§ 2.2.93 - L.R. 17 luglio 2010, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.7.1998, n. 64 recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A."


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:17/07/2010
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Integrazione all’art. 1 della L.R. 64/1998
Art. 2.  Modifiche all’articolo 5 della L.R. 64/98
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 64/98
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 10 della L.R. 64/98
Art. 5.  Modifiche all’articolo 11 della L.R.64/98
Art. 6.  Integrazione alla L.R. 64/98
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 14 della L.R. 64/98
Art. 8.  Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 64/98
Art. 9.  Modifiche all’articolo 16 della L.R. 64/98
Art. 10.  Modifiche all’articolo 17 della L.R. 64/98
Art. 11.  Modifiche all’articolo 18 della L.R. 64/98
Art. 12.  Modifiche all’articolo 19 della L.R. 64/98
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 20 della L.R. 64/98
Art. 14.  Integrazione all’art. 22 della L.R. 64/1998
Art. 15.  Sostituzione dell’articolo 28 della L.R. 64/98
Art. 16.  Modifiche all’art. 29 della L.R. 64/98
Art. 17.  Modifiche all’articolo 30 della L.R. 64/98
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Modifica alla L.R. n. 33/2005
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 2.2.93 - L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.7.1998, n. 64 recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A."

(B.U. 30 luglio 2010, n. 50)

 

Art. 1. Integrazione all’art. 1 della L.R. 64/1998

1. All’art. 1 (obiettivi) della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)”, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Costituiscono obiettivi dell’ARTA il miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento da rumore e dall’inqunamento elettromagnetico.

1 ter. Nel contributo annuale di cui all’art. 29, lettera b) deve essere ricompresa una quota vincolata al potenziamento e/o all’aggiornamento dei sistemi di controllo di rilevazione e di monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 bis”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della L.R. 64/98

1. All’articolo 5 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5, il primo capoverso è così sostituito:

“L’A.R.T.A. svolge le attività tecnico-scientifiche indicate nell’articolo 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito nella L. 61/94, connesse all’esercizio di funzioni di interesse regionale.” ;

b) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 le parole “elaborazione dei programmi” sono sostituite dalle parole “elaborazione di direttive tecniche, linee guida e dei programmi;” ;

c) la lettera o) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:

“o) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale previste dalla legge e svolgere ogni altra attività ad essa demandata da norme nazionali e regionali;” ;

d) dopo il comma 3 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le attività di cui ai commi da 1 a 3 svolte a favore di Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed Aziende U.S.L. sono rese obbligatoriamente dall’Agenzia senza oneri. Il Regolamento di cui all’articolo 19 definisce le prestazioni e i servizi che l’A.R.T.A., nell’ambito di tali attività, è tenuta ad assicurare.”;

e) dopo il comma 5 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’A.R.T.A. non può detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fideiussioni, né svolgere attività che non costituiscano pubblico servizio”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 64/98

1. L’articolo 8 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Vigilanza e Controllo

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo sull’Agenzia per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite della Commissione consiliare competente per materia.

3. L’Agenzia trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di ambiente:

a) ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dal Direttore generale, specificando l'oggetto di ciascun atto;

b) ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.

4. La Commissione consiliare di cui al comma 2, può richiedere, per le attività di competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, gli organi dell’Agenzia.

5. La Commissione Consiliare presenta al Consiglio regionale, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia ed una relazione sull’attività di controllo svolta ogni qualvolta lo ritenga necessario. Di tali relazioni si trasmette copia anche all’Agenzia.

6. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Commissione Consiliare non può emanare direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l’attività di organi, enti e uffici al di fuori dalle relazioni di cui al comma 5.

7. Sono sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo.

8. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il programma pluriennale di attività;

b) le variazioni di bilancio e gli impegni di spesa pluriennali;

c) il regolamento di organizzazione;

d) la pianta organica e le sue modifiche.

9. Gli atti di cui al comma 8 sono inviati alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Per gli atti di cui alle lettere a) c) e d) del comma 8, la Giunta regionale provvede entro novanta giorni dal ricevimento. Per gli atti di cui alla lettera b) del medesimo comma 8, la Giunta provvede entro 20 giorni dal ricevimento. I termini sono interrotti per una sola volta se, prima della loro scadenza, sono richiesti chiarimenti o integrazioni; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione di quanto richiesto.

