Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.5 provvedimenti di rifinanziamento |
Data: | 26/03/1984 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa. |
Art. 2. Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. |
Art. 3. Centro Informazioni, Studi e Documentazione. |
Art. 4. Sede del Consiglio regionale. |
Art. 5. Interventi speciali. |
Art. 6. Spese di gestione Finmolise. |
Art. 7. Interventi straordinari edilizia scolastica. |
Art. 8. Attività di formazione professionale. |
Art. 9. Musei, archivi e biblioteche. |
Art. 10. Organizzazione e gestione servizi culturali. |
Art. 11. Attività culturali. |
Art. 12. Attività sportive. |
Art. 13. Trasporti. |
Art. 14. Viabilità. |
Art. 15. Opere pubbliche. |
Art. 16. Tutela dell'ambiente - Organizzazione urbana. |
Art. 17. Difesa del suolo. |
Art. 18. Organizzazione e difesa del territorio montano. |
Art. 19. Disciplina della caccia e della pesca. |
Art. 20. Finanziamenti Istituto Zooprofilattico Interregionale. |
Art. 21. Asili nido. |
Art. 22. Assistenza sociale. |
Art. 23. Protezione civile. |
Art. 24. Agricoltura. |
Art. 25. Cooperazione agricola. |
Art. 26. Sviluppo della zootecnia. |
Art. 27. Commercio. |
Art. 28. Artigianato. |
Art. 29. Turismo e industria alberghiera. |
Art. 30. Armonizzazione dei conti con il bilancio dello Stato. |
Art. 31. Pubblicazione. |
§ 5.5.4 - Legge Regionale 26 marzo 1984, n. 8. [1]
Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori di intervento, adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1984 e del bilancio pluriennale 1984 - 1986.
(B.U. n. 7 del 31 marzo 1984).
Art. 1. Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa.
La quota associativa regionale all'Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa (AICCE) di cui alla
Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.
Art. 2. Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.
La quota regionale per l'anno 1984 dovuta all'Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) di cui alla
Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato dalla stessa legge approvativa del bilancio.
Art. 3. Centro Informazioni, Studi e Documentazione.
E' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 41.000.000 relativamente agli oneri associativi 1984 e precedenti, dovuti al Centro Informazioni, Studi e Documentazione (CINSEDO).
Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato dalla stessa legge approvativa di bilancio.
Art. 4. Sede del Consiglio regionale.
Per la costruzione dell'edificio da adibirsi a sede del Consiglio Regionale del Molise, la Giunta Regionale è autorizzata a disporre gli atti per l'approvazione del progetto e l'appalto delle relative opere.
Per l'anno finanziario 1984 è autorizzata, a tal fine, la spesa di L. 1.500.000.000, da iscrivere nello stato di previsione delle uscite al capitolo n. 11360 "Spese per la costruzione della sede del Consiglio Regionale del Molise".
Art. 5. Interventi speciali.
Per interventi speciali da attuarsi attraverso la FINMOLISE, a favore di imprese pilota, traenti nel settore produttive, ai sensi dell'art. 9 della
Art. 6. Spese di gestione Finmolise.
Al fine di assicurare il finanziamento delle attività ordinarie della società finanziaria per lo Sviluppo del Molise (FINMOLISE), istituita con
Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa del bilancio.
Art. 7. Interventi straordinari edilizia scolastica.
Per l'anno 1984 è determinato in L. 800.000.000 l'onere derivante alla Regione, per gli interventi sull'edilizia scolastica previsti dalla
L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 13720.
Art. 8. Attività di formazione professionale.
Per finanziare l'attività di formazione professionale relativa all'anno addestrativo 1983-1984, è autorizzata la spesa di L. 10.900.000.000 da erogarsi secondo la normativa prevista dalla
L'onere relativo è iscritto al capitolo n. 14200 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1984.
A titolo di anticipazione finanziaria nelle spese per l'attuazione del piano di formazione professionale relativo all'anno addestrativo 1984 - 1985 è iscritto al capitolo n. 14202 l'onere di lire un miliardo.
Art. 9. Musei, archivi e biblioteche.
