Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 03/08/1999 |
Numero: | 265 |
Sommario |
Art. 1. Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare. |
Art. 2. Ampliamento dell'autonomia degli enti locali. |
Art. 3. Partecipazione popolare. |
Art. 4. Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini. |
Art. 5. Interventi per lo sviluppo delle isole minori. |
Art. 6. Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni. |
Art. 7. Comunità montane. |
Art. 8. Decentramento comunale. Circondari. |
Art. 9. Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni. |
Art. 10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni. |
Art. 11. Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali. |
Art. 12. Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco. |
Art. 13. Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio. |
Art. 14. Contratti. |
Art. 15. Interventi nel settore della pubblica istruzione. |
Art. 16. Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n 142, in materia di aree e città metropolitane. |
Art. 17. Norme transitorie. |
Art. 18. Disposizioni generali. |
Art. 19. Condizione giuridica degli amministratori locali. |
Art. 20. Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. |
Art. 21. Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). |
Art. 22. Aspettative. |
Art. 23. Indennità. |
Art. 24. Permessi e licenze. |
Art. 25. Rimborsi spese e indennità di missione. |
Art. 26. Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative. |
Art. 27. Consigli di amministrazione delle aziende speciali. |
Art. 28. Disposizioni finali e norme di abrogazione. |
Art. 29. Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55. |
Art. 30. Anagrafe degli amministratori locali. |
Art. 31. Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali. |
Art. 32. Occupazione d'urgenza di immobili. |
Art. 33. Norma interpretativa. |
Art. 34. Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali. |
Art. 35. Disposizione finanziaria. |
§ 41.1.278 - L. 3 agosto 1999, n. 265.
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
(G.U. 6 agosto 1999, n. 183).
Capo I
Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali
Art. 1. Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare. [1]
1. [1a].
2. [2].
3. [3].
4. [4].
Art. 2. Ampliamento dell'autonomia degli enti locali. [1]
1. [5].
2. [6].
Art. 3. Partecipazione popolare. [7]
Art. 4. Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini.
1. All'articolo 7 della
a) [8];
b) [9].
2. [10].
3. [10a].
Art. 5. Interventi per lo sviluppo delle isole minori. [10b]
Art. 6. Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni.
1. All'articolo 11 della
a) [11];
b) [12];
c) il comma 5 è abrogato.
2. [13].
3. [14].
4. [15].
5. [16].
6. [17].
7. [10a].
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 7. Comunità montane.
1. [18].
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunità montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del
3. Sono abrogati l'articolo 4 della
Art. 8. Decentramento comunale. Circondari. [1]
1. [19].
2. [20].
3. [21].
Art. 9. Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni.
1. Quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.
Art. 10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della
5. Il primo comma dell'articolo 12 della
"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
6. [22].
7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.
Art. 11. Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.
1. [23].
2. - 4. [24].
5. [25].
6. [26].
7. [27].
8. [10a].
9. [28].
10. [29].
11. [29a].
12. [30].
13. E' abrogata la
14. [31].
15. [32].
16. [33].
Art. 12. Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco.
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della
Art. 13. Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio.
1. [34].
2. [34a].
3. [35].
4. [36].
Art. 15. Interventi nel settore della pubblica istruzione.
1. Gli interventi previsti dall'articolo 1 bis del
2. I soggetti o gli enti di cui ai comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.
3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della
Capo II
Aree metropolitane
Art. 16. Modifiche alla
Art. 17. Norme transitorie.
1. Previa deliberazione favorevole dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.
3. [39].
Capo III
Disciplina dello status degli amministratori locali
Art. 18. Disposizioni generali.
1. [39a].
2. [39a].
3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finché previsti, la regione può adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.
Art. 19. Condizione giuridica degli amministratori locali. [39a]
Art. 20. Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. [40]
Art. 21. Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con
Art. 24. Permessi e licenze. [10b]
Art. 25. Rimborsi spese e indennità di missione. [40b]
Art. 26. Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.
1. [39a].
2. [39a].
3. [39a].
4. [39a].
5. [39a].
6. [39a].
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del
"7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico".
8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.
Art. 27. Consigli di amministrazione delle aziende speciali. [10b]
Art. 28. Disposizioni finali e norme di abrogazione.
1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della
2. La disciplina di cui all'articolo 2 della
3. [40c].
