.R. n. 616/1977.

 

     Art. 23. Protezione civile.

     Nel quadro delle direttive previste dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, al fine di dotare la Regione di un minimo di attrezzature da destinare alla protezione civile, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di L. 70.000.000.

     Il relativo onere, in quanto a L. 20.000.000 viene posto a carico del capitolo di spesa n. 39650 e la differenza di L. 50.000.000 a carico del capitolo n. 39670.

 

     Art. 24. Agricoltura.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 1.700.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, nonchè per la revisione dei prezzi per opere già appaltate.

     La spesa relativa è posta a carico del capitolo n. 41100 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

     Per interventi straordinari in agricoltura in ordine

all'elettrificazione rurale, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 3.500.000.000 iscritta al capitolo n. 41401 del bilancio regionale che è finanziata con quota parte di fondi derivanti alla Regione, ai sensi della legge n. 984 del 1977.

     Per l'anno 1984 è determinato in L. 175.000.000 il nuovo limite di impegno per la concessione di concorsi finanziari della Regione negli interessi e oneri di preammortamento sui mutui di miglioramento e la costruzione, l'ampliamento e riattamento di fabbricati rurali in applicazione delle leggi regionali 17 aprile 1975, n. 29 e 27 gennaio 1978, n. 3.

     Per la concessione di contributi ventennali in annualità sui mutui e prestiti a tasso agevolato contratti da Cooperative Agricole e loro Consorzi, all'Ente Regionale di Sviluppo in Agricoltura, dallo stesso promosse per le iniziative previste dai punti 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1978, n. 5 e dalla legge regionale 18 settembre 1978, n. 25, è autorizzato, per l'anno 1984, il nuovo limite di impegno di L. 185.000.000 da iscriversi al capitolo n. 41610 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

     Per la realizzazione, manutenzione e esercizio di opere pubbliche di irrigazione e opere di bonifica idraulica, nonchè quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniale di irrigazione è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 10.000.000.000 da porsi a carico del capitolo n. 43006 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

     L'onere relativo è finanziato con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale o interaziendale comprese tutte le relative attrezzature e apparecchiature, nonchè i lavori di sistemazione del terreno in applicazione delle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24.

     L'onere è posto a carico del capitolo n. 43010 ed è finanziato con quota parte dei fondi derivanti alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per la concessione di contributi in conto capitale per opere di sistemazione idrauliche, idraulico-agrario e tutte le altre opere di miglioramento fondiario, a servizio di una pluralità di aziende, così come previsto dalle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 che è posta a carico del capitolo n. 43030 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

     Per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura così come prevista dalla legge regionale 1 aprile 1978, n. 8, è autorizzata la spesa di L. 1.150.000.000 da porsi a carico del capitolo n. 41800. L'onere relativo è finanziato con quota parte dei fondi che perverranno alla Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

     Per lo sviluppo di colture arboree mediterranee, delle colture olivicole e per la commercializzazione dei prodotti, è autorizzata l'iscrizione in bilancio, al capitolo n. 42420, per l'anno 1984

     la spesa di L. 400.000.000 finanziata con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per la concessione di contributo in favore di produttori singoli, di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole di cui alla legge regionale 14 maggio 1974, n. 6.

     L'onere relativo, iscritto al capitolo n. 42500 è finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per la concessione di contributi regionali alle aziende agricole sul prezzo di acquisto di sementi selezionate così come previste dalle leggi regionali 19 dicembre 1975, n. 47; 10 maggio 1976, n. 14 e 3 giugno 1978, n. 11.

     E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per l'esecuzione di opere di presa, di accumulo, di adozione e distribuzione di acqua per uso irriguo secondo le norme previste dalle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24. L'onere è posto a carico del capitolo n. 43050 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 ed è finanziato con quota parte dei fondi derivanti alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per la concessione di contributi annui ai Consorzi di bonifica, alle Comunità Montane, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi costituiti, ai sensi dell'art. 918 c.c. ed altre cooperative di servizio sulle spese esercizio irriguo, così come previsto dal le leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24.

     L'onere è posto a carico del capitolo n. 43060 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

     Per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino, l'ammodernamento ed il completamento di impianti pubblici di irrigazione, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 100.000.000 da porsi a carico del capitolo n. 43070 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984, in applicazione delle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24.

     Per la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria, per il ripristino, l'ammodernamento ed il completamento di irrigazione, così come previsto dalle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24, è determinato in L. 20.000.000 l'onere per la Regione, da iscriversi al capitolo n. 43080 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

     Per l'anno 1984 è determinato in L. 158.784.550, l'onere per contributi in conto capitale per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di locali da adibire a deposito di attrezzi di macchine e di prodotti delle aziende agricole così come previsto dalle leggi regionali 17 aprile 1975, n. 29 e 27 gennaio 1978, n. 3. L'onere è posto a carico del capitolo n. 43200 del bilancio 1984 della Regione Molise.