Per gli interventi previsti dalla
Art. 10. Organizzazione e gestione servizi culturali.
Per lo svolgimento di attività di competenza dei Comuni relativamente alle funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi culturali di cui al 3° comma dell'art. 7 della
Art. 11. Attività culturali.
Per le finalità previste della
Art. 12. Attività sportive.
Per le finalità previste dalle leggi regionali 9 settembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20 è determinata in L. 809.000.000 la spesa relativa all'esercizio finanziario 1984.
I relativi oneri sono posti a carico dei capitoli sotto elencati, con gli stanziamenti di competenza e di cassa a fianco di ciascuno riportati:
Capitolo 16600: L. 200.000.000
Capitolo 16610. L. 45.000.000
Capitolo 16700: L. 200.000.000
Capitolo 16800: L. 360.000.000
Capitolo 17000: L. 2.000.000
Capitolo 17100: L. 2.000.000
Art. 13. Trasporti.
Per le finalità previste dall'art. 5 della
Art. 14. Viabilità.
Per le finalità previste dalla
Per la concessione ai Comuni di contributi nelle spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali di cui alla
Per la concessione alle Province di Campobasso e Isernia di contributi nelle spese di manutenzione della rete viaria provinciale di cui alla
Art. 15. Opere pubbliche.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 di cui al capitolo n. 24500 derivante alla Regione per la revisione dei prezzi delle opere appaltate.
Art. 16. Tutela dell'ambiente - Organizzazione urbana.
In applicazione delle norme previste dal
Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.
Art. 17. Difesa del suolo.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 per finanziare le spese per la manutenzione e il ripristino dell'efficienza di opere di bonifica integrale. L'onere è posto a carico del capitolo n. 27100 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1984.
Per la costruzione e il completamento di opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria in comprensori di bonifica montana, per l'anno 1984, è autorizzata la spesa di L. 700.000.000 che viene iscritta al capitolo n. 27105.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000, per la costruzione, il completamento e manutenzione straordinaria strade di bonifica montana nonchè per la revisione dei prezzi per le opere già appaltate. L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 27200.
Al fine di consentire interventi per la realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 700.000.000 che viene posta a carico del capitolo n. 27410.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa al capitolo n. 27500, di L. 500.000.000 per consentire interventi in caso di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni e pronti interventi in casi di calamità pubbliche di interesse regionale.
Per la manutenzione di vivai forestali è autorizzata la spesa di L. 230.000.000 iscritta al capitolo n. 28800, finanziata con quota parte dei fondi derivanti alla Regione, ai sensi della
Per l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di opere occorrenti alla gestione e conduzione dei vivai forestali è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di Lire 50.000.000 iscritta al capitolo n. 28850.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di cui al capitolo n. 28900 relativa alla manutenzione e ripristino delle efficienze di opere pubbliche di bonifica montana e sistemazione idraulico - forestale.
Il relativo onere di L. 1.646.000.000 è finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della
Per la costruzione, il completamento e manutenzione, di opere idrauliche connesse con la sistemazione di bacini montani è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che viene posta a carico del capitolo n. 28905.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 al capitolo n. 29010 per finanziare gli oneri previsti dall'art. 10 della
Per la costruzione, il completamento e manutenzione di opere idraulico-forestale nei bacini montani è autorizzata al capitolo n. 29140 la spesa di L. 3.000.000.000 finanziata con quota parte dei fondi derivanti alla Regione della
Art. 18. Organizzazione e difesa del territorio montano.
Per la concessione di contributi regionali previsti dalla
Per l'attuazione del piano regionale antincendi previsto dalla
Per le finalità previste dalla lettera "A" dell'art. 2 della
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature intese alla prevenzione ed estinzione di incendi boschivi di cui all'art. 12 lettera "B" della
L'onere finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi della
Per l'anno 1984 è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 28720 della spesa di L. 50.000.000 per fronteggiare gli oneri derivanti alla Regione, ai sensi dell'art. 12 lettera "E" della
Art. 19. Disciplina della caccia e della pesca.
