§ 5.4.67 - Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 25.
Legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5 - Interventi a favore della Cooperazione Agricola - Dotazione finanziaria occorrente per l'anno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:18/09/1978
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Per il finanziamento delle iniziative ed interventi previsti a favore della Cooperazione Agricola di cui alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5, al bilancio per l'esercizio finanziario [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 5.4.67 - Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 25. [1]

Legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5 - Interventi a favore della Cooperazione Agricola - Dotazione finanziaria occorrente per l'anno 1978 - Variazione n. 1 al bilancio regionale 1978.

(B.U. n. 18 del 30 settembre 1978).

 

Art. 1.

     Per il finanziamento delle iniziative ed interventi previsti a favore della Cooperazione Agricola di cui alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5, al bilancio per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le variazioni di competenza descritte nel prospetto "A" annesso alla presente legge, con l'utilizzo parziale del maggiore avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1977.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le variazioni di stanziamenti di competenza e di dotazioni di cassa nei capitoli di uscita descritti nel prospetto "B" annesso alla presente legge.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono le tabelle A e B).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.