Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 23/12/2004 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e finalità. |
Art. 2. Disposizioni generali. |
Art. 3. Limiti e modalità di macellazione. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 3.1.113 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 50.
Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.
(B.U. 7 gennaio 2005, n. 1).
Art. 1. Ambito di applicazione e finalità.
1. La Regione Abruzzo con la presente legge disciplina la macellazione ad uso familiare effettuata nei macelli autorizzati e al di fuori degli impianti di macellazione, per la tutela della salute pubblica, dell’interesse dei consumatori e dell’economia agricola, in particolare quella delle zone montane e disagiate.
2. Ai fini della presente legge si intende per “allevatore” la persona fisica, una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice, che abbia notificato ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio il possesso di animali da allevamento. Si intende per “Servizio Veterinario” il Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio [1].
Art. 2. Disposizioni generali.
l. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al commercio può essere praticata dagli allevatori in qualsiasi impianto di macellazione senza alcun limite numerico con le modalità e le procedure stabilite dal
2. La macellazione degli equini e dei bovini per la produzione di carni destinate ad essere consumate direttamente dalla famiglia dell’allevatore avviene nei macelli autorizzati situati nel territorio della ASL nella quale si trova l’allevamento [2].
3. Possono essere macellati presso l’allevamento di provenienza:
a) i volatili da cortile, i conigli e la piccola selvaggina allevata (fagiani, lepri, storne, ecc.) sia per il commercio diretto dal produttore al consumatore nel luogo di produzione - nel qual caso la macellazione avviene in presenza ed a richiesta dell’acquirente - sia per il consumo della famiglia dell’allevatore;
b) i suini, gli ovini ed i caprini, gli struzzi ed i cinghiali allevati, per l’esclusivo consumo della famiglia dell’allevatore, nonché per l’utilizzo e la fornitura diretta nelle aziende agrituristiche nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti [3].
4. Le macellazioni per il consumo della famiglia dell’allevatore possono essere praticate negli impianti a Capacità Limitata, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 286/94 [4].
Art. 3. Limiti e modalità di macellazione.
1. [La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell’allevatore è consentita entro i seguenti limiti numerici annuali:
a) n. 1 equino o n. 1 bovino adulto o n. 2 vitelli o puledri.
b) n. 5 suini grassi [5]
c) n. 6 fra ovini o caprini adulti
d) n. 10 fra agnelli o capretti] [6].
1 bis. [Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, il limite di cui al comma 1 si applica ad ogni socio] [7].
2. Per la macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell’allevatore sono seguite le modalità contenute nell’allegato alla presente legge.
3. Con provvedimento della Giunta regionale l’allegato di cui al comma 2 può essere modificato per adeguarlo agli aggiornamenti normativi o tecnico-scientifici.
4. La Giunta regionale può disporre la sospensione della macellazione presso il domicilio dell’allevatore in relazione ad emergenze epidemiologiche o alla presenza, in determinati territori, di malattie zoonotiche.
Art. 4. Sanzioni.
1. Le violazioni alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 con le procedure di cui alla L.R. 19.7.1984, n. 47: Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.
Art. 5. Norma transitoria. [8]
[1. La macellazione degli ovini e dei caprini di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) è sospesa in relazione alla definizione di Materiale a Rischio Specifico per Encefalopatie Trasmissibili.]
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
ALLEGATO [9]
Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie
1. Ai sensi degli articoli 1 e 13 del Regolamento sanitario delle carni approvato con
2. Il Servizio Veterinario, quando non vi siano motivi igienico-sanitari ostativi, espressamente specificati nel provvedimento di diniego, concede 1'autorizzazione entro la data prevista per la macellazione e inserisce i dati relativi in un archivio informatico contenente l'elenco aggiornato degli animali macellati dai singoli allevatori per il consumo familiare, anche ai fini di verificare il rispetto dei limiti stabiliti nella legge.
3. Il Veterinario ufficiale del macello non consente la macellazione di animali per il consumo familiare in mancanza di autorizzazione. Al fine di snellire le procedure, l’istanza e la successiva autorizzazione possono essere trasmesse via fax o e-mail.
4. La bollatura sanitaria delle carni prodotte per l'esclusivo consumo familiare, prima di essere licenziate al consumo, è contrassegnata dal veterinario ufficiale dello stabilimento con un bollo a placca a forma di triangolo equilatero con lato cm. 10 riportante la seguente dicitura: in alto la scritta "ASL DI_(nome)_" ed in basso la scritta "USO FAMILIARE" in lettere maiuscole e per esteso.
5. La macellazione presso l'allevamento di provenienza, sia per il consumo familiare, che per il commercio diretto dal produttore al consumatore degli animali di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) è libera.
6. La macellazione presso l'allevamento di provenienza degli animali di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) è consentita previa domanda conforme a quella di cui al punto 1. da effettuarsi almeno 3 giorni feriali prima della prevista macellazione, evidenziando la volontà di procedere alla macellazione a domicilio.
7. Il Servizio Veterinario quando ricorrano ragioni di ordine sanitario, può intervenire per impedire la macellazione e procedere alla visita prima della morte degli animali da abbattere. In caso di silenzio entro la data di macellazione notificata dall’allevatore la macellazione si intende tacitamente autorizzata.
8. Il Servizio Veterinario inserisce nell'archivio informatico di cui al punto 2. le informazioni riguardanti le macellazioni a domicilio richieste ed effettuate dagli allevatori per il consumo familiare.
9. I visceri degli animali di cui al precedente punto 6. sono sottoposti a visita sanitaria prima del consumo delle relative carni; presso un macello autorizzato, da parte del Veterinario igienista previo pagamento, per ogni capo macellato di qualsiasi specie, dei diritti sanitari previsti per la macellazione a domicilio dei suini.
10. In particolari periodi dell’anno, nei quali è consuetudine procedere alla macellazione a domicilio di animali per il consumo familiare, il Servizio Veterinario può attivare speciali programmi di visita anche al di fuori dei macelli, e prevedere una semplificazione nella presentazione delle istanze di autorizzazione alla macellazione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 3 della
[5] Lettera sostituita dall'art. 1 della
[6] Comma abrogato dall'art. 3 della
[7] Comma inserito dall'art. 2 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[9] Allegato abrogato dall'art. 3 della