Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.1 agricoltura e foreste |
Data: | 06/04/1983 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Allo scopo di incrementare, razionalizzare e tutelare le risorse zootecniche minori anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, la Regione Molise, [...] |
Art. 2. Agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle cooperative di agricoltori operanti nel settore dell'apicoltura ed a chiunque svolga o intenda iniziare l'attività di apicoltore, nel [...] |
Art. 3. I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi anche per: |
Art. 4. I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge dovranno inviare una documentata istanza alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura e Foreste - Settore [...] |
Art. 5. I possessori o detentori di alveari razionali devono farne denuncia all'Assessorato Regionale per l'Agricoltura, Settore Zootecnia, entro il 30 maggio di ogni anno, specificando se si tratta di [...] |
Art. 6. Salvo il diritto dalla Regione di procedere, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni, al censimento della consistenza apistica regionale, è fatto obbligo a tutti i possessori di arnie [...] |
Art. 7. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'autorità sanitaria competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, peste [...] |
Art. 8. E' fatto divieto di esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetti o sospetti di malattie cui all'articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, [...] |
Art. 9. La vendita o l'acquisto di api vive possono essere effettuati solo se le api sono accompagnate da un certificato sanitario attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta. |
Art. 10. Le trasgressioni di cui agli articoli precedenti vengono accertate dalle Unità Sanitarie Locali, tramite gli esperti apistici riconosciuti; le sanzioni sono applicate dal Presidente della Giunta [...] |
Art. 11. Per la tutela dell'apicoltura, in forza della presente legge, è fatto divieto di trattare con fitofarmaci le colture, durante il periodo di massima fioritura delle stesse, quando possono [...] |
Art. 12. L'apicoltura è materia professionale nell'ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della vigente legislazione. |
Art. 13. E' istituito presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste un Comitato Tecnico Apistico. |
Art. 14. Agli oneri derivanti dall'art. 2 e 14 della presente legge si farà fronte con quota parte del "fondo comune" derivante alla Regione ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 291. |
Art. 15. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 2.1.31 - Legge Regionale 6 aprile 1983, n. 13. [1]
Disposizioni per l'incremento e la difesa dell'apicoltura.
(B.U. n. 7 del 16 aprile 1983).
Allo scopo di incrementare, razionalizzare e tutelare le risorse zootecniche minori anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, la Regione Molise, con la presente legge, dispone specifici interventi in favore dell'apicoltura e dei vari prodotti che da essa provengono.
Agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle cooperative di agricoltori operanti nel settore dell'apicoltura ed a chiunque svolga o intenda iniziare l'attività di apicoltore, nel rispetto delle leggi vigenti, Giunta Regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura del 50% delle spese ammesse per l'acquisto di arnie, di attrezzature apistiche e di materiale sanitario.
Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma precedente bisogna realizzare apiari con almeno 20 (venti) alveari.
I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi anche per:
a) l'ampliamento e la ristrutturazione degli apiari già esistenti;
b) l'acquisto degli alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari;
c) la profilassi ed eventuale terapia degli apiari;
d) il servizio di impollinazione dei frutteti mediante il noleggio degli alveari;
e) l'acquisto di attrezzature adatte alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti dall'apiario;
f) l'allevamento di api regine.
I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge dovranno inviare una documentata istanza alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura e Foreste - Settore Zootecnia.
L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, ultimata l'istruttoria, trasmetterà l'istanza, corredata dal proprio parere, alla Giunta Regionale che adotterà il provvedimento definitivo.
I possessori o detentori di alveari razionali devono farne denuncia all'Assessorato Regionale per l'Agricoltura, Settore Zootecnia, entro il 30 maggio di ogni anno, specificando se si tratta di apiari nomadi o stanziali.
La mancata denuncia esclude l'apicoltore per l'anno in corso, dai benefici previsti dalla presente legge.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale emanerà un regolamento disciplinante il nomadismo apistico.
Salvo il diritto dalla Regione di procedere, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni, al censimento della consistenza apistica regionale, è fatto obbligo a tutti i possessori di arnie di qualsiasi tipo a denunziarne il numero e la ubicazione all'Assessorato Regionale per l'Agricoltura entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.
E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'autorità sanitaria competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, peste europea, peste americana ed altre eventuali malattie infettive.
L'omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni alveare riconosciuto infetto.
