§ 6.1.140 – L.R. 8 febbraio 2005, n. 7.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 – Bilancio pluriennale 2005 – 2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:08/02/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Entrata.
Art. 2.  Residui attivi.
Art. 3.  Accertamento, riscossione e versamento.
Art. 4.  Spesa.
Art. 5.  Residui passivi.
Art. 6.  Unità Previsionali di Base.
Art. 7.  Contabilità Speciali.
Art. 8.  Autonomia del Consiglio regionale.
Art. 9.  Autorizzazione per impegni e pagamenti.
Art. 10.  Quadro Generale Riassuntivo.
Art. 11.  Saldo Finanziario.
Art. 12.  Stanziamenti definiti con legge di bilancio.
Art. 13.  Residui passivi spese in conto capitale.
Art. 14.  Residui passivi spese correnti.
Art. 15.  Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione.
Art. 16.  Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 17.  Fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 18.  Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Art. 19.  Variazioni al bilancio.
Art. 20.  Variazioni compensative tra capitoli della medesima UPB.
Art. 21.  Rinumerazione dei capitoli.
Art. 22.  Garanzie prestate dalla Regione.
Art. 23.  Variazioni relative alle contabilità speciali.
Art. 24.  Restituzioni di importi a destinazione vincolata.
Art. 25.  Pubblicità degli atti.
Art. 26.  Mutui passivi.
Art. 27.  Annullamento dei diritti di credito.
Art. 28.  Limite per gli impegni.
Art. 29.  Erogazione delle spese.
Art. 30.  Disposizioni per i pagamenti.
Art. 31.  Bilancio pluriennale.
Art. 32.  Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A..
Art. 33.  Aziende per il Diritto allo Studio Universitario.
Art. 34.  Agenzia regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T..
Art. 35.  Azienda di Promozione Turistica regionale - A.P.T.R.
Art. 36.  Agenzia regionale per la tutela ambientale - A.R.T.A..
Art. 36 bis.  Ente Abruzzo Lavoro.
Art. 37.  Entrata in vigore.


§ 6.1.140 – L.R. 8 febbraio 2005, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 – Bilancio pluriennale 2005 – 2007.

(B.U. 25 febbraio 2005, n. 3 Straord.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

 

Art. 1. Entrata.

     1. E' approvato in € 6.620.668.190,79 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

     2. E' approvato in € 7.407.636.507,00 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2005, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di € 461.690.779,66 risultante al 1° gennaio 2005.

 

     Art. 2. Residui attivi.

     1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2004 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è di € 3.651.438.538,69.

 

     Art. 3. Accertamento, riscossione e versamento.

     1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2005 giusta lo stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 4. Spesa.

     1. E' approvato in € 6.620.668.190,79 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

     2. E' approvato in € 7.407.636.507,00 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 5. Residui passivi.

     1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2004 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è di € 2.414.054.044,35.

 

     Art. 6. Unità Previsionali di Base.

     1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 25.3.2002, n. 3, sono approvate, le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

 

     Art. 7. Contabilità Speciali.

     1. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 3/2002, sono approvate , nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa, per complessivi € 2.456.406.000,00.

 

     Art. 8. Autonomia del Consiglio regionale.

     1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla L.R. 9.5.2001, n. 18 è la 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

     2. Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 3/2002, è approvato l’allegato bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 del Consiglio regionale, nei limiti dello stanziamento contenuto nella UPB 01.01.005 del bilancio della Regione.

 

     Art. 9. Autorizzazione per impegni e pagamenti.

     1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2005, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge.

     2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2005, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.

 

     Art. 10. Quadro Generale Riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 previsto dall'art. 17 della L.R.C. 3/2002.

 

     Art. 11. Saldo Finanziario.

     1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 3/2002, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di € 1.699.075.274,00 riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei Capp. 323600 (UPB 15.01.003), 323700 (UPB 15.02.003), 323500 (UPB 15.02.003) e 321920 (UPB 15.01.002) a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti.

