§ 1.8.1 - Legge Regionale 10 maggio 1976, n. 13.
Adesione della Regione Molise all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa - A.I.C.C.E.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:10/05/1976
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise aderisce all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) - Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa - con sede in Roma e ne approva i fini [...]
Art. 2.      La Regione Molise si obbliga al pagamento, in favore dell'Associazione di cui all'art. 1, della quota associativa annua, determinata in L. 2,50 per abitante residente nella regione, secondo le [...]
Art. 3.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, per l'anno 1976, a L. 799.517, farà carico al Cap. 590 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1976, [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.8.1 - Legge Regionale 10 maggio 1976, n. 13.

Adesione della Regione Molise all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa - A.I.C.C.E.

(B.U. n. 9 del 15 maggio 1976).

 

Art. 1.

     La Regione Molise aderisce all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) - Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa - con sede in Roma e ne approva i fini statutari.

 

     Art. 2.

     La Regione Molise si obbliga al pagamento, in favore dell'Associazione di cui all'art. 1, della quota associativa annua, determinata in L. 2,50 per abitante residente nella regione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento.

 

     Art. 3.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, per l'anno 1976, a L. 799.517, farà carico al Cap. 590 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1976, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 15 gennaio 1976, n. 4.

     Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio regionale.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.