§ 3.2.3a - L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale".


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:31/12/1994
Numero:106


Sommario
Art. 1.      La legge regionale 12 aprile 94 n. 28 è così modificata:
Art. 2.  Urgenza


§ 3.2.3a - L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale".

(B.U. 17 gennaio 1995, n. 1).

 

Art. 1.

     La legge regionale 12 aprile 94 n. 28 è così modificata:

     L'art. 1 è abrogato.

     Alla fine del primo comma dell'art. 2 è aggiunto:

1) la realizzazione di impianti di imboschimento e rimboschimento aventi prevalente carattere protettivo.

     All'art. 2 è aggiunto il secondo comma:

La Regione, inoltre, fa propri gli altri obiettivi e le azioni già ricomprese nel Piano Forestale Nazionale di cui all'art. 2 della legge 752/86.

     Dopo l'art. 2 sono inseriti gli articoli 2-bis e 2-ter.

Art. 2-bis.

1. La Giunta regionale, sentita la terza Commissione Consiliare, definisce ed approva, di norma, programmi triennali per gli interventi previsti dalla presente legge, entro l'anno precedente al periodo al quale il programma stesso si riferisce [1] .

2. Tra tali criteri di priorità dovranno essere adottati quelli relativi agli interventi da effettuarsi nelle aree parco o comunque protette e relative aree di protezione esterna, quelle relative agli interventi selvicolturali nelle zone a rischio di incendi boschivi, quelle da realizzarsi in zone montane e quelle presentate da cooperative o consorzi cooperativi o affidate agli stessi da Enti pubblici o da consorzi di gestione misti nei quali siano presenti cooperative o consorzi cooperativi.

3. Il programma triennale individua gli obiettivi, le aree geografiche interessate, gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi, la previsione di massima delle spese per ciascuna area e per gli interventi, i risultati che devono essere raggiunti [2] .

4. Nell'ambito di tali programmi i soggetti beneficiari di cui al successivo articolo presentano progetti per il finanziamento. I costi dovranno essere quelli previsti nel vigente Prezziario Regionale per le opere di Forestazione approvato con delibera della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste forniranno la propria collaborazione tecnica già nella fase di progettazione ove richiesto.

5. L' istruttoria del progetto sarà affidata agli Ispettorati Ripartimentali delle foreste competenti per territorio e dovrà essere corredata di tutti i pareri necessari degli uffici regionali e/o statali. Il parere del settore Urbanistica e Beni Ambientali della Regione non occorre nel caso di interventi di manutenzione previsti nei piani di assestamento. Per l'ottenimento del parere degli uffici regionali il componente la Giunta Regionale preposto al settore agricoltura e foreste potrà convocare apposite conferenze di servizio con gli uffici interessati.

6. La Giunta Regionale approva i progetti e contestualmente concede al beneficiario una anticipazione fino al 50% della spesa ammessa, dietro rilascio, nel caso di beneficiari privati, di fideiussione di pari importo maggiorata del 5%. Il beneficiario potrà chiedere una liquidazione parziale in corso d'opera per blocchi di opere completate, e comunque non oltre il 90% del contributo concesso, restando il restante 10% da liquidarsi dopo il collaudo finale dei lavori. Gli accertamenti istruttori e di regolare esecuzione, parziale o finale, sono affidati agli Ispettorati Ripartimentali delle foreste.

7. I lavori di importo superiore a 1.000 milioni sono definiti a mezzo di collaudo disposto dal Settore Agricoltura e Foreste della Giunta Regionale. Per i lavori di importo inferiore a 1.000 milioni si potrà anche verificare ed approvare il certificato di regolare esecuzione.

Art. 2-ter.

I progetti per i lavori di cui ai programmi potranno essere presentati per il finanziamento dagli Enti pubblici proprietari dei terreni oggetto di intervento (Comuni, comunità montane, amministrazioni frazionali separate degli usi civici, ecc. ), da consorzi o società di gestione silvo - pastorale costituiti anche in forma mista pubblico-privato, o da terzi operanti per conto di tali Enti e da cooperative o consorzi cooperativi.

I beneficiari devono dimostrare di avere disponibilità, anche temporanea, di terreni idonei ai fini della realizzazione degli interventi previsti.

     Al primo comma dell'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

Per terzi operanti per conto di tali Enti si intendono sia i terzi che abbiano ricevuto in affidamento i lavori ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 97/94, sia quelli che abbiano ricevuto in concessione temporanea i terreni oggetto degli interventi.

Per tali terreni dovrà essere previsto il corrispettivo economico che potrà essere stabilito dall'UTE nei casi in cui il prodotto finale non sia previsto a totale vantaggio delle popolazioni residenti titolari delle terre.

     Il primo comma dell'art. 5 è soppresso e sostituito dal seguente:

Alle cooperative che abbiano acquisito specifica competenza nel settore e che siano abilitate ad operare anche in conto terzi con Enti pubblici e che realizzino opere ed acquisti in attuazione dei Piani di assestamento forestale o dei programmi di cui all'art. 2-bis possono essere concessi contributi, fino al 75% della spesa ammissibile, per l'acquisto di macchine ed attrezzature forestali nonché per la realizzazione di progetti di costruzione o ripristino di stradelli e piste forestali previsti nel piano di gestione approvato o per interventi di prevenzione degli incendi boschivi.

