§ 3.9.2 - Legge Regionale 17 gennaio 1975, n. 7.
Norme sulla concessione di contributi ai Comuni per le spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali urbane ed extraurbane.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:17/01/1975
Numero:7


Sommario
Art. 1.      A titolo di concorso sulle spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali urbane ed extraurbane la Regione corrisponde ai Comuni un contributo annuo di L. 300.000 per [...]
Art. 2.      L'ammontare dei contributi dovuti a ciascun Comune è determinato con deliberazione della Giunta Regionale entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di stanziamento.
Art. 3.      Il chilometraggio da porre a base della determinazione dell'ammontare dei contributi è stabilito dallo sviluppo delle strade che alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente risultino [...]
Art. 4.      Per ottenere il contributo di cui alla presente legge i Comuni debbono presentare ogni anno all'Assessorato dei Lavori Pubblici apposita istanza, corredata da copia degli atti di classifica [...]
Art. 5.      Per la concessione dei contributi relativi all'esercizio 1974, il termine di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 4 è spostato al 31 gennaio 1975 e quello di emanazione del [...]
Art. 6.      Dopo l'entrata in vigore della presente legge per la classificazione delle strade comunali continuerà ad adottarsi la procedura di cui all'articolo 8 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
Art. 7.      Al finanziamento della spesa derivante dalla presente legge si provvede per il 1974 con i fondi iscritti in uscita nel capitolo di bilancio n. 3540.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 3.9.2 - Legge Regionale 17 gennaio 1975, n. 7.

Norme sulla concessione di contributi ai Comuni per le spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali urbane ed extraurbane.

(B.U. n. 2 del 21 gennaio 1975).

 

Art. 1.

     A titolo di concorso sulle spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali urbane ed extraurbane la Regione corrisponde ai Comuni un contributo annuo di L. 300.000 per chilometro.

 

     Art. 2.

     L'ammontare dei contributi dovuti a ciascun Comune è determinato con deliberazione della Giunta Regionale entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di stanziamento.

 

     Art. 3.

     Il chilometraggio da porre a base della determinazione dell'ammontare dei contributi è stabilito dallo sviluppo delle strade che alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente risultino classificate comunali e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

 

     Art. 4.

     Per ottenere il contributo di cui alla presente legge i Comuni debbono presentare ogni anno all'Assessorato dei Lavori Pubblici apposita istanza, corredata da copia degli atti di classifica nonchè dalla documentazione idonea a determinare la estesa chilometrica delle strade urbane ed extra- urbane per le quali si chiede il contributo.

     Gli allegati suddetti possono essere omessi qualora il Comune nell'istanza dichiari esplicitamente che non vi sono state variazioni rispetto alla situazione risultante dalla documentazione presentata negli anni precedenti. [1]

 

     Art. 5.

     Per la concessione dei contributi relativi all'esercizio 1974, il termine di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 4 è spostato al 31 gennaio 1975 e quello di emanazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui al precedente articolo 2, al 30 aprile 1975.

 

     Art. 6.

     Dopo l'entrata in vigore della presente legge per la classificazione delle strade comunali continuerà ad adottarsi la procedura di cui all'articolo 8 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

     Le deliberazioni di classifica saranno approvate dal Comitato di controllo sugli atti dei Comuni, previo parere dell'Assessorato regionale ai LL.PP.

 

     Art. 7.

     Al finanziamento della spesa derivante dalla presente legge si provvede per il 1974 con i fondi iscritti in uscita nel capitolo di bilancio n. 3540.

     Alla spesa prevista per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante istituzione, nei rispettivi stati di previsione della spesa, di apposito capitolo denominato:

     "Contributi ai Comuni per le spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali" da coprirsi mediante utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Le somme non impegnate possono essere per lo stesso titolo utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 1976, n. 41.