§ 4.5.89 - L.R. 14 luglio 2010, n. 24.
Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:14/07/2010
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo
Art. 2.  Autorizzazione alla ricapitalizzazione della S.A.G.A. S.p.A.
Art. 3.  Modifica alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1
Art. 4.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2
Art. 5.  Provvedimenti urgenti
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 4.5.89 - L.R. 14 luglio 2010, n. 24.

Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo.

(B.U. 21 luglio 2010, n. 47)

 

Art. 1. Interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo

1 La Regione Abruzzo finanzia gli interventi di valorizzazione e internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo, di cui alla L.R. 8 novembre 2001, n. 57 recante "Valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo" per l’importo di € 3,5 milioni mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004-242422 denominato "Valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo -L.R. 8.11.2001, n. 57".

2 Per il solo anno 2010 agli interventi di cui al comma 1 è destinata quota parte del fondo di cui all’art. 4 comma 5 della L.R. 28 aprile 2000 n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" per l’importo di € 2,250 milioni, mediante importo dei rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50.

3 Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 1,250 milioni relative al capitolo di spesa 08.02.002282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese" mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, per competenza e cassa, nell’ambito del capitolo di spesa 06.02.004-242422 denominato "Valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57”.

 

     Art. 2. Autorizzazione alla ricapitalizzazione della S.A.G.A. S.p.A.

1 La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15 gennaio 1982 n. 12 recante "Partecipazione a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano attività e servizi connessi all’esercizio del pubblico trasporto" prende parte nel corso del 2010 alla ricapitalizzazione della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.A.G.A. S.p.A..

2 La Giunta regionale, a tal fine è autorizzata a partecipare nei modi e con le forme previste dallo Statuto sociale all’operazione di ricapitalizzazione fino alla concorrenza dell’importo di € 550.000,00.

3 Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo per l’esercizio finanziario 2010 dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 06.02.001-182351 denominato "Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento".

4 Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 550.000,00 relative al capitolo di spesa 08.02.002282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese" mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 per competenza e cassa.

 

     Art. 3. Modifica alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1

1. L’art. 34 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)” è modificato come segue:

a) al comma 1 l’importo di € 8.300.000,00 è sostituito con l’importo di € 6.050.000,00;

b) al comma 2 lettera a) l’importo di € 3.000.000,00 è sostituito con l’importo di € 750.000,00

c) al comma 4 l’importo di € 3.000.000,00 è sostituito con l’importo di € 750.000,00.

 

     Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2

1. L’art. 31 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010 - 2012", è sostituito dal seguente: “Art. 31 Aziende per il Diritto allo Studio universitario

1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l’esercizio finanziario 2010 delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e L’Aquila.

2. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende di cui al comma 1:

€ 5.000.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;

€ 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale."

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.”

 

     Art. 5. Provvedimenti urgenti [1]

1 Al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali proroghe possono essere disposte anche più volte, purché siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica [2].

2 Della proroga è data comunicazione alla Direzione Risorse umane.

3 Le norme di cui al presente articolo sono estese agli Enti ed organismi regionali, previa verifica della effettiva sussistenza della relativa copertura finanziaria.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 2011, n. 170, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.