     Dopo l'art. 5 aggiungere l'art. 5-bis.

Art. 5-bis.

Per le iniziative ammesse ai benefici del Reg. CEE 867/90 la regione concede, ad integrazione del contributo comunitario, un contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa ammissibile.

Il contributo complessivo non potrà comunque essere superiore al 75% della spesa ammissibile.

Saranno ritenute prioritarie le iniziative presentate da cooperative di cui al precedente art. 5.

Ai benefici dell'art. 5 si potrà attingere solo per le iniziative non finanziabili con il Reg. CEE 867/90 o in caso di indisponibilità finanziaria.

     Al primo comma dell'art. 8 è aggiunto: “ e di piante officinali”.

     Il primo e secondo comma dell'art. 12 sono soppressi e sostituiti con i seguenti:

Tutte le forniture delle piantine utilizzate per gli imboschimenti e rimboschimenti, effettuati nella regione con aiuti comunitari, nazionali e regionali, vengono effettuate nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in particolare della legge 269/73, avvalendosi anche dei vivai forestali regionali.

Per la fornitura di piantine a favore di privati effettuate da vivai forestali regionali è previsto un contributo a titolo di rimborso spese di produzione. Tale contributo sarà versato mediante accreditamento su un conto corrente intestato alla Regione Abruzzo "Attività vivaistiche". Tali introiti devono essere utilizzati per le spese di gestione e di miglioramento dell'attività vivaistica regionale.

     Il terzo comma dell'art. 12 è soppresso.

     L' ultimo comma dell'art. 12 è soppresso e così sostituito:

Ai fini della applicazione del presente articolo si fa riferimento ai prezzi previsti nel Prezziario regionale per le opere di forestazione.

     Il terzo comma dell'art. 15 è soppresso e così sostituito:

La redazione dell'Inventario Forestale regionale e del Piano Forestale Regionale potrà essere affidata a società operanti nella Regione e di sicura esperienza nel settore sotto la supervisione e il controllo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste e con la collaborazione degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, degli Uffici Amministrazione delle Foreste e demaniali regionali e degli uffici regionali.

     Alla fine del 1 comma dell'art. 16 il riferimento "art. 17" è soppresso e sostituito con "art. 3, secondo comma".

     Dopo l'art. 16 aggiungere l'art. 16-bis.

Art. 16-bis.

Le Comunità Montane, i comuni singoli o associati, le Amministrazioni separate degli usi civici o i consorzi di gestione agro-silvo-pastorale con patrimonio boschivo non inferiore a Ha. 500 sono tenuti alla compilazione di piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi compresi nel rispettivo territorio e di proprietà di Enti Locali, Enti pubblici e di diritto pubblico e di Enti Morali.

Tali piani debbono contenere, altresì, la regolamentazione degli eventuali usi civici e sono soggetti alla approvazione della Giunta Regionale, di intesa con la Commissione Consiliare agricoltura.

Nei piani predisposti dagli Enti possono essere inclusi anche i boschi privati purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

Per la redazione di tali piani gli Enti si avvalgono degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio o di liberi professionisti iscritti all'albo professionale dei dottori agronomi o forestali o di società operanti nella regione che abbiano al loro interno tali figure professionali.

L' attuazione resta affidata ai proprietari interessati.

I piani debbono prevedere l'obbligo del proprietario di accantonare una somma pari al 20% delle entrate derivanti da utilizzazioni boschive, da destinare all'esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi stessi.

Tali opere potranno essere affidate anche ai soggetti di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale 28/94. Qualora le opere non venissero eseguite, la Regione vi provvede d'ufficio rivalendosi delle relative spese nei confronti degli inadempienti ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Per la compilazione dei piani la regione concede un contributo in conto capitale fino al 90% della spesa calcolata secondo i prezzi del Prezziario Regionale per le opere di forestazione e procede al pagamento dello stesso con le seguenti modalità:

1) acconto contestuale alla concessione nella misura del 50%;

2) il 20% alla fine dei lavori di rilevamento;

3) 20% all'approvazione del piano da parte dell'Ente concessionario;

4) saldo del restante 10% dopo l'approvazione del piano da parte della Giunta Regionale.

Le utilizzazioni dei boschi devono essere conformi alla prescrizioni dei piani di assestamento.

Per la copertura della quota non finanziata dalla Regione gli Enti potranno anche stabilire appositi accordi con gli incaricati alla redazione dei piani tendenti a coprire tali quote con diritti di prelazione sui primi utilizzi.

     Il secondo comma dell'art. 22 è soppresso e così sostituito:

Le spese generali relative alla progettazione e alla realizzazione dei lavori devono essere strettamente attinenti agli stessi e sono ammissibili ai fini del finanziamento nel limite massimo del 10%.

     All'art. 27 viene aggiunto il seguente secondo comma:

Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, compatibilmente con le assegnazioni statali in materia di forestazione.

 

     Art. 2. Urgenza

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.