§ 3.10.2 - Legge Regionale 7 agosto 1979, n. 23.
Ripopolamento con lancio di selvaggina nel territorio della Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:07/08/1979
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Nelle more dell'attuazione della legge regionale avente per oggetto: "Norme per la tutela della fauna e dell'ambiente e per l'esercizio dell'attività venatoria" e per attuare un organico [...]
Art. 2.      All'individuazione delle zone da ripopolare e delle specie di selvaggina da lanciare, provvedono le Amministrazioni Provinciali, sotto il controllo dello Assessorato Regionale competente.
Art. 3.      Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa descritte nel prospetto "A" annesso alla presente legge.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.10.2 - Legge Regionale 7 agosto 1979, n. 23. [1]

Ripopolamento con lancio di selvaggina nel territorio della Regione Molise.

(B.U. n. 15 del 16 agosto 1979).

 

Art. 1.

     Nelle more dell'attuazione della legge regionale avente per oggetto: "Norme per la tutela della fauna e dell'ambiente e per l'esercizio dell'attività venatoria" e per attuare un organico intervento di ripopolamento con lancio di selvaggina "pronta caccia" la Regione Molise stanzia, per l'anno 1979, la somma di L. 80.000.000.

     Detta somma è ripartita in L. 50.000.000, da assegnare alla Provincia di Campobasso e in L. 30.000.000, da assegnare alla Provincia di Isernia.

     Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 2.

     All'individuazione delle zone da ripopolare e delle specie di selvaggina da lanciare, provvedono le Amministrazioni Provinciali, sotto il controllo dello Assessorato Regionale competente.

     Le Amministrazioni Provinciali, sempre sotto il controllo dell'Assessorato Regionale competente e con la collaborazione delle Associazioni venatorie locali e dei capi degli uffici forestali, provvedono altresì all'acquisto della selvaggina ed alle relative operazioni di lancio.

 

     Art. 3.

     Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa descritte nel prospetto "A" annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Allegato "A" (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.