§ 2.5.28 - L.R. 24 agosto 2001, n. 43.
Istituzione dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:24/08/2001
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Delimitazione del Bacino idrografico.
Art. 3.  Organi dell'Autorità di Bacino.
Art. 4.  Comitato Istituzionale.
Art. 5.  Compiti del Comitato Istituzionale.
Art. 6.  Comitato Tecnico.
Art. 7.  Compiti del Comitato Tecnico.
Art. 8.  Segretario Generale.
Art. 9.  Compiti del Segretario Generale.
Art. 10.  Segreteria Tecnico-Operativa.
Art. 11.  Funzioni della Segreteria Tecnico-Operativa.
Art. 12.  Spese di funzionamento.
Art. 13.  Attività di studio e ricerca.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.
Art. 15.  Piano di Bacino.
Art. 16.  Programmi triennali.
Art. 17.  Schemi previsionali e programmatici.
Art. 18.  Misure di salvaguardia.
Art. 19.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.09.1998 n. 81.
Art. 20.  Disposizioni finali.


§ 2.5.28 - L.R. 24 agosto 2001, n. 43.

Istituzione dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro.

(B.U. n. 18 del 19 settembre 2001).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183, e per il perseguimento delle finalità riportate nella presente legge regionale, le Regioni Abruzzo e Molise raggiungono l'intesa di istituire l'Autorità di Bacino interregionale del fiume Sangro, in seguito denominata Autorità di Bacino, con sede a L'Aquila presso l'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi istituita con L.R. 16 settembre 1998, n. 81.

 

     Art. 2. Delimitazione del Bacino idrografico.

     1. Il Bacino idrografico interregionale del fiume Sangro è delimitato provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. L'Autorità di Bacino elabora, secondo i criteri tecnici allegati al D.P.R. 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1994, il progetto di delimitazione del Bacino idrografico di rilievo interregionale. La stessa Autorità adotta il progetto di delimitazione per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato D.P.R. 14 aprile 1994. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione.

CAPO II

AUTORITA' DI BACINO

 

     Art. 3. Organi dell'Autorità di Bacino.

     1. Sono organi dell'Autorità di Bacino:

     a) il Comitato Istituzionale;

     b) il Comitato Tecnico;

     c) il Segretario Generale e la Segreteria Tecnico-operativa.

 

     Art. 4. Comitato Istituzionale.

     1. Il Comitato Istituzionale è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo che lo presiede, o, su sua delega, dal componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989;

     b) dal Presidente della Giunta regionale del Molise, ovvero da Assessore delegato;

     c) da un Assessore per ciascuna delle Regioni designato dalle rispettive Giunte;

     d) dai Presidenti delle Province di Chieti, Isernia e L'Aquila, ovvero da Assessori delegati, senza diritto di voto;

     e) dal Segretario Generale, che partecipa con voto consultivo.

     2. Ogni eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del Comitato.

     3. Le funzioni di Vice Presidente vengono assegnate dallo stesso Comitato ad altro componente rappresentante le regioni.

     4. Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente convoca il Comitato Istituzionale, fissandone l'ordine del giorno.

     5. Le adunanze del Comitato Istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, aventi diritto di voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

 

     Art. 5. Compiti del Comitato Istituzionale.

     1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha i seguenti compiti:

     a) adozione del progetto di delimitazione del Bacino idrografico;

     b) adozione dei criteri e metodi per la elaborazione del Piano di Bacino;

     c) determinazione delle componenti del Piano di Bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;

     d) adozione delle misure di salvaguardia;

     e) adozione del Piano di Bacino;

     f) predisposizione dei singoli programmi di intervento attuativi del Piano di Bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di Bacino da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

     g) proposizione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'articolo 1;

     h) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

     i) controllo sulla attuazione del Piano di Bacino e dei relativi programmi d'intervento;

     l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso;

     m) nomina del Vice Presidente del Comitato Istituzionale;

     n) nomina del Comitato Tecnico;

     o) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio e ricerca.

     2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

 

     Art. 6. Comitato Tecnico.

