§ 3.9.12 - Legge Regionale 13 agosto 1977, n. 23.
Contributi alle Province per la manutenzione della rete viabile.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:13/08/1977
Numero:23


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'anno 1977 la Regione corrisponderà alle Province, per ciascun chilometro di strada classificata provinciale successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, [...]
Art. 2.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, calcolato per l'anno 1977 in L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni), si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 920 dello stato [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.9.12 - Legge Regionale 13 agosto 1977, n. 23.

Contributi alle Province per la manutenzione della rete viabile.

(B.U. n. 16 del 1 settembre 1977).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'anno 1977 la Regione corrisponderà alle Province, per ciascun chilometro di strada classificata provinciale successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di L. 1.000.000 (unmilione) a titolo di concorso nelle spese di manutenzione e sistemazione.

     L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al comma precedente sarà determinato e corrisposto alle Province entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in proporzione al chilometraggio delle strade che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 126 con provvedimenti emanati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

     Dal computo del chilometraggio ammissibile a contributo verrà detratto quello delle strade già classificate provinciali e che siano state successivamente assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'ANAS a seguito di nuova classificazione disposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

 

     Art. 2.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, calcolato per l'anno 1977 in L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni), si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 920 dello stato di previsione della spesa.

     Per gli anni successivi, si provvederà con adeguati stanziamenti da iscriversi nel corrispondente capitolo di bilancio, al cui finanziamento sarà destinata quota parte dei fondi che perverranno alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.