§ 4.4.4 - Legge Regionale 11 dicembre 1976, n. 37.
Programma di intervento per gli asili - nido - Modificazioni della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.4 assistenza scolastica
Data:11/12/1976
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di agevolare la realizzazione del programma di intervento per la costruzione o il riattamento dei primi dodici asili-nido di cui all'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. [...]
Art. 2.      Qualora l'ammontare del contributo di cui all'art. 1 non copra il totale della spesa relativa alla costruzione o riattamento dei primi dodici asili-nido, la Giunta Regionale potrà concedere [...]
Art. 3.      Gli artt. 2 e 3 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5, sono abrogati.
Art. 4.      All'onere finanziario derivante dalla presente legge e calcolato in L. 1.437.888.711, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, utilizzando, [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.4.4 - Legge Regionale 11 dicembre 1976, n. 37.

Programma di intervento per gli asili - nido - Modificazioni della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5.

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1976).

 

Art. 1.

     Allo scopo di agevolare la realizzazione del programma di intervento per la costruzione o il riattamento dei primi dodici asili-nido di cui all'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, nei limiti dello stanziamento indicato nella presente legge, contributi "una tantum" in conto capitale in misura non superiore a L. 110.000.000.

 

     Art. 2.

     Qualora l'ammontare del contributo di cui all'art. 1 non copra il totale della spesa relativa alla costruzione o riattamento dei primi dodici asili-nido, la Giunta Regionale potrà concedere contributi costanti in conto interesse nella misura e per il periodo di ammortamento convenuti con l'istituto mutuante.

 

     Art. 3.

     Gli artt. 2 e 3 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5, sono abrogati.

 

     Art. 4.

     All'onere finanziario derivante dalla presente legge e calcolato in L. 1.437.888.711, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, utilizzando, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità del Cap. 1300 dell'esercizio 1975 nonchè quelle iscritte al Cap. 1430 dell'esercizio finanziario 1976.

     Per gli esercizi futuri, per quanto attiene alla copertura degli oneri relativi all'ammortamento dei prestiti di cui all'art. 2, saranno previsti appositi stanziamenti nei corrispondenti capitoli di spesa.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.