Per le finalità previste dalla
Per l'attuazione del Piano venatorio previsto dalla
Per l'anno 1984 è autorizzato al capitolo n. 29650 l'onere di L. 30 milioni a titolo di contributi alle Amministrazioni provinciali per il ripopolamento ittico nei corsi di acqua dolci così come previsto dalla
Art. 20. Finanziamenti Istituto Zooprofilattico Interregionale.
Ai sensi dell'art. 29 della
Gli oneri relativi sono iscritti rispettivamente ai capitoli n. 35105 e n. 35101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1984.
Art. 21. Asili nido.
Per la concessione di contributi agli Enti locali delle somme previste dalla
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 277.000.000 da erogare agli Enti locali per la costruzione di asili nido, secondo le modalità e le procedure previste dalla
Art. 22. Assistenza sociale.
Per assicurare l'assistenza degli orfani dei lavoratori, dei pensionati e dei mutilati ed invalidi per lavoro, è autorizzata l'iscrizione della spesa di L. 3.000.000.000 al capitolo n. 38020 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.
E' autorizzata l'iscrizione della somma di L. 9.260.350.000 al capitolo di spesa n. 38310 per costituire il fondo regionale da ripartire fra i Comuni della Regione per il finanziamento delle attività assistenziali previste dall'art. 25 del
Art. 23. Protezione civile.
Nel quadro delle direttive previste dalla
Il relativo onere, in quanto a L. 20.000.000 viene posto a carico del capitolo di spesa n. 39650 e la differenza di L. 50.000.000 a carico del capitolo n. 39670.
Art. 24. Agricoltura.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 1.700.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, nonchè per la revisione dei prezzi per opere già appaltate.
La spesa relativa è posta a carico del capitolo n. 41100 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.
Per interventi straordinari in agricoltura in ordine
all'elettrificazione rurale, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 3.500.000.000 iscritta al capitolo n. 41401 del bilancio regionale che è finanziata con quota parte di fondi derivanti alla Regione, ai sensi della
Per l'anno 1984 è determinato in L. 175.000.000 il nuovo limite di impegno per la concessione di concorsi finanziari della Regione negli interessi e oneri di preammortamento sui mutui di miglioramento e la costruzione, l'ampliamento e riattamento di fabbricati rurali in applicazione delle leggi regionali 17 aprile 1975, n. 29 e 27 gennaio 1978, n. 3.
Per la concessione di contributi ventennali in annualità sui mutui e prestiti a tasso agevolato contratti da Cooperative Agricole e loro Consorzi, all'Ente Regionale di Sviluppo in Agricoltura, dallo stesso promosse per le iniziative previste dai punti 1 e 2 dell'art. 3 della
Per la realizzazione, manutenzione e esercizio di opere pubbliche di irrigazione e opere di bonifica idraulica, nonchè quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniale di irrigazione è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 10.000.000.000 da porsi a carico del capitolo n. 43006 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.
L'onere relativo è finanziato con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione, ai sensi della
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale o interaziendale comprese tutte le relative attrezzature e apparecchiature, nonchè i lavori di sistemazione del terreno in applicazione delle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24.
L'onere è posto a carico del capitolo n. 43010 ed è finanziato con quota parte dei fondi derivanti alla Regione, ai sensi della
Per la concessione di contributi in conto capitale per opere di sistemazione idrauliche, idraulico-agrario e tutte le altre opere di miglioramento fondiario, a servizio di una pluralità di aziende, così come previsto dalle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 che è posta a carico del capitolo n. 43030 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.
Per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura così come prevista dalla
Per lo sviluppo di colture arboree mediterranee, delle colture olivicole e per la commercializzazione dei prodotti, è autorizzata l'iscrizione in bilancio, al capitolo n. 42420, per l'anno 1984
la spesa di L. 400.000.000 finanziata con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi della
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per la concessione di contributo in favore di produttori singoli, di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole di cui alla
L'onere relativo, iscritto al capitolo n. 42500 è finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi della
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per la concessione di contributi regionali alle aziende agricole sul prezzo di acquisto di sementi selezionate così come previste dalle leggi regionali 19 dicembre 1975, n. 47; 10 maggio 1976, n. 14 e 3 giugno 1978, n. 11.
