§ 4.1.5 - Legge Regionale 5 novembre 1968, n. 37.
Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:05/11/1968
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di consentire un più razionale impiego dei custodi forestali per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, la Giunta regionale è autorizzata a delimitare apposite [...]
Art. 2.      1. Le circoscrizioni di sorveglianza boschiva sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sulla base dell'istruttoria svolta dagli [...]


§ 4.1.5 - Legge Regionale 5 novembre 1968, n. 37. [1]

Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva.

(B.U. 5 novembre 1968, n. 47).

 

     Art. 1.

     1. Allo scopo di consentire un più razionale impiego dei custodi forestali per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, la Giunta regionale è autorizzata a delimitare apposite circoscrizioni territoriali di sorveglianza, da fissarsi - sentite le giunte provinciali - in relazione all'estensione ed alle caratteristiche delle varie zone boschive ed ai comprensori e loro suddivisioni come precisati nei piani urbanistici provinciali o, in mancanza, nei programmi di sviluppo economico delle province autonome.

 

     Art. 2.

     1. Le circoscrizioni di sorveglianza boschiva sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sulla base dell'istruttoria svolta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

 

     Artt. 3. - 6.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] La presente legge ha cessato di applicarsi nella provincia di Trento per effetto dell'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11. Ai sensi dell'art. 20 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20, la Giunta regionale e il suo Presidente si intenderanno sostituiti con i corrispondenti organi provinciali.

[2] Articoli abrogati dall'art. 23 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.