Qualora l'intervento diagnostico effettuato dall'Autorità sanitaria dovesse prevedere un intervento che comporti la distruzione degli alveari e delle attrezzature ad essi inerenti, all'apicoltore è riconosciuto dalla Giunta Regionale un indennizzo fino al 50% del valore perduto, salvo i casi di dolo o colpa.
E' fatto divieto di esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetti o sospetti di malattie cui all'articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere, o comunque occultare alveari, attrezzi, miele, cera e materiale vario di alveari infetti o sospetti di malattia.
Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 500.000.
La vendita o l'acquisto di api vive possono essere effettuati solo se le api sono accompagnate da un certificato sanitario attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta.
I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000, facendo salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.
Le trasgressioni di cui agli articoli precedenti vengono accertate dalle Unità Sanitarie Locali, tramite gli esperti apistici riconosciuti; le sanzioni sono applicate dal Presidente della Giunta Regionale, cui deve essere inviato il relativo rapporto.
I proventi delle trasgressioni affluiscono alle casse regionali.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emanerà apposito regolamento per la individuazione degli esperti apistici.
Per la tutela dell'apicoltura, in forza della presente legge, è fatto divieto di trattare con fitofarmaci le colture, durante il periodo di massima fioritura delle stesse, quando possono danneggiare le api.
Il servizio di controllo verrà affidato al personale tecnico dell'Assessorato per l'Agricoltura e del Servizio Forestale, il quale ha la facoltà di accedere agli apiari e ai fondi per prelevare campioni da esaminare.
I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
L'apicoltura è materia professionale nell'ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della vigente legislazione.
Pertanto la Regione:
1) istituisce e finanzia corsi periodici di formazione, aggiornamento ed educazione apistica;
2) cura studi, ricerche e stampa pubblicazioni riguardanti l'apicoltura molisana;
3) incoraggia e sostiene la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti della apicoltura (pappa reale, polline, cera, propoli ecc.).
E' istituito presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste un Comitato Tecnico Apistico.
Esso è composto:
1) dall'Assessore Regionale all'Agricoltura o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
2) dal responsabile del Settore Zootecnia;
3) da un funzionario dell'Assessorato Regionale alla Sanità;
4) da due esperti apicoltori;
5) da due esperti apistici residenti nella Regione;
6) da due rappresentanti di organismi associativi del settore operanti nella Regione.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al VI.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale nomina i membri del Comitato Tecnico che dura in carica per tre anni.
Agli oneri derivanti dall'art. 2 e 14 della presente legge si farà fronte con quota parte del "fondo comune" derivante alla Regione ex art. 8 della
I contributi in conto capitale da erogarsi ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono finanziati con quota parte del "Fondo di Sviluppo" attribuito alla Regione ex art. 9 della
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Rubrica XII - Agricoltura - Settore II - Sviluppo della zootecnia:
Capitolo n. 1.1.1.10.5.10.2.5.12.3. - 48150 "Gettoni di presenza, indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio ai componenti il Comitato Tecnico Apistico" (art. 2, legge regionale.........)
- Stanziamento di competenza: L. 15.000.000
- Dotazione di cassa: L. 15.000.000
Capitolo n. 1.1.1.10.5.10.2.5.12.3 - 48160 "Oneri per la istituzione e finanziamento di corsi di formazione, aggiornamento ed educazione apistica, studi, ricerca, stampa di pubblicazioni riguardanti l'apicoltura molisana, oneri per la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura" (art. 14, legge regionale ............)
- Stanziamento di competenza: L. 20.000.000
- Dotazione di cassa: L. 20.000.000
Capitolo n. 2.1.2.10.3.10.4.5.12.3 - 48200 "Contributi in conto capitale agli apicoltori per l'incremento e lo sviluppo degli allevamenti" (artt. 3 e 4, legge regionale ...........)
- Stanziamento di competenza: L. 65.000.000
- Dotazione di cassa: L. 65.000.000
e la seguente variazione in diminuzione:
Rubrica XVIII - Fondi indivisi - Settore II - Fondi globali:
Capitolo n. 2.1.2.12.7.28.4.6.18 - 55300 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso":
- Stanziamento di competenza: L. 100.000.000
- Dotazione di cassa: L. 100.000.000
Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa dei bilanci determinerà l'onere da porre a carico del preventivo annuale di spesa.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Legge abrogata dall'art. 1 della