§ 3.1.70 - L.R. 6 settembre 1999, n. 66.
Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:06/09/1999
Numero:66


Sommario
Art. 1.  (Principi).
Art. 2.  (Formulazione del Programma ).
Art. 3.  (Modalità di gestione del programma).
Art. 4.  (Interpretazione autentica dell'art. 9 L.R. n. 76/94).
Art. 5.  (Modalità per l'immissione in ruolo).
Art. 6.  (Utilizzazione del personale per la divulgazione agricola e l'assistenza tecnica).
Art. 7.  (Abrogazione norme).
Art. 8.  (Norme transitorie).
Art. 9.  (Norma Finanziaria).
Art. 10.  (Urgenza).


§ 3.1.70 - L.R. 6 settembre 1999, n. 66. [1]

Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura.

(B.U. n. 36 del 17 settembre 1999).

 

 

Art. 1. (Principi).

     1. Per la Regione Abruzzo la divulgazione agricola e l'assistenza tecnica in agricoltura costituiscono attività di interesse preminente per lo sviluppo dell'agricoltura.

     2. La Regione disciplina le attività di divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura, ivi compresa l'assistenza tecnica in zootecnia, che vengono svolte, anche nell'ambito delle normative comunitarie, seconde norme recate dalla presente legge e provvede annualmente, con la legge di bilancio, a determinare i relativi stanziamenti in favore dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA).

     3. La gestione delle attività di divulgazione agricola ed assistenza tecnica sono affidate all'ARSSA che si avvale, secondo le indicazioni contenute nel programma di divulgazione ed assistenza tecnica, delle Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.AA.) maggiormente rappresentative a livello nazionale e che operino in tutto il territorio regionale, delle Associazioni Provinciali e Regionale degli Allevatori.

     4. Possono essere altresì coinvolte nella gestione dei Programmi dell'Assistenza tecnica le altre forme associate del mondo agricolo.

 

     Art. 2. (Formulazione del Programma ).

     1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, emana le direttive generali per la formulazione del Programma di divulgazione agricola e l'assistenza tecnica in agricoltura indicando obiettivi e risorse.

     2. L'ARSSA, sulla base delle direttive della Giunta Regionale predispone ed approva il Programma di Assistenza tecnica e divulgazione agricola, previa concertazione con le OO.PP.AA. e l'Associazione Regionale degli Allevatori.

     3. Nel programma sono, tra l'altro, indicati:

     a) Gli obiettivi che si intendono raggiungere;

     b) Gli interventi che sono realizzati direttamente dall'ARSSA;

     c) Gli interventi affidati alle OO.PP.AA. ed alle Associazioni Provinciali e Regionale degli Allevatori;

     d) Gli interventi eventualmente affidati agli altri soggetti di cui al precedente art. 1 co. 4;

     e) Le risorse affidate alla gestione delle OO.PP.AA., delle Associazioni Provinciali e Regionale degli Allevatori ed eventualmente ad altri soggetti;

     f) Le modalità di monitoraggio in corso d'opera e di valutazione dei risultati ottenuti.

 

     Art. 3. (Modalità di gestione del programma).

     1. L'affidamento delle azioni assegnate nel programma di cui all'art. 2 alla realizzazione da parte delle OO.PP.AA., delle Associazioni Provinciali e Regionale degli Allevatori ed eventualmente di altri soggetti, avviene mediante sottoscrizione di una convenzione tra i soggetti affidatari e l'ARSSA con la quale sono definite le modalità di svolgimento e l'uso delle risorse assegnate. Nel caso in cui la consistenza del personale previsto dal successivo articolo 6 non risulti adeguato allo svolgimento delle azioni assegnate con il programma, i soggetti affidatari possono impegnare, secondo le modalità previste nella convenzione, risorse professionali proprie necessarie per la realizzazione del programma stesso da retribuire con le risorse di cui all'art. 2 comma 3 lett. e.

     2. L'ARSSA potrà corrispondere anticipazioni ai soggetti cui è affidato lo svolgimento dei programmi.

     3. I soggetti che realizzano programmi di assistenza tecnica e divulgazione sono tenuti a rendicontare all'ARSSA, secondo le direttive impartite dall'Agenzia, le somme ad esse assegnate entro i termini stabiliti dall'Agenzia stessa.

     4. L'ARSSA rimette al Settore Agricoltura dettagliata relazione sullo svolgimento del programma e sui risultati ottenuti e fornisce ogni altra informazione o documentazione richiesta.

     5. Il Settore Agricoltura vigila sullo svolgimento del programma, e qualora le circostanze lo richiedano, propone alla Giunta Regionale l'assunzione dei provvedimenti del caso.

 

     Art. 4. (Interpretazione autentica dell'art. 9 L.R. n. 76/94).

     1. L'articolo 9 della L.R. 8/11/1994 n. 76 è autenticamente interpretato nel senso che l'espressione "sono iscritti in apposito ruolo del personale dell'ERSA, che si farà carico della loro remunerazione" riferita al personale ivi contemplato, è intesa come disposizione che pone gli interessati in rapporto di lavoro dipendente dall'ERSA, oggi ARSSA.