     1. Il Comitato Tecnico è presieduto dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ed è composto da;

     a) nove dirigenti regionali in servizio, con qualificata esperienza nella materia regolata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, di cui sei designati dalla Regione Abruzzo e tre dalla Regione Molise; per la Regione Abruzzo cinque componenti sono gli stessi già designati in seno al Comitato Tecnico dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

     b) un funzionario designato da ciascuna delle Province rappresentate nel Comitato Istituzionale, tra il personale in servizio; per le Province di Chieti e l'Aquila sono gli stessi funzionari designati per l'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

     c) un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

     d) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     e) cinque esperti, di cui quattro già designati in seno al Comitato Tecnico dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi; detti esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta.

     2. Il Comitato Tecnico può essere integrato, su richiesta del Segretario Generale che ne indica l'area di competenza e con atto del Comitato Istituzionale, da esperti, senza diritto di voto, di elevato livello scientifico fino ad un massimo di tre anche per periodi determinati.

     3. Il Comitato Tecnico è nominato, con atto del Comitato Istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole Amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il Comitato Istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del Comitato Tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il Comitato Istituzionale provvede alle necessarie integrazioni.

     4. Per la validità delle adunanze del Comitato Tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

     5. Il Comitato Tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie.

     6. Ai componenti del Comitato Tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal Comitato Istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole Amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Abruzzo.

     7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle Province provvedono direttamente le Amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle Amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

     8. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli Enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nel Bacino idrografico.

     9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato Tecnico, sono trasmessi dal Comitato Istituzionale alle Giunte delle Regioni Abruzzo e Molise.

 

     Art. 7. Compiti del Comitato Tecnico.

     1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

     a) esprime parere sugli atti di competenza del Comitato Istituzionale;

     b) formula proposte al Comitato Istituzionale per l'adozione di atti determinati;

     c) formula indirizzi tecnici ed esprime pareri:

     1) preliminari all'elaborazione del Piano di Bacino e dei relativi programmi di intervento;

     2) sulle attività propedeutiche alla definizione del Piano o suoi stralci;

     3) sul Piano o suo stralcio da adottarsi;

     4) su tutti gli argomenti che il Segretario Generale ritiene di dover sottoporre;

     5) sulle osservazioni al Piano;

     6) sulle misure di salvaguardia.

     d) provvede alla elaborazione del Piano di Bacino.

 

     Art. 8. Segretario Generale.

     1. L'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Interregionale è conferito al Segretario Generale dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16/09/98, n. 81.

     2. Il trattamento economico aggiuntivo relativo all'incarico viene stabilito dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

 

     Art. 9. Compiti del Segretario Generale.

     1. Il Segretario Generale:

     a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino;

     b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula proposte;

     c) cura i rapporti con gli enti pubblici e privati e promuove gli accordi organizzativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     d) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale agendo per conto del Comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

     e) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato medesimo;

     f) presiede il Comitato Tecnico;

     g) partecipa alle riunioni del Comitato Istituzionale con voto consultivo e con funzione di segretario;

     h) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento;

     i) determina la dotazione minima delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie necessarie al corretto funzionamento dell'Autorità di Bacino;

     l) coordina la Segreteria Tecnico Operativa e fissa, nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da svolgersi da parte della stessa Segreteria per dare seguito alle direttive del Comitato Istituzionale.

     2. Il Segretario Generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico.

 

     Art. 10. Segreteria Tecnico-Operativa.

     1. La segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi svolge anche le funzioni di competenza dell'Autorità di Bacino. Le spese relative al personale restano interamente a carico della Regione Abruzzo.

     2. La Regione Molise e gli Enti locali molisani interessati per territorio possono assegnare, di intesa con la Regione Abruzzo e previo nullaosta del Comitato Istituzionale, proprio personale alla Segreteria Tecnico-Operativa.

     3. Tutte le spese relative al personale assegnato, ai sensi del comma precedente, restano a carico delle singole Amministrazioni di appartenenza.

 

     Art. 11. Funzioni della Segreteria Tecnico-Operativa.

     1. La Segreteria Tecnico-Operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:

     a) funzioni di Segreteria Tecnico-Amministrativa degli organi dell'Autorità;

     b) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative al Bacino idrografico, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo della attuazione degli interventi;

     c) funzioni relative alla attività di pianificazione e di programmazione di competenza dell'Autorità di Bacino;

     d) funzioni relative agli aspetti logistico-funzionali della struttura dell'Autorità di Bacino.