4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
5. [39a].
6. [10a].
7. [10a].
Capo IV
Norme finali
Art. 29. Modifica alla
Art. 30. Anagrafe degli amministratori locali. [1]
Art. 31. Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della
2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.
3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:
a) testo unico approvato con
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
Art. 32. Occupazione d'urgenza di immobili. [10b]
Art. 33. Norma interpretativa. [1]
Art. 34. Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali.
1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, sono soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti i comuni interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse può essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici dei comuni da cui attualmente dipende, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non inquadrato è posto in disponibilità ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del
3. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali, capienza ed economicità gestionale mantengono l'attuale destinazione penitenziaria. Il personale delle suddette case mandamentali è inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali soppresse, salvo che appartengano al patrimonio dello Stato, rientrano nella disponibilità dei comuni. Per gli edifici in corso di costruzione, i relativi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della
5. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali di cui al comma 3, ivi compresi quelli in costruzione nonché quelli già destinati a case circondariali o sezioni di case circondariali, qualora realizzati con il finanziamento previsto dalla
all'Amministrazione penitenziaria. Nel caso di edifici costruiti o in costruzione destinati a sostituire edifici già adibiti a case mandamentali, sono trasferite al patrimonio dello Stato solo le nuove strutture allorché ultimati i lavori. Gli immobili in corso di costruzione a cura dei comuni sono dagli stessi ultimati nell'ambito dei finanziamenti già assentiti dalla Cassa depositi e prestiti e successivamente trasferiti al patrimonio dello Stato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1999, e corrispondente incremento dello stato di Previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. Per i successivi esercizi finanziari i fondi saranno assegnati direttamente allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per Panno 1999, e corrispondente incremento dell'unità previsionale di base 5.1.1.0 "Funzionamento" del medesimo stato di previsione.
8. La
Art. 35. Disposizione finanziaria.
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.
[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[1a] Sostituisce il comma 2, art. 4 della
[2] Inserisce il comma 2 bis nella
[3] Modifica il comma 4, art. 4 della
[4] Modifica il comma 1, art. 5 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[5] Sostituisce l'art. 2 della
[6] Modifica i commi 3, 4 e 7, art. 3 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[8] Sostituisce il comma 1, art. 7 della
[9] Comma abrogato dall'art. 274 del
[10] Sostituisce l'art. 23 della
[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[11] Sostituisce il comma 2, art. 11 della
[12] Modifica il comma 4, art. 11 della
[13] Comma abrogato dall'art. 274 del
[14] Comma abrogato dall'art. 274 del
[15] Comma abrogato dall'art. 274 del
[16] Comma abrogato dall'art. 274 del
[17] Comma abrogato dall'art. 274 del
[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[18] Comma abrogato dall'art. 274 del
[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[19] Sostituisce il comma 4, art. 13 della
[20] Sostituisce il comma 5, art. 13 della
[21] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 16 della
[22] Aggiunge un comma all'art. 18 della
[23] Comma abrogato dall'art. 274 del
[24] Commi abrogati dall'art. 274 del
[25] Comma abrogato dall'art. 274 del
[26] Comma abrogato dall'art. 274 del
[27] Comma abrogato dall'art. 274 del
[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[28] Comma abrogato dall'art. 274 del
[29] Comma abrogato dall'art. 274 del
[29a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[30] Comma abrogato dall'art. 274 del
[30a] Periodo soppresso dall'art. 40 del
[31] Comma abrogato dall'art. 274 del
[32] Comma abrogato dall'art. 274 del
[33] Comma abrogato dall'art. 274 del
[34] Comma abrogato dall'art. 274 del
[34a] Modifica il comma 1, art. 46 della
[35] Comma abrogato dall'art. 274 del
[36] Comma abrogato dall'art. 274 del
[37] Articolo abrogato dall'art. 274,
[37a] Il termine indicato nel presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2005, per la regione Marche, dall'art. 33 della
[38] Articolo abrogato dall'art. 274,
[39] Comma abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[40] Articolo abrogato dall'art. 274,
[40a] Articolo abrogato dall'art. 274,
[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[40b] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[40c] Comma abrogato dall'art. 274 del
[39a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[10a] Comma abrogato dall'art. 274 del
[41] Articolo abrogato dall'art. 274,
[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[10b] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del