§ 41.1.278 - L. 3 agosto 1999, n. 265.
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:03/08/1999
Numero:265


Sommario
Art. 1.  Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare.
Art. 2.  Ampliamento dell'autonomia degli enti locali.
Art. 3.  Partecipazione popolare.
Art. 4.  Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini.
Art. 5.  Interventi per lo sviluppo delle isole minori.
Art. 6.  Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni.
Art. 7.  Comunità montane.
Art. 8.  Decentramento comunale. Circondari.
Art. 9.  Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni.
Art. 10.  Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 11.  Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.
Art. 12.  Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco.
Art. 13.  Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio.
Art. 14.  Contratti.
Art. 15.  Interventi nel settore della pubblica istruzione.
Art. 16.  Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n 142, in materia di aree e città metropolitane.
Art. 17.  Norme transitorie.
Art. 18.  Disposizioni generali.
Art. 19.  Condizione giuridica degli amministratori locali.
Art. 20.  Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Art. 21.  Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960).
Art. 22.  Aspettative.
Art. 23.  Indennità.
Art. 24.  Permessi e licenze.
Art. 25.  Rimborsi spese e indennità di missione.
Art. 26.  Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.
Art. 27.  Consigli di amministrazione delle aziende speciali.
Art. 28.  Disposizioni finali e norme di abrogazione.
Art. 29.  Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 30.  Anagrafe degli amministratori locali.
Art. 31.  Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali.
Art. 32.  Occupazione d'urgenza di immobili.
Art. 33.  Norma interpretativa.
Art. 34.  Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali.
Art. 35.  Disposizione finanziaria.


§ 41.1.278 - L. 3 agosto 1999, n. 265.

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

(G.U. 6 agosto 1999, n. 183).

 

Capo I

Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali

 

Art. 1. Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare. [1]

     1. [1a].

     2. [2].

     3. [3].

     4. [4].

 

     Art. 2. Ampliamento dell'autonomia degli enti locali. [1]

     1. [5].

     2. [6].

 

     Art. 3. Partecipazione popolare. [7]

 

     Art. 4. Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini.

     1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [8];

     b) [9].

     2. [10].

     3. [10a].

 

     Art. 5. Interventi per lo sviluppo delle isole minori. [10b]

 

     Art. 6. Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni.

     1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [11];

     b) [12];

     c) il comma 5 è abrogato.

     2. [13].

     3. [14].

     4. [15].

     5. [16].

     6. [17].

     7. [10a].

     8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

     Art. 7. Comunità montane.

     1. [18].

     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunità montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.

     3. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunità montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.

 

     Art. 8. Decentramento comunale. Circondari. [1]

     1. [19].

     2. [20].

     3. [21].

 

     Art. 9. Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni.

     1. Quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.

 

     Art. 10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.

     1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

     2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.

     3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

     4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

     "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".

     6. [22].

     7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.

 

     Art. 11. Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.

     1. [23].

     2. - 4. [24].

     5. [25].

     6. [26].

     7. [27].

     8. [10a].

     9. [28].

     10. [29].

     11. [29a].

     12. [30].

     13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. [All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 [30a]].

     14. [31].

     15. [32].

     16. [33].

 

     Art. 12. Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco.

     1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

 

     Art. 13. Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio.

     1. [34].

     2. [34a].

     3. [35].

     4. [36].

 

     Art. 14. Contratti. [37]

 

     Art. 15. Interventi nel settore della pubblica istruzione.

     1. Gli interventi previsti dall'articolo 1 bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti [37a].

     2. I soggetti o gli enti di cui ai comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.

     3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n. 382, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.

Capo II

Aree metropolitane

 

     Art. 16. Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n 142, in materia di aree e città metropolitane. [38]

 

     Art. 17. Norme transitorie.

     1. Previa deliberazione favorevole dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.

     3. [39].

Capo III

Disciplina dello status degli amministratori locali

 

     Art. 18. Disposizioni generali.

     1. [39a].

     2. [39a].

     3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finché previsti, la regione può adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

 

     Art. 19. Condizione giuridica degli amministratori locali. [39a]

 

     Art. 20. Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. [40]

 

     Art. 21. Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). [40a]

 

     Art. 22. Aspettative. [10b]

 

     Art. 23. Indennità. [10b]

 

     Art. 24. Permessi e licenze. [10b]

 

     Art. 25. Rimborsi spese e indennità di missione. [40b]

 

     Art. 26. Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.

     1. [39a].

     2. [39a].

     3. [39a].

     4. [39a].

     5. [39a].

     6. [39a].

     7. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è inserito il seguente:

     "7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico".

     8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

 

     Art. 27. Consigli di amministrazione delle aziende speciali. [10b]

 

     Art. 28. Disposizioni finali e norme di abrogazione.

     1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8 ter del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

     3. [40c].

     4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

     5. [39a].

     6. [10a].

     7. [10a].

Capo IV

Norme finali

 

     Art. 29. Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55. [41]

 

     Art. 30. Anagrafe degli amministratori locali. [1]

 

     Art. 31. Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

     2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.

     3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

     a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

     b) legge 10 febbraio 1953, n. 62;

     c) legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

     d) legge 23 marzo 1981, n. 93;

     e) legge 23 aprile 198 1, n. 154;

     f) legge 27 dicembre 1985, n. 816;

     g) legge 8 giugno 1990, n. 142;

     h) legge 25 marzo 1993, n. 81;

     i) legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     l) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

     m) legge 15 marzo 1997, n. 59, e relativi decreti legislativi di attuazione;

     n) legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

     Art. 32. Occupazione d'urgenza di immobili. [10b]

 

     Art. 33. Norma interpretativa. [1]

 

     Art. 34. Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, sono soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti i comuni interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse può essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici dei comuni da cui attualmente dipende, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non inquadrato è posto in disponibilità ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilità e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale sopra indicato. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di certificazione e di rimborso. Salvo quanto previsto nel primo e nel secondo periodo del presente comma, il personale delle case mandamentali soppresse è inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia.

