§ 2.1.5 - Legge Regionale 14 maggio 1974, n. 6.
Provvedimenti per la difesa antiparassitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:14/05/1974
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Per assicurare la razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, possono essere concessi contributi in favore di produttori singoli, di cooperative, [...]
Art. 2.      L'istruttoria delle domande di finanziamento di cui all'art. 1 viene affidata agli uffici tecnici della Regione, operanti nel settore, che inoltreranno le pratiche corredate del parere, alla [...]
Art. 3.      Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con la somma di lire centomilioni (L. 100.000.000) da iscrivere al capitolo 297 del [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.5 - Legge Regionale 14 maggio 1974, n. 6. [1]

Provvedimenti per la difesa antiparassitaria.

(B.U. n. 18 del 29 maggio 1974).

 

Art. 1.

     Per assicurare la razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, possono essere concessi contributi in favore di produttori singoli, di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, olivicole e bieticole.

 

     Art. 2.

     L'istruttoria delle domande di finanziamento di cui all'art. 1 viene affidata agli uffici tecnici della Regione, operanti nel settore, che inoltreranno le pratiche corredate del parere, alla Giunta Regionale, che provvederà alla emissione dei conseguenti provvedimenti.

     Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con la somma di lire centomilioni (L. 100.000.000) da iscrivere al capitolo 297 del Bilancio di previsione 1974, prelevandola dal finanziamento assegnato alla Regione in base alla legge statale n. 512 del 1973.

     Per gli anni successivi si provvederà ad iscrivere nel bilancio della Regione la somma che di anno in anno si riterrà di dover riservare per tali interventi.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.