, 2, 3 e 4 comma, ricorrenza anno 2001, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Revoca Delib.G.R. 31 dicembre 1996, n. 5047, Delib.G.R. 2 ottobre 1998, n. 2636, Delib.G.R. 25 settembre 1996, n. 3407, Delib.G.R. 6 ottobre 1999 n. 2175 e Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 2323."> § 5.2.1053 - D.G.R. 19 settembre 2001, n. 817 .
L.R. n. 79 del 1995 - "Criteri guida" per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17, 1°, 2°, 3° e 4° comma, ricorrenza anno 2001, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:19/09/2001
Numero:817

§ 5.2.1053 - D.G.R. 19 settembre 2001, n. 817 .

L.R. n. 79 del 1995 - "Criteri guida" per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17, 1°, 2°, 3° e 4° comma, ricorrenza anno 2001, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Revoca Delib.G.R. 31 dicembre 1996, n. 5047, Delib.G.R. 2 ottobre 1998, n. 2636, Delib.G.R. 25 settembre 1996, n. 3407, Delib.G.R. 6 ottobre 1999 n. 2175 e Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 2323.

(B.U. 9 novembre 2001, n. 23.)

 

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 28 aprile 1995, n. 79 concernente "modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 febbraio 1990, n. 10 recante interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo";

Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 241 che, all'art. 12 dispone che la concessione di contributi da parte della Pubblica Amministrazione è subordinata alla predeterminazione dei criteri per l'attribuzione dei contributi stessi;

Viste la Delib.G.R. 31 dicembre 1996, n. 5047, Delib.G.R. 2 ottobre 1998, n. 2636, Delib.G.R. 25 settembre 1996, n. 3407, Delib.G.R. 6 ottobre 1999 n. 2175 e Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 2323 che individuavano i criteri guida rispettivamente per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 17, 1°, 2°, 3° e 4° comma;

Considerato utile modificare i criteri guida di cui alle predette deliberazioni, con decorrenza anno 2001, al fine di favorire la riunificazione in un unico atto delle disposizioni, ad oggi, in vigore favorendo così lo snellimento delle procedure che, allo stato, risultano particolarmente appesantite e, quindi, non produttive sul piano dell'efficienza e tanto meno su quello dell'efficacia;

Considerato, inoltre, utile, nel quadro del raggiungimento di tale scopo, snellire la composizione del gruppo di lavoro già previsto dalla precedente deliberazione n. 5047 che, aggiornato, risulta così composto:

- N. 2 consiglieri regionali, tra quelli componenti del CREI, indicati dal Presidente della Giunta tenendo conto del rappresentante della minoranza;

- Dirigente del Servizio attività di promozione della Regione e collegamento con le comunità abruzzesi all'estero;

- Responsabile dell'Ufficio Emigrazione con funzioni di Segretario;

Dato atto che il Dirigente del Servizio attività di promozione della Regione e collegamento con le Comunità Abruzzesi all'Estero esprime parere di legittimità ed attesta la correttezza e la regolarità amministrativa del presente provvedimento non soggetto a controllo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

 

 

1) Di revocare, limitatamente alle voci, i punti e/o disposizioni riguardanti gli emigrati, la Delib.G.R. 31 dicembre 1996, n. 5047, Delib.G.R. 2 ottobre 1998, n. 2636, Delib.G.R. 25 settembre 1996, n. 3407, Delib.G.R. 6 ottobre 1999 n. 2175 e Delib.G.R. 3 novembre 1999, n. 2323;

2) Di approvare i criteri guida contenuti nell'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, in merito al contributi di cui all'art. 17, 1°, 2°, 3° e 4° comma della legge regionale n. 79/1995, a partire dall'anno 2001;

3) Di stabilire che il gruppo di lavoro, richiamato in premessa per la sua composizione, e nominato con ordinanza dirigenziale elabora il piano di contribuzione di cui all'art. 17, 4° comma, fermo restando i criteri stabiliti nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

4) Di stabilire, inoltre, che lo stesso gruppo di lavoro predispone il piano di attività diretta per l'anno di riferimento in relazione alle risorse disponibili;

5) Di delegare il Servizio all'attuazione dei punti 3 e 4 del presente dispositivo mediante ordinanze dirigenziali.