E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per l'esecuzione di opere di presa, di accumulo, di adozione e distribuzione di acqua per uso irriguo secondo le norme previste dalle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24. L'onere è posto a carico del capitolo n. 43050 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 ed è finanziato con quota parte dei fondi derivanti alla Regione, ai sensi della
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per la concessione di contributi annui ai Consorzi di bonifica, alle Comunità Montane, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi costituiti, ai sensi dell'art. 918 c.c. ed altre cooperative di servizio sulle spese esercizio irriguo, così come previsto dal le leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24.
L'onere è posto a carico del capitolo n. 43060 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino, l'ammodernamento ed il completamento di impianti pubblici di irrigazione, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 100.000.000 da porsi a carico del capitolo n. 43070 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984, in applicazione delle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24.
Per la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria, per il ripristino, l'ammodernamento ed il completamento di irrigazione, così come previsto dalle leggi regionali 5 settembre 1978, n. 24 e 20 agosto 1979, n. 24, è determinato in L. 20.000.000 l'onere per la Regione, da iscriversi al capitolo n. 43080 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.
Per l'anno 1984 è determinato in L. 158.784.550, l'onere per contributi in conto capitale per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di locali da adibire a deposito di attrezzi di macchine e di prodotti delle aziende agricole così come previsto dalle leggi regionali 17 aprile 1975, n. 29 e 27 gennaio 1978, n. 3. L'onere è posto a carico del capitolo n. 43200 del bilancio 1984 della Regione Molise.
Per le finalità previste dalle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 9, 27 luglio 1979, n. 20 e l febbraio 1983, n. 6, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 80.000.000 per l'erogazione di contributi agli agricoltori per danni prodotti alle colture ed al bestiame dalla selvaggina stanziale protetta.
E' autorizzata, per l'anno 1984 (capitolo n. 43500) la spesa di L. 30.000.000 quale fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito con
E fissato in L. 1.392.000.000 il nuovo limite d'impegno derivante dal fondo di solidarietà nazionale relativo alle agevolazioni creditizie per la provvista di capitali di esercizio così come previsto dall'art. 1 lettera "C" della
Per l'anno 1984 è determinato in L. 5.500.000.000 il contributo regionale da erogarsi all'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Molise, ai sensi della
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 8.000.000.000 per interventi relativi agli anni 1983-1984 volti all'utilizzazione e valorizzazione dei terreni di collina e di montagna, per il riordino fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi e in particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare produzione di foraggi, di cereali per uso zootecnico così come previsto dall'art. 15 della
Al capitolo n. 43961 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 è autorizzata l'iscrizione della spesa di L. 30.000.000 per finanziare le spese previste dalla
Per le finalità previste dalla
L'onere è posto a carico del capitolo n. 44210.
Art. 25. Cooperazione agricola.
Per l'anno 1984 è determinato in L. 50.000.000 il nuovo limite di impegno per la concessione di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui stipulati per l'acquisto di fondi rustici da parte di coltivatori singoli o associati di cui alle leggi 27 luglio 1978, n. 18 e 26 marzo 1980, n. 9. (Capitolo n. 44451).
Per la concessione di contributi alle cooperative per la ricostruzione e qualificazione dei vigneti nonchè alla difesa fito-sanitaria, alla trasformazione e commercializzazione di prodotti previsti dall'art. 14 della
Art. 26. Sviluppo della zootecnia.
Per l'erogazione di contributi e premi, e per l'organizzazione di mercati di mostre e manifestazioni zootecniche di cui all'art. 6 della
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 6.700 milioni per la concessione di contributi ai produttori agricoli singoli o associati per gli interventi di cui agli artt. 4, 7 e 8 della
Per la concessione di contributi alle associazioni provinciali degli allevatori per spese di funzionamento di cui all'art. 5 della
E' determinato in L. 50 milioni il nuovo limite di impegno per la concessione di contributi decennali in annualità per l'ammortamento di mutui concessi per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture zootecniche così come previste dagli artt. 7 e 10 della
Per le finalità previste dalla
Per l'istituzione e il finanziamento di corsi di formazione, aggiornamento ed educazione apistica, studi, ricerca e stampa di pubblicazioni nonchè per la valorizzazione di prodotti, così come previsti dall'art. 14 della
Art. 27. Commercio.
