Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 14/07/2010 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo |
Art. 2. Autorizzazione alla ricapitalizzazione della S.A.G.A. S.p.A. |
Art. 3. Modifica alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 |
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 |
Art. 5. Provvedimenti urgenti |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 4.5.89 - L.R. 14 luglio 2010, n. 24.
Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo.
(B.U. 21 luglio 2010, n. 47)
Art. 1. Interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo
1 La Regione Abruzzo finanzia gli interventi di valorizzazione e internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo, di cui alla
2 Per il solo anno 2010 agli interventi di cui al comma 1 è destinata quota parte del fondo di cui all’art. 4 comma 5 della
3 Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 1,250 milioni relative al capitolo di spesa 08.02.002282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese" mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, per competenza e cassa, nell’ambito del capitolo di spesa 06.02.004-242422 denominato "Valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57”.
Art. 2. Autorizzazione alla ricapitalizzazione della S.A.G.A. S.p.A.
1 La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2 della
2 La Giunta regionale, a tal fine è autorizzata a partecipare nei modi e con le forme previste dallo Statuto sociale all’operazione di ricapitalizzazione fino alla concorrenza dell’importo di € 550.000,00.
3 Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo per l’esercizio finanziario 2010 dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 06.02.001-182351 denominato "Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento".
4 Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 550.000,00 relative al capitolo di spesa 08.02.002282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese" mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 per competenza e cassa.
Art. 3. Modifica alla
1. L’art. 34 della
a) al comma 1 l’importo di € 8.300.000,00 è sostituito con l’importo di € 6.050.000,00;
b) al comma 2 lettera a) l’importo di € 3.000.000,00 è sostituito con l’importo di € 750.000,00
c) al comma 4 l’importo di € 3.000.000,00 è sostituito con l’importo di € 750.000,00.
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla
1. L’art. 31 della
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 17 della
€ 5.000.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;
€ 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale."
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.”
Art. 5. Provvedimenti urgenti [1]
1 Al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali proroghe possono essere disposte anche più volte, purché siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica [2].
2 Della proroga è data comunicazione alla Direzione Risorse umane.
3 Le norme di cui al presente articolo sono estese agli Enti ed organismi regionali, previa verifica della effettiva sussistenza della relativa copertura finanziaria.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 2011, n. 170, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della