10. La Regione Abruzzo può richiedere informazioni, notizie e atti non sottoposti a controllo, necessari all’esercizio delle attività di cui ai commi 7 e 8”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 10 della L.R. 64/98

1. L’articolo 10 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Direttore generale

1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l’amministrazione dell’ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’ente e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e dalle direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore competente. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.

2. Il Direttore generale in particolare provvede a:

a) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l’attività amministrativa e contabile dell’ente;

c) adottare la pianta organica e le relative variazioni;

d) nominare i dirigenti delle aree funzionali di cui all’articolo 16 e i dirigenti dei Distretti provinciali di cui all’articolo 18 e attribuire gli incarichi dirigenziali;

e) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;

f) esercitare i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;

g) definire gli obiettivi che gli altri dirigenti devono perseguire attribuendo loro la responsabilità di specifiche attività o progetti;

h) provvedere alla mobilità del personale;

i) approvare i piani di intervento;

j) redigere ed inviare alla Giunta regionale, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, e comunque non oltre il 30 ottobre di ogni anno, una relazione programmatica che individua gli obiettivi da perseguire e, tra questi, quelli specifici di miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento da rumore e dall’inquinamento elettromagnetico, e, in occasione della presentazione del conto consuntivo, una relazione sulla gestione ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;

k) assicurare le necessarie interrelazioni con il sistema dei controlli interni della Regione.

3. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale previa pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web istituzionale della Regione.

La nomina è preceduta da una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati ed è integrata da una adeguata motivazione sui criteri e sulle ragioni della scelta operata. Per l’attribuzione dell’incarico sono necessari i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento;

b) esperienza almeno quinquennale di Direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

4. Il candidato è scelto anche tenendo conto delle qualità morali e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, esclusivo ed incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con qualsiasi carica elettiva pubblica. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni con il diritto al mantenimento del posto, fatta salva l’autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

6. L’incarico, regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, è conferito per un periodo minimo di anni tre e massimo di anni cinque, con possibilità di rinnovo.

7. L’Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente ed alle direttive della Giunta regionale, se coerenti con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale, propone alla Giunta la revoca del Direttore dell’Agenzia. La Giunta regionale dispone con provvedimento motivato la revoca dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile. La Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria dell’Agenzia. Il commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari dell’Agenzia, trascorso il quale decade.

8. In caso di cessazione dall’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto o per dimissioni, nulla sarà dovuto a titolo di indennità di recesso.

9. Al Direttore generale si applica il trattamento economico fisso pari al 70% di quello dei Direttori della Giunta regionale. A tale compenso si aggiunge una parte variabile sino ad un ammontare massimo di un ulteriore 30% del trattamento economico dei Direttori della Giunta regionale, correlata ai risultati raggiunti e tra questi, in particolare, a quelli di miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento da rumore e dall’inquinamento elettromagnetico. I risultati sono appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all’art. 13 bis”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della L.R.64/98

1. All’articolo 11 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“5. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato e una indennità annua lorda pari al 10% della quota fissa della retribuzione spettante al Direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 50%”;

b) dopo il comma 6 dell’articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:

“6 bis. Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il Servizio regionale di controllo di gestione nonché con gli Uffici di controllo interno dell’Agenzia, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.

6 ter. Il Collegio dei revisori dei conti ha l’obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale preposto al controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno dell’Agenzia.

6 quater. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato lo scioglimento, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d’urgenza.”

 

     Art. 6. Integrazione alla L.R. 64/98

1. Dopo l’articolo 13 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis. Controllo di gestione

1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti dell’Agenzia sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell’attività dell’ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.

2. L’Agenzia adotta, sulla scorta di direttive approvate dalla Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta, con l’istituzione di specifici uffici, ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.”

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 14 della L.R. 64/98

1. L’articolo 14 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Direttore tecnico e Direttore amministrativo

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata pari a quella del Direttore generale.