     2. Gli Organi di Amministrazione dell'ARSSA assumeranno i provvedimenti necessari e conseguenti a quanto stabilito nel precedente comma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il servizio prestato dal 1° gennaio 1993 presso le Organizzazioni Professionali Agricole dal personale già iscritto al registro dei Divulgatori Agricoli di cui all’art. 8 della L.R. 76/1994 è considerato utile per l’anzianità nella qualifica dell’ARSSA, come prevista nella tabella di corrispondenza [2].

 

     Art. 5. (Modalità per l'immissione in ruolo).

     1. Il personale di cui all'articolo 4, in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta entro trenta giorni da tale data e sotto pena di decadenza, domanda all'ARSSA per essere collocato nel ruolo organico del personale dipendente.

     2. L'ARSSA procede a inquadrare il personale di cui al precedente art. 4 nella pianta organica alla qualifica funzionale equiparabile al livello funzionale posseduto in base al rapporto di lavoro in essere con le OO.PP.AA., nel rispetto delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla presente legge.

     3. Il personale, che a seguito dell'inquadramento nel ruolo del personale ARSSA dovesse essere inquadrato in una posizione giuridica di valore economico stipendiale inferiore a quella precedentemente in godimento, mantiene la differenza di retribuzione a titolo di assegno personale da riassorbire con i futuri miglioramenti contrattuali.

     4. Alla data di emanazione della presente legge, i posti vacanti nella pianta organica dell'ARSSA, così rideterminata, verranno coperti nei limiti della riserva del 35%, dai dipendenti di ruolo dell'Agenzia in servizio alla suddetta data mediante l'indizione di concorsi.

 

     Art. 6. (Utilizzazione del personale per la divulgazione agricola e l'assistenza tecnica).

     1. In relazione alle esigenze individuate nel programma di cui al precedente art. 2 e per lo svolgimento dei compiti in esso previsti, il personale dipendente dell'ARSSA di cui al precedente art. 4 presta servizio di norma presso le OO.PP.AA. ed eventualmente presso altri soggetti di cui all'art. 1 comma 4.

     2. Il suddetto personale non può chiedere di essere distolto dal servizio di Assistenza Tecnica e Divulgazione Agricola per cinque anni.

     3. Per la ripartizione delle risorse tra le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, si procede tenendo conto della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto dall'art 3 della L.R. n. 53/97.

     4. Il personale di cui al precedente comma 1, impegnato nella divulgazione agricola, deve essere impiegato nello svolgimento dei seguenti compiti:

     a) divulgazione delle innovazioni di prodotto e di processo, con particolare riferimento a quelle inerenti il miglioramento delle produzioni e la tutela dell'ambiente e del territorio;

     b) la consulenza alla gestione delle imprese agricole, comprensive dell'informazione e dell'assistenza alle medesime nell'attuazione delle normative regionali, nazionali e comunitarie;

     c) l'orientamento della produzione agricola al mercato;

     d) il rilevamento, l'analisi e la verifica di dati inerenti il settore agricolo regionale;

     e) azioni orientate allo sviluppo rurale.

 

     Art. 7. (Abrogazione norme).

     1. La L.R. 8/11/94 n. 76 è abrogata.

     2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 8. (Norme transitorie).

     1. Le procedure di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 si applicano a partire dai programmi relativi all'anno 2000; i programmi relativi all'anno 1999 sono approvati dalla Giunta regionale.

     2. I rendiconti relativi alle attività di assistenza tecnica e divulgazione agricola relativi agli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a contestazione da parte del Settore Agricoltura, si considerano approvati.

 

     Art. 9. (Norma Finanziaria).

     1. La presente legge, per quanto concerne l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, non comporta aumento di spesa globale per la Regione, trattandosi di operazioni su personale già retribuito attraverso il bilancio regionale.

     2. Gli oneri relativi sia al trattamento economico del personale di cui all'art. 4 che ai programmi di attività trovano copertura finanziaria, per il 1999, nell'ambito degli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa n° 101582 (£. 6.100.000.000), n° 101636 (£. 2.000.000.000) del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà con Legge di Bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29.12.1977, N° 81 e dell'art. 20 della L.R. 01/06/1996, n° 29 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 10. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA[3]

 

Liv. di appartenenza OO.PP.AA.

Titolo di studio

Pianta Organica ARSSA

CAT.

2° livello funzionale

 

4° qualifica funzionale

B1

4° livello funzionale

 

6° qualifica funzionale

C

5° livello funzionale

Diploma

6° qualifica funzionale

C

6° livello funzionale

Diploma

7° qualifica funzionale

D1

5 e 6° livello funzionale

Laurea

8° qualifica funzionale

D3

 


[1] Tutti i riferimenti normativi relativi alle Associazioni Provinciali e Regionale degli Allevatori contenuti nella presente legge sono abrogati per effetto dell’art. 14 della L.R. 3 marzo 2005, n. 16, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma aggiunto, senza numerazione, dall’art. 31 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Tabella così modificata dall’art. 31 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.