     Per le finalità previste dalle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 9, 27 luglio 1979, n. 20 e l febbraio 1983, n. 6, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 80.000.000 per l'erogazione di contributi agli agricoltori per danni prodotti alle colture ed al bestiame dalla selvaggina stanziale protetta.

     E' autorizzata, per l'anno 1984 (capitolo n. 43500) la spesa di L. 30.000.000 quale fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito con legge 5 novembre 1976, n. 31.

     E fissato in L. 1.392.000.000 il nuovo limite d'impegno derivante dal fondo di solidarietà nazionale relativo alle agevolazioni creditizie per la provvista di capitali di esercizio così come previsto dall'art. 1 lettera "C" della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 43600.

     Per l'anno 1984 è determinato in L. 5.500.000.000 il contributo regionale da erogarsi all'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Molise, ai sensi della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 e della legge 30 aprile 1976, n. 386. La spesa è posta a carico del capitolo n. 43800.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 8.000.000.000 per interventi relativi agli anni 1983-1984 volti all'utilizzazione e valorizzazione dei terreni di collina e di montagna, per il riordino fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi e in particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare produzione di foraggi, di cereali per uso zootecnico così come previsto dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. La spesa è posta a carico del capitolo n. 4361 del bilancio regionale per l'anno 1984.

     Al capitolo n. 43961 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 è autorizzata l'iscrizione della spesa di L. 30.000.000 per finanziare le spese previste dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 25, relative alla convenzione stipulata con le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni amministrative ex U.M.A..

     Per le finalità previste dalla legge regionale 2 settembre 1982, n. 19 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per l'erogazione di contributi regionali a favore del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Abruzzo-Campania-Molise (CIFDA-ACM).

     L'onere è posto a carico del capitolo n. 44210.

 

     Art. 25. Cooperazione agricola.

     Per l'anno 1984 è determinato in L. 50.000.000 il nuovo limite di impegno per la concessione di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui stipulati per l'acquisto di fondi rustici da parte di coltivatori singoli o associati di cui alle leggi 27 luglio 1978, n. 18 e 26 marzo 1980, n. 9. (Capitolo n. 44451).

     Per la concessione di contributi alle cooperative per la ricostruzione e qualificazione dei vigneti nonchè alla difesa fito-sanitaria, alla trasformazione e commercializzazione di prodotti previsti dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata l'iscrizione in bilancio (capitolo n. 44520) della spesa di L. 1.500.000.000.

 

     Art. 26. Sviluppo della zootecnia.

     Per l'erogazione di contributi e premi, e per l'organizzazione di mercati di mostre e manifestazioni zootecniche di cui all'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27, è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per l'anno 1984. L'onere è iscritto al capitolo n. 47300 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 6.700 milioni per la concessione di contributi ai produttori agricoli singoli o associati per gli interventi di cui agli artt. 4, 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27. L'onere, finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è iscritto al capitolo n. 47920.

     Per la concessione di contributi alle associazioni provinciali degli allevatori per spese di funzionamento di cui all'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 600 milioni. L'onere, finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, con i fondi derivanti dalla legge n. 984 del 1977 è iscritto al capitolo n. 47930.

     E' determinato in L. 50 milioni il nuovo limite di impegno per la concessione di contributi decennali in annualità per l'ammortamento di mutui concessi per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture zootecniche così come previste dagli artt. 7 e 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 6 aprile 1983, n. 13, relativamente alla concessione di contributi in conto capitale agli apicultori per l'incremento e lo sviluppo dell'allevamento, è autorizzata per l'anno 1984, la spesa di L. 65 milioni (capitolo n. 48200).

     Per l'istituzione e il finanziamento di corsi di formazione, aggiornamento ed educazione apistica, studi, ricerca e stampa di pubblicazioni nonchè per la valorizzazione di prodotti, così come previsti dall'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1983, n. 13, è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 48160 del bilancio regionale 1984 della somma di L. 20 milioni.

 

     Art. 27. Commercio.

     Per l'anno 1984 è determinato in L. 1.000.000.000 l'onere per la concessione di contributi in conto capitale agli esercenti il commercio.

     L'erogazione dei contributi è disciplinata dalle leggi regionali 21 marzo 1975, n. 36 e 22 gennaio 1981, n. 5. La spesa è posta a carico del capitolo n. 49400 del bilancio regionale della Regione Molise.