 

     Art. 12. Stanziamenti definiti con legge di bilancio.

     1. Per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 28.3.2000, n. 76 è approvato l’elenco dei capitoli di bilancio i cui stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa sono determinati con la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 13. Residui passivi spese in conto capitale.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del Cap. 323500 (UPB 15.02.003) denominato “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. a) della L.R. 3/2002, con lo stanziamento per competenza e cassa di € 50.000.000,00.

     2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

     3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

     - della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

     - dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza;

     - dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

 

     Art. 14. Residui passivi spese correnti.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del Cap. 321920 (UPB 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 3/2002, con lo stanziamento per competenza e cassa di € 3.000.000,00.

     2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

     3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

     - della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

     - dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza;

     - dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

 

     Art. 15. Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione.

     1 Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. b) della L.R. 3/2002, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del Cap. 323700 (UPB 15.02.003) denominato “Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui” con lo stanziamento per competenza e cassa di € 490.000.000,00.

     2. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. c) della L.R. 3/2002, è autorizzata, altresì, l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, del Cap. 323600 (UPB 15.01.003) denominato “Fondo per la riassegnazione di economie vincolate” con lo stanziamento per competenza e cassa di € 1.153.075.274,00.

     3. Tali capitoli costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente a € 1.643.075.274,00 e sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11.

     4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 16. Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

     1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del Cap. 321940 (UPB 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. 3/2002.

     2. Al bilancio di previsione è allegato l’elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 3/2002.

     3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell’elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.

 

     Art. 17. Fondo di riserva per le spese impreviste.

     1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del Cap. 321930 (UPB 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per le spese impreviste”, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 3/2002.

     2. I prelevamenti dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” sono disposti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dall'adozione.

 

     Art. 18. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

     1. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 3/2002, ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilità è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del Cap. 321910 (UPB 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti” con uno stanziamento di € 90.000.000,00.

     2. Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l’iscrizione del Cap. 322910 (UPB 15.02.003) denominato “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale” con uno stanziamento di € 130.000.000,00 ai sensi dell’art. 20 della L.R. 3/2002.

     3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della L.R. 3/2002.

 

     Art. 19. Variazioni al bilancio.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della L.R. 3/2002 ad introdurre variazioni al bilancio per l’incremento di unità previsionali di base presenti o per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata per l’iscrizione di somme derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

 

     Art. 20. Variazioni compensative tra capitoli della medesima UPB.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. 3/2002, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, per gli stanziamenti che costituiscono limiti di impegno e per gli stanziamenti direttamente regolati con legge.

     2. Le variazioni di bilancio di cui al precedente comma sono disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.

     3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell’approvazione e, nell’ipotesi prevista al comma 7, dell’art. 25, della L.R. 3/2002, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della Giunta.

 

     Art. 21. Rinumerazione dei capitoli.

     1. La Giunta regionale può procedere nel corso dell’esercizio finanziario alla rinumerazione dei capitoli, ferma restando l’appartenenza degli stessi alle relative UPB.

 

     Art. 22. Garanzie prestate dalla Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il Cap. 312600 (UPB 16.03.003) ai sensi dell’art. 24 della L.R. 3/2002.

     2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse.

 

     Art. 23. Variazioni relative alle contabilità speciali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

 

     Art. 24. Restituzioni di importi a destinazione vincolata.

     1. Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2002, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

 

     Art. 25. Pubblicità degli atti.

     1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

 

     Art. 26. Mutui passivi.

     1. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 3/2002, è autorizzata, nel corso dell’anno finanziario 2005 e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell’importo di € 145.000.000,00, conformemente alla sussistenza dei limiti dell’indebitamento ai sensi dell’art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

     2. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:

    - tasso massimo: 4,50%;

     - durata massima del periodo di ammortamento: anni 30, con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di stipulazione.

