§ 2.1.20 - Legge Regionale 1 aprile 1978, n. 8.
Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:01/04/1978
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, sono concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, contributi in conto interessi, da corrispondere in soluzione unica, scontando [...]
Art. 2.      Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di prestito previste dalla presente legge è del 4,50 per cento.
Art. 3.      I prestiti avranno durata fino a cinque anni e saranno concessi nella misura del 75% della spesa ammissibile, mentre per i coltivatori diretti e le cooperative il prestito sarà concesso nella [...]
Art. 4.      La concessione dei prestiti è subordinata al nulla osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti dell'ordinamento produttivo dell'azienda, da [...]
Art. 5.      I prestiti saranno concessi a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli o associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti e, nel loro ambito, da giovani [...]
Art. 6.      Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, 2 giugno 1961, [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi provenienti dalla legge 1° luglio 1977, n. 403 recante provvedimenti per il finanziamento [...]
Art. 8.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e nelle dotazioni di cassa nella [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.20 - Legge Regionale 1 aprile 1978, n. 8. [1]

Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

(B.U. n. 7 del 15 marzo 1978).

 

Art. 1.

     Per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, sono concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, contributi in conto interessi, da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale di L. 500.000.000 per ogni esercizio dal 1978 al 1982 e la spesa farà carico al capitolo "Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" dello stato di previsione della spesa dell'anno 1978 e allo stesso o corrispondente capitolo per gli anni successivi.

     L'attuazione delle rate suddette va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

 

     Art. 2.

     Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di prestito previste dalla presente legge è del 4,50 per cento.

     Il concorso regionale è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso d'interesse in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454 - art. 34.

     L'intervento della Regione di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi del precedente comma, al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legale, delle aliquote per imposte e tasse, di altri diritti erariali, e quella di ammortamento calcolata al tasso d'interesse dovuto dai prestatari.

     Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta a favore di ciascun Istituto o Ente autorizzato, si provvede con delibera della Giunta stessa sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'Istituto o Ente medesimo.

 

     Art. 3.

     I prestiti avranno durata fino a cinque anni e saranno concessi nella misura del 75% della spesa ammissibile, mentre per i coltivatori diretti e le cooperative il prestito sarà concesso nella misura del 90% della predetta spesa ammissibile.

 

     Art. 4.

     La concessione dei prestiti è subordinata al nulla osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti dell'ordinamento produttivo dell'azienda, da rilasciarsi dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Agricoltura, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti medesimi.

 

     Art. 5.

     I prestiti saranno concessi a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli o associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti e, nel loro ambito, da giovani compresi negli elenchi di cui alla legge sull'occupazione giovanile.

 

     Art. 6.

     Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, 2 giugno 1961, n. 454; 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25 giugno 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

     Gli Istituti ed Enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di garanzia.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi provenienti dalla legge 1° luglio 1977, n. 403 recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni.

 

     Art. 8.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e nelle dotazioni di cassa nella misura indicata nel prospetto "A" annesso alla presente legge.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato "A"

(Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.