 

 

Allegato "A"

Criteri guida per l'accesso ai finanziamenti previsti dall'art. 17 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 79 modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 febbraio 1990, n. 10, contenente interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extra-comunitari che vivono in Abruzzo

PARTE PRIMA - ART. 17. 1°, 2° E 3° COMMA LEGGE REGIONALE N. 79/1995

Le disponibilità determinate ogni anno dai piani di ripartizione approvati dal CREI e fatti propri dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare e destinate agli interventi di cui all'art. 17 della legge regionale n. 79/1995, sono ripartite secondo i criteri di seguito riportati. Le risorse riferite al 4° comma dell'art. 17 ed all'art. 19 non assegnate vengono ripartite tra gli aventi diritto ai sensi del 1°, 2° e 3° comma dell'art. 17.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Le somme destinate agli interventi di cui ai primi tre commi dell'art. 17 della legge regionale n. 79/1995, sono cosi ripartite:

a) 85% alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni con sede all'estero;

b) 15% alle Associazioni Nazionali operanti in Italia e all'estero con sede regionale in Abruzzo, alle Associazioni Regionali operanti in Abruzzo ed agli Istituti di Patronato. A questi ultimi Patronati spetta il 30% delle somme destinate al comparto.

ASSOCIAZIONI CON SEDE ALL'ESTERO

I requisiti di ammissione ai contributi per le Associazioni, Federazioni e Confederazioni di emigrati con sede all'estero sono le seguenti:

a) disponibilità di strutture organizzative;

b) Proposta di programma da realizzare nell'anno per il quale si richiede il contributo;

c) Relazione delle attività realizzate nell'anno precedente,

Il contributo annuale è ripartito ed attribuito alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni che faranno pervenire entro il 28 febbraio dell'anno di. riferimento, pena esclusione, apposita relazione, firmata dal rappresentante legale, che dimostri il possesso dei requisiti di cui sopra, accompagnata dalla dichiarazione del numero dei soci iscritti al 31 dicembre precedente e dal preventivo di entrata e di spesa in lire (dal 2002 in Euro) riferito all'attività di cui al punto b), con la distinzione, per le spese, di quelle connesse all'ordinario funzionamento dell'Associazione compreso il mantenimento della sede organizzativa, e quelle per la realizzazione del programma.

La quantificazione del contributo, in via preventiva, sarà effettuata in misura proporzionale al numero dei soci per il 15% della disponibilità ed al preventivo presentato per il restante 85% della disponibilità.

Entro il 31 maggio di ogni anno, con ordinanza dirigenziale viene erogata l'anticipazione dell'80% del contributo quantificato come sopra.

a) Le Associazioni, Federazioni e Confederazioni devono inviare entro il termine perentorio, pena la decadenza dal diritto al contributo con recupero dell'eventuale anticipazione erogata, del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il conto consuntivo contenente:

a) dettagliata relazione sul programma attuato sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione;

b) rendiconto completo di entrate e spese in lire (in Euro a partire dal 2002), sempre con la distinzione, per le spese, di quelle connesse all'ordinario funzionamento dell'Associazione compreso il mantenimento della sede organizzativa, e quelle per la realizzazione del programma;

c) dichiarazione di veridicità di quanto rendicontato conservando agli atti tutta la documentazione per eventuali successivi controlli;

d) certificazione del rendiconto da parte del collegio dei revisori dei conti se previsto, o da un commercialista iscritto all'albo, ai sensi delle legge regionale n. 22/1986, nel caso il contributo regionale ecceda lire 20 milioni (10.329,14 Euro).

Il saldo del contributo, se e nella misura spettante, sarà erogato, sempre con ordinanza dirigenziale, entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione del consuntivo. Il contributo sarà calcolato, per quanto riguarda l'85% riservato ai programmi, sulla spesa effettiva ammessa ed in misura non superiore al disavanzo al netto del contributo regionale. Qualora l'acconto ecceda il totale del contributo ammesso, la differenza sarà compensata con il contributo per l'anno successivo.

Il 20% del contributo commisurato al numero dei soci, è ripartito tra le Federazioni e Confederazioni in proporzione al numero dei soci complessivamente ascrivibili a ciascuna.

Le spese ammissibili connesse all'ordinario funzionamento dell'Associazione ed al mantenimento della sede organizzativa, sono quelle individuate nell'allegato all'ordinanza 21 gennaio 1999, n. 3 del Dirigente dell'ex Servizio Politiche del Lavoro.

ASSOCIAZIONI NAZIONALI aventi sede in Abruzzo, che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, ed ASSOCIAZIONI REGIONALI che operano in Abruzzo per gli emigrati

L'erogazione dei contributi per le suddette tipologie tiene conto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) possesso della sede sociale;

b) programma da realizzare.

Le istanze di ammissione al contributo, corredate da una relazione illustrativa dei requisiti di ammissibilità sopra citati, devono pervenire, pena esclusione, entro il 28 febbraio dell'anno cui è riferita la richiesta di contributo.

