§ 2.2.90 - L.R. 24 marzo 2009, n. 4.
Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:24/03/2009
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Interventi di riordino)
Art. 2.  (Riordino degli Enti regionali)
Art. 3.  (Principi generali e modalità di erogazione dei servizi pubblici)
Art. 4.  (Organi degli enti regionali)
Art. 5.  (Requisiti, nomine e compensi)
Art. 5 bis.  (Cause di esclusione ed incompatibilità)
Art. 5 ter.  (Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013)
Art. 6.  (Revoca e scioglimento)
Art. 7.  (Controllo del Consiglio regionale)
Art. 8.  (Controllo di gestione)
Art. 9.  (Controlli sociali a tutela dell’utenza)
Art. 10.  (Personale degli enti soppressi, fusi o incorporati)
Art. 11.  (Disposizioni transitorie)
Art. 12.  (Modifiche alla l.r. n. 29/2006 ed Abrogazioni)
Art. 13.  (Norma finanziaria)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.90 - L.R. 24 marzo 2009, n. 4.

Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

(B.U. 27 marzo 2009, n. 20)

 

Art. 1. (Interventi di riordino)

1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, procede al riordino degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi e dei consorzi degli enti locali a partecipazione regionale, delle agenzie, delle aziende e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

 

     Art. 2. (Riordino degli Enti regionali)

1. Gli enti di cui all’art. 1 sono riordinati, fusi o soppressi mediante l’adozione di uno o più atti legislativi o amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di indirizzo per il riordino delle società controllate e partecipate dalla Regione, nel rispetto della disciplina civilistica in materia.

 

     Art. 3. (Principi generali e modalità di erogazione dei servizi pubblici)

1. I servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e l’esercizio di attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità regionale, sono erogati attraverso una delle seguenti modalità organizzative, nei soli casi in cui tali servizi non possono essere gestiti in maniera efficace ed economicamente conveniente dagli enti locali, ovvero la cui gestione diretta da parte dell’Amministrazione regionale, o mediante l’affidamento a terzi, con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia di appalti, non risulti efficiente sotto il profilo dei risultati:

a) agenzia regionale, quando l’oggetto consiste nello svolgimento di attività specifiche di interesse pubblico;

b) azienda regionale, anche consortile quando l’oggetto consiste nella produzione e gestione di beni e servizi rivolti al consumo collettivo e destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche. Le aziende hanno natura di ente pubblico economico;

c) istituto regionale, quando le funzioni e le attività attribuite sono caratterizzate prevalentemente da contenuti di alta specializzazione tecnico-scientifica ed orientate alla ricerca ed alla sperimentazione;

d) costituzione e partecipazione a società, per lo svolgimento dei servizi pubblici aventi rilevanza economica.

2. Gli enti regionali di cui al comma 1, lett. a), b) e c) non possono detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fideiussioni, né svolgere attività che non costituiscano svolgimento di pubblico servizio.

 

     Art. 4. (Organi degli enti regionali)

1. Gli organi delle Agenzie regionali sono:

a) Direttore;

b) Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi delle Aziende regionali sono:

a) Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti;

b) Collegio dei revisori dei conti.

3. Gli organi degli Istituti regionali sono:

a) Presidente;

b) Comitato tecnico scientifico;

c) Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 5. (Requisiti, nomine e compensi)

1. In applicazione dell’art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno. L’elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale [1].

1 bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale [2].

1 ter. All’istituzione dell’Elenco regionale di cui al comma 1 bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012 [3].

1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell’articolo 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) [4].

1 quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia [5].

1 sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di amministrazione di un solo Ente regionale [6].

1 septies. All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L’Elenco è aggiornato annualmente [7].

1 octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all’integrazione dell’Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico [8].

2. In applicazione dell’art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all’atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale [9].

4. La Regione, in attuazione dell’articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali [10].

5. [Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale] [11].

6. Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all’art. 8.

7. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici. [Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti [12]].

8. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente.

9. La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e nella stessa città.

 

     Art. 5 bis. (Cause di esclusione ed incompatibilità) [13]

1. Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all’Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

3. In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all’Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l’Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell’erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.

4. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse. L’Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico procede d’ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa.

5. Sono incompatibili con l’incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.

6. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte dell’Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.

 

     Art. 5 ter. (Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013) [14]

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 bis per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell’art. 5 bis per le condizioni di incompatibilità.

 

     Art. 6. (Revoca e scioglimento)

1. L’Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente ed alle direttive della Giunta regionale, propone alla Giunta regionale la revoca del Direttore dell’Agenzia. La Giunta dispone con provvedimento motivato la revoca, dandone comunicazione al Consiglio Regionale nella prima seduta utile. All’atto della revoca, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria dell’ente regionale. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari dell’ente, trascorso il quale decade.

2. Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente ed alle direttive della Giunta regionale da parte del Presidente dell’Istituto ovvero del Consiglio di amministrazione dell’Azienda, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta, ne dispone con provvedimento motivato la revoca ovvero lo scioglimento, previo parere della competente Commissione per materia formulato con procedura d’urgenza. Il Consiglio stesso provvede ad indicare un Commissario per la gestione straordinaria dell’Ente. In caso di inerzia del Consiglio, trascorsi quindici giorni dalla data della revoca, o dello scioglimento, il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi del potere sostitutivo e nominare il Commissario, riferendone all’Assemblea nella prima seduta utile. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli Organi gestionali, trascorso il quale decade.

3. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato lo scioglimento, previo parere della competente Commissione per materia formulato con procedura d’urgenza.

 

     Art. 7. (Controllo del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, in applicazione dell’art. 26 dello Statuto, esercita la funzione di controllo sugli enti dipendenti dalla Regione, le aziende, le agenzie, gli istituti e le società controllate e partecipate dalla Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite delle Commissioni consiliari competenti per materia.

3. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Commissione consiliare competente per materia:

a) ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi di vertice, specificando l'oggetto di ciascun atto;

b) ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.

4. Ciascuna Commissione può richiedere agli enti di cui al comma 1, per le attività di rispettiva competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, gli organi degli enti regionali.

5. Ciascuna Commissione presenta al Consiglio regionale, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dagli enti di cui al comma 1 ed una relazione sull’attività di controllo svolta ogni qualvolta lo ritenga necessario.

6. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Commissione non può emanare direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l’attività di organi, enti e uffici fuori dalle relazioni di cui al comma 5.

7. Le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse agli enti sottoposti al controllo.

 

     Art. 8. (Controllo di gestione)

1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti degli enti regionali sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell’attività dell’ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.

2. Gli enti regionali adottano, sulla scorta di direttive approvate dalla Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta da ciascun ente, con l’istituzione di specifici uffici, ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.

3. Il Collegio dei revisori dei conti di ciascun ente regionale collabora con il servizio regionale di controllo di gestione di cui al comma 2, nonché con gli uffici di controllo interno degli enti regionali, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla commissione consiliare competente per materia.

4. Il Collegio dei revisori dei conti ha l’obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale preposto al controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno degli enti regionali di cui al comma 2.

 

     Art. 9. (Controlli sociali a tutela dell’utenza)

1. Nei casi nei quali sussiste l’esigenza di un controllo sociale sulla qualità dell’erogazione dei servizi resi dagli enti regionali o dai concessionari, possono essere previste forme di partecipazione dell’utenza ad organismi di monitoraggio della domanda sociale e del grado di soddisfacimento della medesima, a supporto dell’attività di vigilanza sugli enti regionali e sui concessionari.

 

     Art. 10. (Personale degli enti soppressi, fusi o incorporati)

1. Le singole leggi di riordino disciplinano l’assegnazione o trasferimento del personale in servizio presso gli enti regionali per i quali si procede al riordino, nel rispetto dell’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

2. Il personale di cui al comma 1 mantiene in ogni caso la posizione giuridica ed economica maturata presso l’Ente di appartenenza.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell’approvazione delle singole leggi di riordino, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio il quale ne dà immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari, può disporre il commissariamento degli organi amministrativi di vertice, collegiali ed individuali, degli enti per i quali si procede al riordino, facendo ricorso, ove possibile, al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.

2. Nelle more dell’approvazione delle singole leggi di riordino, gli enti regionali di cui all’art. 1 non possono modificare in aumento le piante organiche, assumere personale, rilasciare fideiussioni, alienare beni immobili e comunque compiere atti di straordinaria amministrazione salvo autorizzazione della Giunta regionale, in relazione a motivate richieste [15].

 

     Art. 12. (Modifiche alla l.r. n. 29/2006 ed Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da 43 a 50 dell’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008)”.

2. E’ abrogata la L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante “Disciplina per le nomine di competenza della Regione e per il conferimento di incarichi” ad eccezione dell’art. 2 che resta in vigore fino a quando il Consiglio regionale non provveda a disciplinare la materia con il regolamento interno.

3. Al comma 4 dell’art. 47 della l.r. 25 agosto 2006, n. 29 recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione.” le parole “Struttura speciale di supporto del sistema informativo regionale della Giunta regionale d'Abruzzo” sono sostituite dalle parole ““Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, energia”, con l’obiettivo di rappresentare supporto per tutte le attività di competenza della predetta Direzione e, se richiesto, di altre Direzioni che andranno ad interagire con essa”.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[2] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 4 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14.

[3] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[4] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[8] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[12] Periodo soppresso dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2009, n. 12.

[13] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[14] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

[15] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.