2. Il Direttore tecnico è un laureato in discipline tecnico-scientifiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private o servizi complessi. Il Direttore tecnico dirige e coordina le attività tecniche assumendone la responsabilità nei confronti del Direttore generale e, in particolare:

a) coordina, assicurandone livelli omogenei nella qualità e nella quantità delle prestazioni, i distretti provinciali;

b) in conformità con gli indirizzi espressi dal Direttore generale, elabora le linee di programmazione delle attività tecnico scientifiche;

c) cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, l’aggiornamento del personale di propria competenza;

d) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore generale ed adotta i relativi atti;

e) esprime il parere di competenza sugli atti del Direttore generale;

f) propone gli standard qualitativi da rispettare nella erogazione dei servizi gestiti dall’A.R.T.A. e ne garantisce il raggiungimento.

3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione di strutture pubbliche o private e/o servizi complessi. Il Direttore amministrativo dirige e coordina le attività amministrative assumendone la responsabilità nei confronti del Direttore generale e, in particolare:

a) verifica la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, ivi compresi consulenze, collaborazioni e incarichi professionali, curando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;

b) è responsabile, di fronte al Direttore generale, della gestione economico finanziaria e patrimoniale dell’A.R.T.A.;

c) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore generale ed adotta i relativi atti;

d) sovrintende alla gestione del patrimonio dell’A.R.T.A.;

e) sovrintende all’approvvigionamento di prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari allo svolgimento dell’attività dell’A.R.T.A.;

f) supporta il Direttore generale nei rapporti con il collegio dei revisori contabili;

g) è responsabile della gestione complessiva delle risorse umane, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici;

h) supporta il Direttore generale nelle relazioni con le rappresentanze sindacali;

i) cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, l’aggiornamento del personale di propria competenza;

j) esprime parere di competenza sugli atti del Direttore generale.

Il Direttore amministrativo, nei limiti delle proprie competenze, coadiuva il Direttore generale nell’elaborazione dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, attraverso specifico contributo volto a perseguire risultati di miglioramento continuo sui temi dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato; l’incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche ed è subordinato, qualora l’incarico venga ricoperto da soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione o ente di provenienza, fatta salva l’autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

5. Il compenso del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo non può essere complessivamente superiore all’ottanta per cento del trattamento economico del Direttore generale. Il 70% di tale compenso corrisponde a quota fissa, il restante 30% corrisponde ad una quota variabile correlata al raggiungimento di obiettivi prefissati, previa valutazione del Direttore generale”.

 

     Art. 8. Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 64/98

1. L’articolo 15 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Organizzazione dell'A.R.T.A.

1. L'A.R.T.A. è organizzata:

a) in una struttura centrale con valenza regionale, con sede in Pescara;

b) in strutture periferiche con valenza territoriale denominate “Distretti provinciali” e “Distretti sub-provinciali”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 16 della L.R. 64/98

1. All’articolo 16, della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La direzione centrale comprende:

a) un’area amministrativa;

b) un’area tecnica.”

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’area tecnica costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle attività dell’A.R.T.A. sia a livello centrale che periferico. Offre assistenza tecnica nel settore pubblico e privato, svolge le funzioni relative alla promozione e allo sviluppo della ricerca, in collaborazione con le università abruzzesi e i centri di ricerca presenti nella Regione Abruzzo, alla rilevazione dello stato della ricerca e dell’avanzamento delle nuove tecnologie per la migliore tutela dell’ambiente. Effettua indagini conoscitive finalizzate all’acquisizione di nuova strumentazione per la dotazione strumentale dei dipartimenti. Organizza le attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini. In tale contesto provvede all’organizzazione e al coordinamento di una rete regionale di centri di esperienza e di laboratori territoriali di educazione ambientale, coerenti con le specifiche competenze dell’ARTA, di cui all’accordo di programma del 6 febbraio 1996 tra il Ministero dell’Ambiente e quello della Pubblica Istruzione”.

c) I commi 3 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 17 della L.R. 64/98

1. All’articolo 17 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 17 le parole “presso il centro GEI SPIGA di Atri” sono abrogate.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 18 della L.R. 64/98

1. All’articolo 18 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole “Dipartimenti provinciali” sono sostituite dalle parole “Distretti Provinciali”;

b) al comma 1 le parole “Dipartimenti Provinciali” sono sostituite dalle parole “Distretti Provinciali”;

c) al comma 2 le parole “Dipartimenti Provinciali” sono sostituite dalle parole “Distretti Provinciali”;

d) al comma 3 le parole “Dipartimenti Provinciali” sono sostituite dalle parole “Distretti Provinciali” e le parole “Settori operativi” sono sostituite dalle parole “Sezioni operative”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 19 della L.R. 64/98

1. All’articolo 19 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole “e le modalità della loro erogazione”;

b) dopo la lettera g) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

“g bis) Il regolamento prevede, altresì, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta, anche mediante l’istituzione di specifici uffici che devono raccordarsi con gli omologhi uffici della Giunta regionale”.

g ter) Il regolamento prevede misure idonee ad assicurare la pubblicazione e l’aggiornamento costante sul sito web di tutte le rilevazioni effettuate sulla qualità dell’aria, delle acque e dei suoli, nonché sull’inquinamento da rumore e sull’inquinamento elettromagnetico.