La determinazione dell'ammontare del contributo e la sua liquidazione vengono effettuati sulla base del consuntivo da inviare entro il termine perentorio, pena la decadenza dal diritto, del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento contenente:

a) dettagliata relazione sul programma attuato sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione;

b) rendiconto completo di entrate e spese in lire (in Euro a partire dal 2002), sempre con; la distinzione, per le spese, di quelle connesse all'ordinario funzionamento dell'Associazione compreso il mantenimento della sede organizzativa, e quelle per la realizzazione del programma;

c) dichiarazione di veridicità di quanto rendicontato conservando agli atti tutta la documentazione per eventuali successivi controlli;

d) certificazione del rendiconto da parte del collegio dei revisori dei conti se previsto, o da un commercialista iscritto all'albo, ai sensi delle legge regionale n. 22/1986, nel caso il contributo regionale ecceda lire 20 milioni (10.329,14 Euro).

Il contributo sarà calcolato, tenuto conto della destinazione del 30% del totale della quota destinata al comparto, alle spese connesse all'ordinario funzionamento dell'Associazione compreso il mantenimento della sede organizzativa e del 70% alle spese per i programmi, sulla spesa effettiva ammessa ed in misura non superiore al disavanzo al netto del contributo regionale.

Il contributo sarà erogato con ordinanza dirigenziale, entro 90, giorni dalla scadenza della presentazione del consuntivo.

Le spese ammissibili connesse all'ordinario funzionamento dell'Associazione ed al mantenimento della sede organizzativa, sono quelle individuate nell'allegato all'ordinanza 5 luglio 1999, n. 25 del Dirigente dell'ex Servizio Politiche del Lavoro.

I programmi devono vertere su iniziative realizzate mediante:

- convegni su temi di attualità e di largo interesse per gli emigrati;

- interventi di informazione, anche attraverso la stampa di periodici, notiziari,

- bollettini con riferimento ai temi del lavoro, della tutela e sicurezza sociale;

- iniziative nel campo dell'istruzione, mirate all'affiancamento del sistema scolastico,

- iniziative di solidarietà sociale.

Le varie attività devono essere rivolte agli emigrati e devono aver luogo nel territorio regionale.

Le attività delle Associazioni a carattere nazionale possono aver luogo anche nel territorio nazionale e nei paesi di emigrazione.

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

(Riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 1947, n. 804 C.p.S. e successive modificazioni ed integrazioni)

Il contributo destinato agli Istituti di Patronato viene attribuito in funzione dell'attuazione dei programmi, che devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno cui è riferita la richiesta, pena esclusione, che integrino iniziative di particolare rilievo, aggiuntive a quelle istituzionali, rivolte al mondo dell'emigrazione consistenti in:

- attività di informazione, anche mediante convegni e seminari, su temi di particolare interesse per gli emigrati;

- creazione e potenziamento di sportelli di informazione nella Regione a favore di emigrati anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche o private.

- Iniziative di solidarietà sociale a favore degli emigrati.

La determinazione dell'ammontare del contributo e la sua liquidazione vengono effettuati sulla base del consuntivo da inviare entro il termine perentorio, pena la decadenza dal diritto, del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento contenente:

a) dettagliata relazione sul programma attuato sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione;

b) rendiconto completo di entrate e spese in lire (in Euro a partire dal 2002);

c) dichiarazione di veridicità di quanto rendicontato conservando agli atti tutta la documentazione per eventuali successivi controlli;

d) certificazione del rendiconto da parte del collegio dei revisori dei conti se previsto, o da un commercialista iscritto all'albo, ai sensi delle legge regionale n. 22/1986, nel caso il contributo regionale ecceda lire 20 milioni (10.329,14 Euro).

Il contributo sarà erogato con ordinanza dirigenziale, entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione del consuntivo.

PARTE SECONDA - ART. 17. 4° COMMA LEGGE REGIONALE N. 79/1995

Le disponibilità determinate ogni anno dai piani di ripartizione approvati dal CREI e fatti propri dalla giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare e destinate agli interventi di cui all'art. 17, 4° comma della legge regionale n. 79/1995, sono ripartite secondo i criteri di seguito riportati.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Le somme destinate agli interventi previsti dal 4° comma dell'art. 17 della legge regionale n. 79/1995, sono ripartite tra tutte le Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 15 della legge regionale stessa, che ne fanno richiesta.

CRITERI

Sono ammesse a contributo le iniziative di carattere culturale e/o sociale di rilevanza locale realizzate nell'ambito territoriale di competenza degli Organismi proponenti, realizzati anche attraverso rapporti di collaborazione con realtà abruzzesi o con Organismi espressivi della società civile dei paesi ospitanti.

I contributi sono erogati in misura non superiore all'80% della spesa ammessa risultante dalla rendicontazione dei singoli progetti presentati entro il 30 aprile di ogni anno.

Alla liquidazione del contributo si provvede con ordinanza dirigenziale, su parere del gruppo di lavoro di cui alla delibera cui il presente documento costituisce allegato, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto della manifestazione che dovrà essere spedito entro 90 giorni dal termine della stessa.