     E' fissato in L. 100.000.000 il nuovo limite d'impegno per la concessione agli esercenti il commercio al dettaglio di contributi in annualità su prestiti previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 5. La spesa è posta a carico del capitolo n. 49550 del bilancio 1984 della Regione Molise.

     Per la redazione del piano dei distributori di carburanti, commercio ambulante ed edicole di giornali è autorizzata la spesa, per l'anno 1984, di L. 5.000.000.

 

     Art. 28. Artigianato.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 150 milioni a titolo di fondi da costituire presso la Cassa per il credito alle aziende artigiane di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1971, n. 685, in applicazione della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12. L'onere è iscritto al capitolo n. 50510 del bilancio regionale 1984.

     Per l'attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 3.800 milioni (capitolo n. 50710) per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane singole o associate per l'acquisto, costruzione, ammodernamento immobili, nuclei nuovi, macchinari, ecc.

     E' autorizzata la spesa di L. 50 milioni (capitolo n. 50800) per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane sulle spese ritenute ammissibili per la costruzione o riattamento di case di abitazione annesse ai laboratori in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 41.

     Per la concessione agli Enti Locali di contributi in conto capitale per la realizzazione dei Piani relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi per attività artigianali a piccole o medie imprese di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e in applicazione della legge regionale 1° febbraio 1979, n. 6 è autorizzata la spesa di L. 3.650 milioni.

     In attuazione dell'art. 21 lettera "B" della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 600 milioni per contributi da erogarsi alla FINMOLISE per operazioni di locazione finanziaria agevolata. La spesa è posta a carico del capitolo n. 50920 del bilancio regionale 1984.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 50 milioni per l'erogazione di contributi in conto interessi alla FINMOLISE per operazioni di locazione finanziaria agevolata prevista dall'art. 21 lettera "B" della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12.

     Per le provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 38, per l'anno 1984, è autorizzata la spesa di L. 50 milioni iscritta al capitolo n. 51400 del bilancio della Regione Molise per l'anno 1984.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 90 milioni per la concessione di contributi per manifestazioni fieristiche e mostre di prodotti artigianali organizzate da altri enti e per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende artigiane per la partecipazione a mostre così come previsto dall'art. 26 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12.

 

     Art. 29. Turismo e industria alberghiera.

     Per l'attività di promozione pubblicitaria all'estero tramite l'ENIT è autorizzata la spesa di L. 10 milioni di lire iscritta nel bilancio 1984 della Regione Molise al capitolo n. 52500.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 792 milioni per la concessione agli Enti Provinciali del Turismo e all'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Termoli in applicazione delle leggi 4 marzo 1964, n. 114, 4 novembre 1965, n. 1213 ed in esecuzione del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6. La spesa iscritta al capitolo n. 53000 nel bilancio regionale 1984.

     Per la concessione ai Comuni di fondi con destinazione vincolata a favore delle Pro-Loco iscritte all'albo per l'attuazione di manifestazioni o altre iniziative promozionali di cui alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 (capitolo n. 53100).

     Per l'attuazione delle finalità di interventi di promozione turistica previsti dalle leggi regionali 2 settembre 1977, n. 31 e 9 giugno 1978, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 528.093.000 (capitolo n. 53150).

     E' autorizzata la spesa di L. 4.820 milioni per interventi regionali diretti a favorire la realizzazione di opere ed iniziativa pubblica o privata per lo sviluppo turistico nel proprio territorio in attuazione delle leggi regionali 2 settembre 1977, n. 31 e 5 settembre 1978, n. 19. L'onere è iscritto al capitolo n. 53200 del bilancio 1984.

     Per il finanziamento di iniziative poste in essere nell'anno 1981 per la concessione di contributi atti a favorire la realizzazione di opere ad iniziativa pubblica o privata per lo sviluppo turistico di cui alle leggi 2 settembre 1977, n. 31 e 5 settembre 1978, n. 19, è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 53202 la spesa di L. 3.114.414.000.

     Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 255 milioni da iscrivere al capitolo n. 53700 del bilancio regionale 1984 per la concessione di contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni interessanti il Turismo in applicazione della legge 4 marzo 1964, n. 114 e del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6.

 

     Art. 30. Armonizzazione dei conti con il bilancio dello Stato.

     Per attuare, a partire dall'esercizio 1984 il nuovo sistema di classificazione delle entrate e delle spese regionali con quelle dello stato per il coordinamento ed il consolidamento delle operazioni interessanti l'intero settore pubblico così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, si dispone che le variazioni di competenza e di cassa nell'ambito dei capitoli di spesa aventi lo stesso oggetto ma beneficiari diversi o aventi natura economica diversa (intervento diritto o trasferimento) possono essere effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta Regionale da sottoporre per convalida al Consiglio Regionale.

 

     Art. 31. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.