     3. Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 2004 e di quelli per i quali si autorizza la contrazione a valere per l’anno 2005, pari a presumibili € 86.000.000,00, sono iscritte nei capitoli appartenenti alle UPB 16.01.002 e 16.03.002 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.

     4. In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma del presente articolo o al rifinanziamento dei mutui pregressi, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere obbligazioni.

 

     Art. 27. Annullamento dei diritti di credito.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.

     2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in € 10,00.

 

     Art. 28. Limite per gli impegni.

     1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.

     2. L’operatività di tutte le leggi regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

     3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

 

     Art. 29. Erogazione delle spese.

     1. L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 270 e dell’art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388.

 

     Art. 30. Disposizioni per i pagamenti.

     1. L’invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

     2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

     3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 5, della Legge 16.5.1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

 

          Art. 31. Bilancio pluriennale.

     1. E’ approvato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3/2002 il bilancio relativo al triennio 2005 – 2007 quale allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2005.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI INERENTI AGLI ENTI ED ALLE AZIENDE REGIONALI

 

     Art. 32. Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A..

     1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2004 dell’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A..

     2. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 1.6.1996, n. 29, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’A.R.S.S.A.:

     - € 14.200.000,00 al Cap. 101580 - U.P.B. 07.01.015 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento [1];

     - € 4.600.000,00 al Cap. 102380 - UPB 07.02.017 per attività ed iniziative d'istituto.

     3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

     4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 33. Aziende per il Diritto allo Studio Universitario.

     1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 2005 delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, L'Aquila e Chieti.

     2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle suddette Aziende:

     - € 5.400.000,00 al Cap. 41511 - UPB 10.01.002 per spese correnti;

     - € 260.000,00 al Cap. 42322 – UPB 10.02.001 per spese in conto capitale.

     3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.

     4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 34. Agenzia regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T..

     1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2005 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica A.R.I.T.

     2. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 25/2000, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.I.T.

     - € 1.210.000,00 al Cap. 11517 - UPB 02.01.013 per spese di funzionamento;

     - € 1.250.000,00 al Cap. 12432 - UPB 02.02.011 per spese di investimento.

     3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

     4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 35. Azienda di Promozione Turistica regionale - A.P.T.R. [2]

     1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2004 dell’Azienda di Promozione Turistica regionale - A.P.T.R..

     2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 26.6.1997, n. 54, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’A.P.T.R.:

     - € 4.800.000,00 al Cap. 241585 – UPB 09.01.002 per contributi per il funzionamento dell’Azienda.

     1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Azienda di Promozione Turistica regionale      - A.P.T.R. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

     2. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 36. Agenzia regionale per la tutela ambientale - A.R.T.A..

     1. E' approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2004 dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale - A.R.T.A.

     2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 64/1998, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’A.R.T.A.:

     - € 2.400.000,00 al Cap. 291550 - UPB 05.01.020 per il funzionamento dell’Agenzia.

     3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

     4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 36 bis. Ente Abruzzo Lavoro. [3]

     1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2005 dell’Ente Abruzzo Lavoro.

     2. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 76/1998 è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro: € 450.000,00 al Cap. 21412 – UPB 11 01 001 per attività ed iniziative di Istituto.

     3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

     4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 37. Entrata in vigore. [4]

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 2005.

 

 

Allegati [5]

(Omissis)


[1] Trattino così sostituito dall’art. 3 della L.R. 12 agosto 2005, n. 28.

[2] Così nel Bollettino Ufficiale.

[3] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 12 agosto 2005, n. 28.

[4] La numerazione del presente articolo è stata corretta dall’art. 3 della L.R. 12 agosto 2005, n. 28. Nel B.U. esso era numerato come articolo 36.

[5] Allegati modificati dall’art. 1 della L.R. 3 marzo 2005, n. 21, dall’art. 3 della L.R. 12 agosto 2005, n. 28 e dall’art. 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.