     2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad Istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. Gli incarichi vengono deliberati dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale e previo parere del Comitato Tecnico.

CAPO III

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 12. Spese di funzionamento.

     1. Le spese di funzionamento sono così individuate:

     a) spese relative al trattamento economico aggiuntivo, di cui al 2° comma dell'art. 8, spettante al Segretario Generale;

     b) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del Comitato Tecnico, nonché del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti;

     c) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali.

     2. Alle predette spese di funzionamento provvede la Regione Abruzzo.

     3. Per la compensazione delle spese a carico della Regione Molise si procede attraverso le previsioni dello specifico Protocollo d'Intesa.

     4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della sola Regione Abruzzo.

     5. Le spese a carico della Regione Abruzzo sono ascritte agli stanziamenti previsti dalla L.R. 81/1998 sui Capp. 152399 e 151532 [1].

 

     Art. 13. Attività di studio e ricerca.

     1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione del Piano di Bacino sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonché con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni.

     2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'Autorità di Bacino, l'aliquota massima delle risorse complessivamente individuate per il Bacino, come prevista dall'art. 3 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione del Piano di Bacino, la Regione Abruzzo provvede con gli stanziamenti già iscritti nei relativi capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese, ovvero con gli stanziamenti previsti dalla L.R. 16 Settembre 1998, n. 81. Gli stanziamenti possono essere variati a seguito di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato o di eventuali integrazioni della Regione Abruzzo da quantificarsi con le successive leggi di approvazione del bilancio.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Le spese di funzionamento, come individuate all'articolo 12, comma 1, ed i fondi per le attività di studio e ricerca, affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione Abruzzo, che provvede contestualmente alla istituzione dei relativi capitoli di spesa.

     2. L'Autorità di Bacino, entro il mese di settembre di ogni anno, predispone il programma tecnico - economico per le attività di studio e di ricerca, da svolgersi nell'esercizio successivo.

     3. Le Giunte Regionali, ciascuna per la parte di competenza, prendono atto del programma tecnico - economico per le attività ed approvano gli stanziamenti aggiuntivi di cui all'art. 13 comma 1.

     4. Per le procedure di spesa si applica la legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 1977, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, e fanno capo al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Abruzzo.

CAPO IV

PIANO DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI

 

     Art. 15. Piano di Bacino.

     1. Il Piano di Bacino ha valore di piano territoriale di settore e costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. E' pertanto il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun Bacino idrografico.

     2. Il Piano di Bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Esso è elaborato secondo i criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento.

     3. Il Piano di Bacino può essere redatto, adottato ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

     4. Il Piano di Bacino è adottato dal Comitato Istituzionale ed approvato, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli art. 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     5. Il Piano di Bacino ha l'efficacia e produce gli effetti previsti dall'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge 19 maggio 1989, n. 183.

 

     Art. 16. Programmi triennali.

     1. Il Piano di Bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

     2. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'Autorità di Bacino ed approvati dalle Regioni, per le finalità previste agli art. 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

 

     Art. 17. Schemi previsionali e programmatici.

     1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono predisposti dall'Autorità di Bacino ed approvati dalle Regioni.

CAPO V

NORME FINALI

 

     Art. 18. Misure di salvaguardia.

     1. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, l'Autorità di Bacino del Sangro può impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 19 maggio 1989, n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Essa può, inoltre, proporre alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti, ivi comprese le ordinanze di sospensione di attività e di lavori, quando ciò sia necessario per l'attuazione delle misure di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, o all'ambiente ed al territorio.

 

     Art. 19. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.09.1998 n. 81.

     1. Alla legge regionale 16.09.1998 n. 81 sono apportate le modifiche ed integrazioni riportate nei commi successivi.

     2. - 7. [2]

 

     Art. 20. Disposizioni finali.

     1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto approvato dalla Regione Molise.

     2. Della data di entrata in vigore della legge della Regione Molise e della conseguente data di efficacia delle disposizioni della presente legge, viene effettuata comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     3. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e della avvenuta pubblicazione viene data informazione alla Regione Molise.

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 71 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[2] Modificano gli articoli 4, 5 e 8 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81.