| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 96. Turismo | 
| Capitolo: | 96.2 disciplina generale | 
| Data: | 04/03/1964 | 
| Numero: | 114 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore: | 
| Art. 2. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attività di indagine, di studio, di documentazione e [...] | 
| Art. 3. All'onere di L. 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti [...] | 
§ 96.2.11 - Legge 4 marzo 1964, n. 114.
Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale.
(G.U. 25 marzo 1964, n. 76).
Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
     a) degli Enti provinciali per il turismo previsto dall'art. 10 della 
     b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla 
     c) di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla 
     d) di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall'art. 12 della 
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione, nell'interesse dei settori di competenza del Ministero medesimo, nonché per il funzionamento di Commissioni, di Comitati e per compensi, indennità e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di detti Commissioni e Comitati; oltre che per compensi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato.
Lo stanziamento di cui è cenno è elevato a L. 60 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a L. 100 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.
     All'onere di L. 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.