Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 05/05/2010 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'art. 20 della L.R. 1/2010) |
Art. 2. (Modifiche agli artt. 21 e 22 della L.R. 1/2010) |
Art. 3. (Modifiche all'art. 23 della L.R. 1/2010) |
Art. 4. (Integrazione alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie per l'edilizia residenziale) |
Art. 6. (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2001) |
Art. 7. (Integrazione all'art. 5 della L.R. 18/2001) |
Art. 8. (Rifinanziamento della L.R. 117/1997) |
Art. 9. (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia) |
Art. 10. (Modifiche all'art. 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.187 - L.R. 5 maggio 2010, n. 14.
Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo.
(B.U. 14 maggio 2010, n. 31)
Art. 1. (Modifiche all'art. 20 della
1. Al comma 2 dell'art. 20 della
2. Il comma 9 dell'art. 20 della
"9. Ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Osservatorio predispone un rapporto sullo stato del consumo di suolo nella Regione Abruzzo ed una relazione semestrale sugli effetti e sulla corretta applicazione della
Art. 2. (Modifiche agli artt. 21 e 22 della
1. L'art. 21 della
2. All'art. 22 della
3. All'art. 22 della
Art. 3. (Modifiche all'art. 23 della
1. Il comma 8 dell'art. 23 della
"8. Per incentivare l'applicazione dell'istituto, al dipendente, durante l'esonero, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo, pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento dell'esonero stesso, per competenze fisse e accessorie. Il trattamento economico accessorio è calcolato al 50% con riferimento a quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto nell'anno precedente con esclusione delle voci correlate direttamente alla prestazione lavorativa (disagio, reperibilità, straordinario, maneggio valori, particolari responsabilità). Per i dirigenti il trattamento accessorio è calcolato al 50% di quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto relativamente all'anno precedente."
Art. 4. (Integrazione alla
1. Dopo l'art. 44 della
"Art. 44 bis. Integrazioni alla
1. All'art. 1 della
1 bis. Nell'area ex Burgo di Chieti sono ammessi, oltre alle attività produttive, anche tutti i servizi legati al settore ed in particolare attività di ricerca e laboratori, centro di formazione completo dei relativi e necessari servizi, come previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 1° ottobre 2009.
1 ter. E' ammessa la realizzazione delle urbanizzazioni per consentire un processo di riqualificazione e reindustrializzazione dell'area.
1 quater. Non sono ammesse attività produttive nocive e di produzione energetica mediante combustione, biomasse o pirolisi.
1 quinques. Sono escluse, altresì, le attività a carattere commerciale per la grande e media distribuzione, sia food che non food, nonché gallerie commerciali.
1 sexies. Le norme urbanistiche da applicarsi restano quelle previste dagli artt. 6 e 14 delle NTA del Consorzio Industriale Chieti-Pescara.
1 septies. E' esclusa, altresì, la realizzazione di interventi finalizzati alla residenza privata, fatti salvi gli alloggi previsti per il centro di formazione".
Art. 5. (Disposizioni finanziarie per l'edilizia residenziale)
1. I contributi anticipati alla FIRA S.p.A. per finanziare gli interventi per la prima casa, in attuazione della
2. Tutte le risorse finanziarie risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1 già erogate alla FIRA S.p.A., restano, comunque, nella disponibilità della stessa come anticipazioni delle erogazioni dovute in acconto su tutti i bandi.
Art. 6. (Modifiche ed integrazioni alla
1. Al comma 2 dell'art. 2 della
TABELLA A
Organico del personale delle Segreterie del Presidente e dei componenti la Giunta regionale
Segreterie |
Dirigente |
Cat. D |
Cat. C |
Cat. B |
Personale a termine |
Totale |
Presidente |
1 |
2 |
4 |
2 |
[4] |
9 |
vice Presidente |
|
1 |
4 |
|
[2] |
5 |
Assessori |
|
1 |
3 |
|
[1] |
4 |
Art. 7. (Integrazione all'art. 5 della
1. Al comma 3 dell'art. 5 della
autonomia e organizzazione) dopo la parola "permanenti" sono inserite le seguenti "e speciali".
Art. 8. (Rifinanziamento della
1. Per l'anno 2010 è rifinanziata la
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2010:
a) Cap. 11210 U.P.B. 02.01.005 denominato "Oneri riflessi a carico dell'amministrazione su retribuzioni e competenze accessorie" in diminuzione € 72.000,00
b) Cap. 81527 U.P.B. 12.01.001 denominato "Contributo alle A.S.L di L'Aquila per l'istituzione di un centro regionale per la psicosi infantile L.R. 4.11.1997, n. 117" in aumento € 72.000,00".
Art. 9. (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia)
1. Restano trasferiti alle Province le funzioni di vigilanza e di controllo delle attività urbanistico - edilizie in tutto il territorio provinciale, nonché il potere di annullamento, entro dieci anni dalla loro adozione, dei permessi di costruire in contrasto con la normativa urbanistico - edilizia vigente al momento della loro adozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39
1 bis. Sono esercitati dalle Province i poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi [1].
2. Restano altresì trasferiti alle Province, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, i poteri di adozione del permesso di costruire ai sensi e per gli effetti dell'art. 21
3. I Comuni esercitano il controllo in materia urbanistico-edilizia per assicurare la rispondenza degli interventi alla normativa vigente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
4. E' fatta salva la competenza della Regione nelle materie non espressamente disciplinate dal presente articolo.
5. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10. (Modifiche all'art. 33 della
1. All'art. 33 della
2. Il comma 5 sexies dell'articolo 33 della
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma inserito dall'art. 8 quater della