§ 5.4.60 - L.R. 9 agosto 1990, n. 76.
Istituzione sinfonica abruzzese. Norme generali di finanziamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:09/08/1990
Numero:76


Sommario
Art. 1.      La Regione, per il conseguimento delle finalità statutarie e in relazione a quanto dispone l'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concorre al finanziamento dell'Ente Morale Istituzione [...]
Art. 2.      L'ISA presenta alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato della relazione sugli [...]
Art. 3.      L'ISA, entro il 31 marzo di ciascun anno presenta alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute nell'anno precedente. Tale documentazione deve dimostrare la [...]
Art. 4.      L'ISA non ha più titolo a beneficiare delle contribuzioni previste dalla L.R. n. 91 del 28 dicembre 1984 e da qualsiasi altra contribuzione a carattere generico.
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Urgenza).


§ 5.4.60 - L.R. 9 agosto 1990, n. 76.

Istituzione sinfonica abruzzese. Norme generali di finanziamento.

(B.U. n. 24 del 12 settembre 1990).

 

Art. 1.

     La Regione, per il conseguimento delle finalità statutarie e in relazione a quanto dispone l'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concorre al finanziamento dell'Ente Morale Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), con sede in L'Aquila, con un contributo annuale definito con le modalità di cui agli articoli successivi.

     Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente, l'ISA deve svolgere attività promozionale della cultura musicale e attività concertistica prevalentemente estese all'intero territorio regionale, raccordando le iniziative con gli enti territoriali.

 

     Art. 2.

     L'ISA presenta alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato della relazione sugli obiettivi da conseguire con l'attività artistica programmata per l'attribuzione del contributo previsto dall'art. 1.

     La Giunta regionale, di intesa con la Commissione competente, dispone circa la erogazione del contributo.

     La liquidazione ha luogo in via anticipata per l'ottanta per cento della somma stabilita e, per il residuo, all'atto dell'approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 3.

 

     Art. 3.

     L'ISA, entro il 31 marzo di ciascun anno presenta alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute nell'anno precedente. Tale documentazione deve dimostrare la sostanziale conformità al programma approvato a termine dell'art. 2.

 

     Art. 4.

     L'ISA non ha più titolo a beneficiare delle contribuzioni previste dalla L.R. n. 91 del 28 dicembre 1984 e da qualsiasi altra contribuzione a carattere generico.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis) [1].

     Per gli esercizi successivi al 1990, le leggi di bilancio fissano la misura del contributo stesso, a termini dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

 

     Art. 6. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Il primo comma reca disposizioni finanziarie.