     3. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali, capienza ed economicità gestionale mantengono l'attuale destinazione penitenziaria. Il personale delle suddette case mandamentali è inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     4. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali soppresse, salvo che appartengano al patrimonio dello Stato, rientrano nella disponibilità dei comuni. Per gli edifici in corso di costruzione, i relativi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere utilizzati per il finanziamento delle opere che si rendono necessarie per adeguare detti edifici ad una destinazione d'uso diversa da quella originaria.

     5. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali di cui al comma 3, ivi compresi quelli in costruzione nonché quelli già destinati a case circondariali o sezioni di case circondariali, qualora realizzati con il finanziamento previsto dalla legge 30 marzo 1981, n. 119, o che non appartengono già allo Stato, sono trasferiti senza oneri al patrimonio dello Stato, con decreto interministeriale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze e concessi in uso

all'Amministrazione penitenziaria. Nel caso di edifici costruiti o in costruzione destinati a sostituire edifici già adibiti a case mandamentali, sono trasferite al patrimonio dello Stato solo le nuove strutture allorché ultimati i lavori. Gli immobili in corso di costruzione a cura dei comuni sono dagli stessi ultimati nell'ambito dei finanziamenti già assentiti dalla Cassa depositi e prestiti e successivamente trasferiti al patrimonio dello Stato.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1999, e corrispondente incremento dello stato di Previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. Per i successivi esercizi finanziari i fondi saranno assegnati direttamente allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

     7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per Panno 1999, e corrispondente incremento dell'unità previsionale di base 5.1.1.0 "Funzionamento" del medesimo stato di previsione.

     8. La legge 5 agosto 1978, n. 469, è abrogata.

 

     Art. 35. Disposizione finanziaria.

     1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 dispone che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[1a] Sostituisce il comma 2, art. 4 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[2] Inserisce il comma 2 bis nella L. 8 giugno 1990, n. 142.

[3] Modifica il comma 4, art. 4 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[4] Modifica il comma 1, art. 5 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 dispone che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[5] Sostituisce l'art. 2 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[6] Modifica i commi 3, 4 e 7, art. 3 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[7] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 dispone che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente articolo sostituiva l'art. 6 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[8] Sostituisce il comma 1, art. 7 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[9] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 dispone che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma modificava il comma 2, art. 7 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[10] Sostituisce l'art. 23 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[11] Sostituisce il comma 2, art. 11 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[12] Modifica il comma 4, art. 11 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[13] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma sostituiva l'art. 12 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[14] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma modificava il comma 2, art. 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[15] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma aggiungeva il comma 3 bis all'art. 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[16] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma sostituiva l'art. 26 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[17] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma sostituiva l'art. 26 bis nella L. 8 giugno 1990, n. 142.

[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[18] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma sostituiva l'art. 28 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 dispone che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[19] Sostituisce il comma 4, art. 13 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[20] Sostituisce il comma 5, art. 13 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[21] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 16 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[22] Aggiunge un comma all'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[23] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma modificava il comma 1, art. 31 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[24] Commi abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni dei presenti commi si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. I presenti commi inserivano i commi 1 bis, 3 bis e 6 bis, art. 31 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[25] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma modificava il comma 7, art. 31 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[26] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma inseriva il comma 7 bis nell'art. 31 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[27] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma sostituiva i commi 1 e 2, art. 33 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[28] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma modificava il comma 2, art. 34 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[29] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma inseriva il comma 2 bis nell'art. 34 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[29a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma abrogava il comma 3, art. 34 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[30] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma sostituiva il comma 3, art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[30a] Periodo soppresso dall'art. 40 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[31] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma modificava il comma 7, art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[32] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma modificava il comma 2, art. 37 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[33] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma inseriva il comma 2 bis nell'art. 38 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[34] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma inseriva il comma 01 nell'art. 51 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[34a] Modifica il comma 1, art. 46 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[35] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma modificava il comma 1, art. 53 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[36] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma sostituiva il comma 2, art. 55 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[37] Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuate ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente articolo sostituiva la rubrica e modificava il comma 1, art. 56 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[37a] Il termine indicato nel presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2005, per la regione Marche, dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[38] Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuate ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente articolo sostituiva il Capo VI della L. 8 giugno 1990, n. 142, originariamente composto dagli artt. da 17 a 21, con gli artt. da 17 a 20.

[39] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[40] Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuate ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente articolo inseriva un comma nell'art. 7 della L. 23 aprile 1981, n. 154.

[40a] Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuate ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente articolo modificava l'art. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[40b] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il secondo comma del presente articolo sostituiva l'art. 35 ter del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[40c] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente comma abrogava l'art. 8 e tutte le altre disposizioni della L. 27 dicembre 1985, n. 816 incompatibili con la normativa introdotta dal presente capo.

[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente comma si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[41] Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuate ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000. Il presente articolo modificava il comma 6 quater, art. 15 bis della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 dispone che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.

[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 del D.Lgs. 267/2000 dispone che i riferimenti a disposizioni del presente articolo si intendano effettuati ai corrispondenti articoli dello stesso D.Lgs. 267/2000.