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 20 della L.R. 64/98

1. L’articolo 20 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Rapporti con gli enti istituzionali

1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aziende U.S.L. per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, fatti salvi i compiti attribuiti ai servizi di sanità pubblica veterinaria, devono avvalersi dell'A.R.T.A., la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico, strumentale e analitico.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, il regolamento di cui all’articolo 19 ed il piano pluriennale di attività definiscono i servizi che l'A.R.T.A. è tenuta ad assicurare agli Enti Istituzionali di cui al comma 1.

3. Il piano pluriennale delle attività, predisposto dal Direttore generale sulla scorta degli indirizzi del Comitato regionale di indirizzo di cui all’articolo 22, individua, in relazione alle risorse disponibili, i servizi e le prestazioni da rendere per il periodo considerato.

4. La Giunta regionale stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali dell'A.R.T.A. per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.

5. La Giunta regionale sentiti gli enti e gli organismi competenti, individua le strutture incompatibili con quelle dell'A.R.T.A.. Alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alle Aziende ASL non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale se dichiarati incompatibili.

6. L'A.R.T.A. può stipulare convenzioni o accordi con la Regione, le Province, i Comuni, gli Enti Parco, le Comunità montane ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL per le prestazioni di servizi ed attività aggiuntivi, a condizione che sia garantito quanto già previsto dai commi 2, 3 e 4.

7. L'A.R.T.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non sia in contrasto con i compiti suddetti nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale.”

 

     Art. 14. Integrazione all’art. 22 della L.R. 64/1998

1. All’art. 22, comma 2, della Legge Regionale 64/1998 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” dopo le parole “da altri Assessori regionali individuati di volta in volta a seconda della materia trattata”, sono aggiunte le parole “dal Presidente della Commissione competente deputata alla Vigilanza e Controllo ai sensi dell’art. 8”.

 

     Art. 15. Sostituzione dell’articolo 28 della L.R. 64/98

1. L’articolo 28 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Trattamento giuridico ed economico

1. Al personale dell’A.R.T.A. si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge n. 496 del 1993 così come convertito dalla legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di impianti nelle sedi di attività il personale richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.T.A.. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'A.R.T.A. con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al Prefetto competente per territorio.

3. Il personale dell’A.R.T.A. non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione o direzione lavori su attività relative ai compiti istituzionali; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d’ufficio, devono essere autorizzati dal Direttore generale sulla base dei principi stabiliti dal regolamento dell’A.R.T.A., il quale prevede idonee forme di pubblicità; di tali incarichi deve essere data comunicazione alla Giunta regionale. Il regolamento disciplina i divieti all’esercizio dell’attività libero professionale anche intramoenia.

 

     Art. 16. Modifiche all’art. 29 della L.R. 64/98 [1]

[1. All’art. 29, comma 1, della Legge Regionale 64/98 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)” dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h bis) La Giunta regionale può autorizzare l’ARTA ad accendere mutui per il finanziamento di spese di investimento relative all’acquisto, ristrutturazione e manutenzione degli immobili al solo fine di garantire il buon funzionamento dell’Agenzia. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi non può superare il 30% delle entrate proprie dell’Arta quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio approvato”.]

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 30 della L.R. 64/98

1. All’articolo 30 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” le parole “dipartimento sub-provinciale” sono sostituite dalle parole “distretto sub-provinciale”.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie

1. Tutte le disposizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano il funzionamento dell’A.R.T.A. vanno adeguate alle norme contenute nella presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 19. Modifica alla L.R. n. 33/2005

1. E’ abrogato il comma 29 dell’art. 1 della legge regionale n. 33 del 9.11.2005 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) - 3° Provvedimento di variazione”.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.