Per l'anno 1984 è determinato in L. 1.000.000.000 l'onere per la concessione di contributi in conto capitale agli esercenti il commercio.
L'erogazione dei contributi è disciplinata dalle leggi regionali 21 marzo 1975, n. 36 e 22 gennaio 1981, n. 5. La spesa è posta a carico del capitolo n. 49400 del bilancio regionale della Regione Molise.
E' fissato in L. 100.000.000 il nuovo limite d'impegno per la concessione agli esercenti il commercio al dettaglio di contributi in annualità su prestiti previsti dalla
Per la redazione del piano dei distributori di carburanti, commercio ambulante ed edicole di giornali è autorizzata la spesa, per l'anno 1984, di L. 5.000.000.
Art. 28. Artigianato.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 150 milioni a titolo di fondi da costituire presso la Cassa per il credito alle aziende artigiane di cui all'art. 4 della
Per l'attuazione dell'art. 4 della
E' autorizzata la spesa di L. 50 milioni (capitolo n. 50800) per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane sulle spese ritenute ammissibili per la costruzione o riattamento di case di abitazione annesse ai laboratori in attuazione dell'art. 4 della
Per la concessione agli Enti Locali di contributi in conto capitale per la realizzazione dei Piani relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi per attività artigianali a piccole o medie imprese di cui all'art. 27 della
In attuazione dell'art. 21 lettera "B" della
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 50 milioni per l'erogazione di contributi in conto interessi alla FINMOLISE per operazioni di locazione finanziaria agevolata prevista dall'art. 21 lettera "B" della
Per le provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia previste dalla
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 90 milioni per la concessione di contributi per manifestazioni fieristiche e mostre di prodotti artigianali organizzate da altri enti e per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende artigiane per la partecipazione a mostre così come previsto dall'art. 26 della
Art. 29. Turismo e industria alberghiera.
Per l'attività di promozione pubblicitaria all'estero tramite l'ENIT è autorizzata la spesa di L. 10 milioni di lire iscritta nel bilancio 1984 della Regione Molise al capitolo n. 52500.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 792 milioni per la concessione agli Enti Provinciali del Turismo e all'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Termoli in applicazione delle leggi 4 marzo 1964, n. 114, 4 novembre 1965, n. 1213 ed in esecuzione del
Per la concessione ai Comuni di fondi con destinazione vincolata a favore delle Pro-Loco iscritte all'albo per l'attuazione di manifestazioni o altre iniziative promozionali di cui alla
Per l'attuazione delle finalità di interventi di promozione turistica previsti dalle leggi regionali 2 settembre 1977, n. 31 e 9 giugno 1978, per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 528.093.000 (capitolo n. 53150).
E' autorizzata la spesa di L. 4.820 milioni per interventi regionali diretti a favorire la realizzazione di opere ed iniziativa pubblica o privata per lo sviluppo turistico nel proprio territorio in attuazione delle leggi regionali 2 settembre 1977, n. 31 e 5 settembre 1978, n. 19. L'onere è iscritto al capitolo n. 53200 del bilancio 1984.
Per il finanziamento di iniziative poste in essere nell'anno 1981 per la concessione di contributi atti a favorire la realizzazione di opere ad iniziativa pubblica o privata per lo sviluppo turistico di cui alle leggi 2 settembre 1977, n. 31 e 5 settembre 1978, n. 19, è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 53202 la spesa di L. 3.114.414.000.
Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 255 milioni da iscrivere al capitolo n. 53700 del bilancio regionale 1984 per la concessione di contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni interessanti il Turismo in applicazione della
Art. 30. Armonizzazione dei conti con il bilancio dello Stato.
Per attuare, a partire dall'esercizio 1984 il nuovo sistema di classificazione delle entrate e delle spese regionali con quelle dello stato per il coordinamento ed il consolidamento delle operazioni interessanti l'intero settore pubblico così come previsto dalla
Art. 31. Pubblicazione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della