§ 3.2.54 - L.R. 12 febbraio 2005, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24.6.2003, n. 10 : individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:12/02/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'art. 1 della L.R 10/2003.
Art. 2.  Sostituzione dell'art. 4 della L. R. 10/2003.
Art. 3.  Integrazioni alla L.R. 10/2003.
Art. 4.  Integrazioni alla L.R 10/2003.
Art. 5.  Modifiche all'art. 7 della L.R 10/2003.
Art. 6.  Disposizioni finali.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 3.2.54 - L.R. 12 febbraio 2005, n. 8. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24.6.2003, n. 10 : individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.

(B.U. 2 marzo 2005, n. 11).

 

Art. 1. Sostituzione dell'art. 1 della L.R 10/2003.

     1. L'art. 1 della LR 10/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. La Regione Abruzzo sostiene il reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici concorrendo a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture o al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica, nell'ambito del territorio regionale non compreso nel perimetro di Parchi nazionali o regionali.

2. Nell'ambito dello stesso territorio la Regione provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica.»

 

     Art. 2. Sostituzione dell'art. 4 della L. R. 10/2003.

     1. L'art. 4 della L. R. 10/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti alle specie di cui all'Allegato A) è riconosciuto un contributo pari al 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento dell'evento dannoso, oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizioni mercantili. E' ammessa istanza di contributo in eguale misura anche in relazione ad eventi dannosi provocati dalle predette specie animali a carico di equini e bovini pascolanti allo stato brado, condotti in conformità alle pratiche della tradizione locale.

2. Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di cui all'allegato A) è parimenti riconosciuto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto.

3. Fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi precedenti, per il ristoro dei danni causati al patrimonio zootecnico e alle colture agricole da animali non appartenenti alle specie di cui all'allegato A), le Amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle domande prodotte dalle Aziende Agricole, e dagli Agricoltori e dagli Allevatori il cui reddito derivi prevalentemente dall'attività agricola, riconoscendo loro, nei limiti del budget annualmente assegnato, un contributo fino al 100%. Le medesime Amministrazioni provvedono al soddisfacimento delle istanze prodotte da soggetti diversi con le eventuali residue disponibilità di stanziamento.

4. Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora gli animali che abbiano subito il danno siano allevati o custoditi in difformità dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti.»

 

     Art. 3. Integrazioni alla L.R. 10/2003.

     1. Alla L.R. 10/2003 dopo l'art. 4 è inserito il seguente art. 4 bis:

«Art. 4 bis. Disciplina del concorso al ristoro dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica.

l. In relazione al verificarsi di incidenti stradali causati nel territorio regionale dalla fauna selvatica la Regione corrisponde contributi per i danni, non altrimenti risarcibili, a persone e a veicoli di loro proprietà o in loro affidamento avvenuti durante la regolare circolazione veicolare lungo qualsiasi strada aperta al pubblico transito.

2. Per i danni causati ai veicoli è riconosciuto un contributo fino al 100% del danno accertato dalle specifiche strutture organizzative delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 4ter, comma 2.

3. Per i danni causati alle persone è parimenti riconosciuto un contributo fino al 100% delle spese mediche sostenute in seguito all'evento dannoso.

4. Ai fini del presente articolo costituiscono fauna selvatica sia gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato A), sia gli animali non appartenenti alle stesse.»

 

     Art. 4. Integrazioni alla L.R 10/2003.

     1. Alla L.R. 10/2003 dopo l'art. 4 bis è inserito il seguente art. 4 ter:

«Art. 4 ter. Disposizioni comuni.

l. Sentite le Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale definisce con Regolamento:

a) i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le province;

b) la quota di risorse che esse destinano a misure di prevenzione dei danni;

c) le modalità di utilizzo di eventuali economie;

d) la soglia minima di danno per accedere al contributo in caso di eventi provocati da specie diverse da quelle elencate nell'allegato A);

e) la soglia minima di danno, i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

f) le procedure, i pareri e la documentazione da acquisire qualora sussistano dubbi sulle cause della morte del capo di bestiame.

2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di istruzione e liquidazione delle istanze di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, le amministrazioni provinciali si dotano di specifiche strutture organizzative.

3. I benefici riconosciuti ai sensi delle disposizioni della presente legge non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono invece essere cumulati, fino al raggiungimento della consistenza accertata del danno, con altre provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalità.»

 

     Art. 5. Modifiche all'art. 7 della L.R 10/2003.

     1. All'art. 7, comma 1, l'espressione «ai sensi dell'art. 4, comma 3» è sostituita da «ai sensi dell'art. 4ter, comma 1».

 

     Art. 6. Disposizioni finali.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali definiscono le procedure inerenti le denunce di sinistri stradali.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 4bis si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato alla Regione Istanza per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.